Mobilità docenti 2021: per i trasferimenti all’interno del comune niente punti per esigenze di famiglia
Il docente che partecipa alla I fase della mobilità non ha diritto al punteggio per esigenze di famiglia
Una lettrice ci scrive:
“Sono titolare presso una scuola media di Roma, vorrei chiedere il trasferimento presso un’altra istituzione scolastica di Roma ,sempre per la stessa classe di concorso.
Non ho capito se ho comunque diritto al punteggio per il ricongiungimento al coniuge che vive a Roma”
La mobilità anche per il prossimo anno scolastico si realizza in tre fasi distinte:
I fase: Trasferimenti all’interno del comune
II fase: Trasferimenti tra comuni della stessa provincia
III fase: Trasferimenti interprovinciali e mobilità professionale
Il movimento di cui parla la nostra lettrice rientra, quindi, nella I fase, essendo un trasferimento nel comune di titolarità.
Punteggio mobilità della I fase, non si valutano le esigenze di famiglia
Il trasferimento nel comune di titolarità non consente la valutazione delle esigenze di famiglia, quindi, la nostra lettrice non potrà valutare il punteggio per il ricongiungimento al coniuge e neanche quello per i figli minori.
Come abbiamo chiarito nel nostro articolo, citando quanto prevede esplicitamente l’allegato 1 del CCNI, il punteggio spettante per i trasferimenti della I fase non comprende quello relativo alle esigenze di famiglia indicate nella lettera A2 della tabella di valutazione dei titoli allegata al CCNI.
Come esplicitato, infatti, nell’allegato 1 relativamente alle operazioni della I fase, “Per ciascuna delle operazioni l’ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base dei soli elementi di cui alle sezioni A1 e A3 della Tabella A di valutazione dei titoli, allegate al presente contratto. Per il personale titolare in altro comune trasferito nell’ultimo ottennio per soppressione di posto che chiede di tornare al plesso, circolo, scuola, istituto e al comune di precedente titolarità, non sono attribuiti i punteggi relativi alle esigenze di famiglia (sez. A2 della tabella A di valutazione), limitatamente alla preferenza riferita alla sola istituzione scolastica o circolo di precedente titolarità. A parità di punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica”
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