Mobilità docenti 2021, precedenze e accertamento provvisorio disabilità. Validità verbali rivedibili

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Mobilità a.s. 2021/22, precedenza docenti con disabilità e docenti che assistono soggetto con grave disabilità: accertamento provvisorio e validità verbali rivedibili. Tutte le guide alla compilazione corretta della domanda, le risposte ai quesiti ricorrenti, il forum di confronto. Tutto nello speciale di OrizzonteScuola.

Precedenze mobilità

L’articolo 13, comma 1, del CCNI mobilità 2019/22 indica le precedenze riconosciute ai docenti nell’ambito dei trasferimenti (solo la prima precedenza è applicata anche nella mobilità professionale, ossia nei passaggi di cattedra/ruolo). Tra di esse alcune sono relative al personale con disabilità e al personale che assiste un soggetto (figlio, coniuge, genitore) con grave disabilità:

  • articolo 13/1 punto I: precedenza docenti con disabilità e gravi motivi di salute (personale non vedente ed emodializzato);
  • articolo 13/1 punto III: precedenza docenti con disabilità di cui all’articolo 21 della legge 104/92 e di cui all’articolo 33/6 della predetta legge 104/92; personale (non necessariamente disabile) che per gravi patologie ha bisogno di particolari cure continuative;
  • articolo 13/1 punto IV: precedenza docente genitore anche adottivo (o chi esercita tutela legale) che assiste il figlio; precedenza docente fratello/sorella (in caso i genitori siano impossibilitati a prestare assistenza); precedenza coniuge; precedenza figlio che assiste, in qualità di referente unico, il genitore.

Abbiamo approfondito il tema precedenze e fasi di applicazione in “Mobilità docenti 2021. Precedenze, in quale ordine e fase di trasferimento si applicano”.

Documentazione istanze

Il personale suddetto, ai fini della fruizione della precedenza, deve allegare alla domanda le certificazioni attestanti lo stato di disabilità (proprio in caso di docente con disabilità oppure dell’assistito) e le previste dichiarazioni. Abbiamo parlato delle condizioni per fruire della precedenza e delle preferenze da esprimere per prime nella domanda in “Mobilità 2021/22, personale trasferito d’ufficio: precedenza nell’ottennio, domanda e continuità servizio”, “Mobilità 2021/22, personale con disabilità e cure continuative: preferenze e documentazione domanda”  e “Mobilità docenti 21/22, precedenza per chi assiste soggetto con disabilità: condizioni e certificazioni”.

Vediamo come devono procedere gli interessati nel caso di verbali in cui sia prevista la rivedibilità e in caso di mancato pronunciamento della competente commissione medica entro un determinato limite di tempo.

Accertamento provvisorio disabilità

Premettiamo che lo stato di disabilità deve essere documentato con certificazione o copia autenticata rilasciata dalle commissioni mediche funzionanti presso le ASL.

I docenti con disabilità e gli assistiti (figlio, genitore o coniuge del docente o assistito da chi esercita tutela legale) hanno la possibilità di documentare in via provvisoria la situazione di disabilità (ai sensi dell’articolo 2/2 del DL n. 324/1993, convertito con modificazioni in legge n. 423/1993, poi ancora modificato con il DL n. 90/2014).

La certificazione, attestante in via provvisoria la situazione di disabilità, deve essere rilasciata da un medico specialista nella patologia denunciata, in servizio presso l’ASL da cui è assistito l’interessato (la certificazione è rilasciata ai soli fini previsti dagli articoli 21 e 33 della legge n. 104/92 e dall’articolo 42 del D.lgs. 151/2001).

L’accertamento provvisorio:

  • è possibile nel solo caso in cui la commissione medica competente dell’ASL di riferimento non si pronunci entro 45 giorni dalla presentazione della domanda;
  • produce effetto  sino all’emissione dell’accertamento definitivo da parte della summenzionata commissione (che deve pronunciarsi, riguardo agli accertamenti di propria competenza, entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda di accertamento).

Nel caso di:

  • soggetti con patologie oncologiche, il succitato termine di 45 giorni si riduce a 15. Pertanto, essi possono procedere all’accertamento provvisorio della disabilità, secondo la sopra indicata modalità, qualora la commissione medica competente non si pronunci entro 15 giorni (ciò ai sensi dell’articolo 6, comma 3-bis, DL n. 4/2006, convertito con modificazioni in legge n. 80/2006);
  • persone con sindrome di Down, la situazione di gravità può essere documentata  mediante certificazione del medico di base, che produce effetto fino all’emissione dell’accertamento definitivo da parte della competente commissione medica (come previsto dall’articolo 94, comma 3, della legge n. 289/2002). In tal caso l’interessato deve presentare la certificazione definitiva entro 10 giorni dalla ricezione del relativo atto.

L’accertamento provvisorio permette ai docenti interessati di fruire della prevista precedenza .

Verbali rivedibili

Nel caso in cui lo stato di disabilità non sia permanente ma rivedibile e la relativa visita di revisione non sia stata ancora effettuata alla data prevista e al momento della presentazione delle domande di mobilità, si conservano comunque i previsti benefici, quindi anche la precedenza nei trasferimenti. Così ha stabilito il DL 90/2014, convertito in legge n. 114/2014, il cui articolo 25, comma 6bis così dispone (come riportato anche nell’OM sulla mobilità dell’a.s. 2020/21):

Nelle more dell’effettuazione delle eventuali visite di revisione e del relativo iter di verifica, i minorati civili e le persone con handicap in possesso di verbali in cui sia prevista rivedibilità conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura. La convocazione a visita, nei casi di verbali per i quali sia prevista la rivedibilità e’ di competenza dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).

Sottolineiamo, infine, che possono usufruire delle suddette preferenze, in caso di rivedibilità dell’accertamento della disabilità, i soli docenti con disabilità e, nel caso dell’assistenza, i soli figli dei docenti, mentre per gli altri assistiti la condizione di disabilità deve essere permanente.

Mobilità 2021: vincoli, punteggio, come compilare la domanda [LO SPECIALE]

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