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Mobilità docenti 2021: passaggio di ruolo in ordine di istruzione di precedente titolarità, niente anno di prova

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Niente anno di prova per il docente che rientra con passaggio di ruolo in un ordine di istruzione di precedente titolarità. Riferimenti normativi

Una lettrice ci scrive:

Vorrei dei chiarimenti in merito all’anno di prova dopo passaggio di ruolo. 11 anni fa sono entrata di ruolo alla scuola primaria ed ho fatto l’anno di prova. Dopo 2 anni ho fatto il passaggio alla scuola dell’infanzia per poter ricongiungermi alla mia famiglia e così  ho rifatto l’anno di prova. Adesso vorrei ritornare alla scuola primaria facendo domanda di passaggio di ruolo. Dovrò rifare l’anno di prova o no?”

L’anno di prova e formazione deve essere svolto dai docenti che si trovano nelle condizioni indicate nell’art.2  comma 1 del DM 850/2015:

“Sono tenuti ad effettuare il periodo di formazione e di prova:

a. i docenti che si trovano al primo anno di servizio con incarico a tempo indeterminato, a qualunque titolo conferito, e che aspirino alla conferma nel ruolo;

b. i docenti per i quali sia stata richiesta la proroga del periodo di formazione e prova o che non abbiano potuto completarlo negli anni precedenti. In ogni caso la ripetizione del periodo comporta la partecipazione alle connesse attività di formazione, che sono da considerarsi parte integrante del servizio in anno di prova;

c. i docenti per i quali sia stato disposto il passaggio di ruolo”

Anno di prova, si svolge solo una volta per lo stesso ordine o grado

L’anno di prova e formazione si sostiene una sola volta per ogni ordine di scuola.

Quindi se il docente che ottiene passaggio di ruolo deve svolgere tutto il periodo di prova compresa la formazione, ciò non vale se è un “ritorno” in quel ruolo in cui già si è svolto l’anno di prova e formazione.

Il riferimento normativo è la C.M. n. 39533/2019, che fornisce indicazioni in merito allo svolgimento dell’anno di prova e formazione e indica anche chi non deve svolgerlo

Tra coloro che non devono svolgere l’anno di formazione e prova, sono indicati anche  i docenti che hanno ottenuto il passaggio di ruolo e hanno  già svolto il periodo di formazione e prova nel medesimo ordine e grado

Conclusioni

La nostra lettrice, quindi, se otterrà il passaggio di ruolo nella scuola Primaria, essendo per lei un “rientro” in questo ordine di istruzione, non dovrà rifare l’anno di prova in quanto già svolto e superato per la scuola Primaria

https://www.orizzontescuola.it/mobilita-2021-tanti-docenti-non-potranno-presentare-domanda-tutti-i-vincoli-scende-al-25-percentuale-trasferimenti-interprovinciali-lo-speciale/

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