Mobilità docenti 2021. Precedenze, in quale ordine e fase di trasferimento si applicano

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Mobilità docenti a.s. 2021/22, si attende la pubblicazione dell’annuale ordinanza ministeriale su cui si stanno confrontando organizzazioni sindacali e rappresentanti del Ministero.

In attesa della citata ordinanza, che indicherà le date di presentazione delle domande di mobilità e tutta la tempistica relativa ai trasferimenti e passaggi di ruolo/cattedra, oltre alle modalità di presentazione e documentazione delle istanze, ricordiamo quali precedenze si applicano nell’ambito dei movimenti, le relative fasi di applicazione e l’ordine in cui le stesse vengono applicate all’interno delle singole fasi.

Fasi mobilità

Le operazioni di mobilità territoriale (trasferimenti) e professionale (passaggi di ruolo/cattedra) si svolgono in tre distinte fasi:

I fase: Trasferimenti all’interno del comune;
II fase: Trasferimenti tra comuni della stessa provincia;
III fase: mobilità territoriale interprovinciale e mobilità professionale.

All’interno di ogni fase, le domande di mobilità dei docenti vengono trattate nell’ordine di cui all’Allegato 1 al CCNI 2019/22, tenendo conto delle precedenze di seguito indicate.

Precedenze

Queste, come leggiamo nell’articolo 13/1 del CCNI mobilità 2019/22,  le precedenze che si applicano, nell’ordine, nell’ambito dei movimenti:

  1. Disabilità e gravi motivi di salute (personale non vedente ed emodializzato)
  2. Personale trasferito d’ufficio negli ultimi otto anni richiedente il rientro nella scuola o istituto di precedente titolarità
  3. Personale con disabilità e personale (non necessariamente disabile) che ha bisogno di particolare cure continuative
  4. Assistenza al coniuge ed al figlio con disabilità; assistenza da parte del figlio referente unico al genitore con disabilità, assistenza da parte di chi esercita la tutela legale (la figura dell’amministratore di sostegno non è in alcun modo equiparabile all’istituto della tutela legale)
  5. Personale trasferito d’ufficio negli ultimi otto anni richiedente il rientro nella comune di precedente titolarità
  6. Personale coniuge di militare o di categoria equiparata (per coniuge si intende anche la parte dell’unione civile)
  7. Personale che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali
  8. Personale che riprende servizio al termine dell’aspettativa sindacale di cui al CCNQ del 04/12/2017

Le suddette precedenze si applicano soltanto nell’ambito dei trasferimenti (mobilità volontaria), eccetto la prima che si applica anche nei passaggi di ruolo e di cattedra.

Nello specifico, come precisa il comma 3  punto a) del summenzionato articolo 13, le precedenze si applicano solo nelle operazioni  di mobilità volontaria:

a) Le precedenze di cui al comma 1 del presente articolo sono riconosciute solo nelle operazioni di mobilità volontaria. Esse, invece, non sono riconosciute ai fini della riassegnazione del personale a seguito di dimensionamento.

Fasi e ordine di applicazione delle precedenze

Come detto prima, l’applicazione delle precedenze avviene nell’ordine sopra indicato, riguarda le tre fasi dei trasferimenti e si articola all’interno delle singole fasi. Vediamo come.

I. “Disabilità e gravi motivi di salute”

La prima precedenza si applica in ciascuna delle tre fasi dei movimenti (comunale, provinciale e interprovinciale) e nelle operazioni sia di trasferimento che di passaggio di ruolo/cattedra, indipendentemente dal comune o dalla provincia di provenienza dell’interessato.

Il personale interessato è, nell’ordine, il seguente:

  1. personale scolastico docente non vedente (art. 3 della Legge 28 marzo 1991 n. 120);
  2. personale emodializzato (art. 61 della Legge 270/82).

II. “Personale trasferito d’ufficio negli ultimi otto anni richiedente il rientro nella scuola o istituto di precedente titolarità”

La seconda precedenza si applica nella prima fase (comunale) dei trasferimenti, anche se il docente interessato è titolare in un comune diverso da quello della scuola, circolo o istituto richiesto (di precedente titolarità). Tale precedenza, inoltre, opera soltanto per la provincia e per la tipologia di titolarità al momento del trasferimento d’ufficio o a domanda condizionata (posto comune e/o cattedra, posto di sostegno). Non si applica, pertanto, nei casi in cui il docente abbia cambiato la provincia di titolarità in seguito a passaggio di ruolo/cattedra o trasferimento interprovinciale (Qui le condizioni per usufruire della precedenza).

III. “Personale con disabilità e personale che ha bisogno di particolare cure continuative”

La terza precedenza si applica nei trasferimenti di ciascuna delle tre fasi (comunale, provinciale, interprovinciale) ai docenti che si trovino nelle seguenti condizioni, secondo l’ordine di seguito indicato:

  1. personale con disabilità,  di cui all’art. 21 della legge n. 104/92, con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella “A” annessa alla legge n. 648/1950;
  2. personale (non necessariamente disabile) che ha bisogno per gravi patologie di particolari cure a carattere continuativo (ad esempio chemioterapia). Tale precedenza nella prima fase opera  esclusivamente tra distretti diversi dello stesso comune;
  3. personale appartenente alle categorie previste dall’articolo 33, comma 6, della legge n. 104/92.

IV. “Assistenza al coniuge ed al figlio con disabilità; assistenza da parte del figlio referente unico al genitore con disabilità; assistenza da parte di chi esercita la tutela legale”

La quarta precedenza  si applica nelle tre fasi (comunale, provinciale, interprovinciale) dei trasferimenti; nella prima fase si applica solo nel caso di trasferimenti tra distretti diversi dello stesso comune. La precedenza, nell’ordine di seguito riportato, si applica a:

  1. genitori anche adottivi del figlio con disabilità grave o a chi, individuato dall’autorità giudiziaria competente, ne esercita legale tutela; nel caso in cui entrambi i genitori siano impossibilitati ad assistere il figlio con disabilità grave perché totalmente inabili o perché entrambi scomparsi, ad uno dei fratelli o delle sorelle conviventi o a chi, individuato dall’autorità giudiziaria competente, esercita la tutela legale;
  2. coniuge che assiste il disabile in situazione di gravità;
  3. figlio individuato come referente unico che presta assistenza al genitore con disabilità grave; in tal caso la precedenza si applica soltanto nella fase comunale (e solo per i  trasferimenti tra distretti diversi dello stesso comune) e nella fase provinciale. Non si applica, invece, nella fase interprovinciale.

V. “Personale trasferito d’ufficio negli ultimi otto anni richiedente il rientro nella comune di precedente titolarità”

La quinta precedenza riguarda il personale beneficiario della precedenza per il rientro nella scuola di precedente titolarità (vedi seconda procedenza); tale personale ha la precedenza, rispetto ai movimenti della seconda fase (quindi prima che inizi la fase provinciale; si tratta dell’ultimo movimento della prima fase comunale, indentificato con la lettera G) nell’Allegato 1 al CCNI 2019/22), a rientrare a domanda, nell’ottennio successivo al trasferimento d’ufficio, nel comune di precedente titolarità o, qualora non esistano posti richiedibili in detto comune, in quello più vicino secondo le apposite tabelle di viciniorietà. Tale precedenza, dunque, opera all’interno della prima fase e nel caso in cui il docente interessato non ottenga il rientro nella scuola di precedente titolarità.

VI. “Personale coniuge di militare o di categoria equiparata”

La sesta precedenza si applica nella seconda e terza fase dei trasferimenti (provinciale e interprovinciale) al personale coniuge convivente di personale militare o di categoria equiparata, nonché coniugi di coloro cui viene corrisposta l’indennità di pubblica sicurezza e che si trovino nelle condizioni previste dall’articolo 17 della legge n. 266/99 e dall’art. 2 della legge n. 86/2001. 

VII. Personale che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali

La settima precedenza si applica nella seconda e terza fase dei trasferimenti (provinciale e interprovinciale) al personale che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali, compresi i consiglieri di pari opportunità, ai sensi della legge  n. 265/99  e del D.lgs. n. 267/2000.

VIII. Personale che riprende servizio al termine dell’aspettativa sindacale di cui al CCNQ del 04/12/2017

L’ultima precedenza, prevista nell’articolo 13/1 del Contratto, si applica solo nella terza fase dei trasferimenti (interprovinciale) al personale che riprende servizio al termine dell’aspettativa sindacale, di cui al C.C.N.Q. del 4/12/2017, ed opera soltanto per la provincia in cui il predetto personale ha svolto attività sindacale e nella quale risulta domiciliato da almeno tre anni.

Decadenza dalla precedenza

Il docente beneficiario di una delle precedenze sopra elencate, come precisa l’articolo 13/4 del CCNI 2019/22, perde il beneficio qualora venga meno il motivo che ha dato titolo alla medesima precedenza. L’interessato, in tal caso, deve comunicarlo entro i 10 giorni antecedenti il termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande di trasferimento. Tale termine sarà indicato dall’annuale ordinanza ministeriale.

Mobilità 2021, tutti i vincoli. Meno trasferimenti interprovinciali, più passaggi di ruolo [LO SPECIALE]

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