Mobilità docenti 2021, max 15 preferenze: scuola, distretto, comune o intera provincia. Come vengono assegnate
Mobilità docenti 2021: in ogni domanda presentata si possono scegliere fino a 15 preferenze. Quale differenza tra “preferenza analitica” e “preferenza sintetica”. Qual è l’ordine in cui le domande vengono valutate, anche in relazione al punteggio.
PREFERENZE ANALITICHE E SINTETICHE NELLA DOMANDA DI MOBILITÀ: IN CHE MODO SONO VALUTATE. QUALE PREVALE?
Nella domanda di mobilità è possibile esprimere diverse tipologie di preferenze territoriali, per un numero complessivo non superiore a 15.
Quali tipologie
Le preferenze esprimibili possono essere analitiche e sintetiche.
Con la preferenza analitica viene chiesta una specifica scuola.
Con la preferenza sintetica può essere chiesto un distretto, un comune o un’intera provincia.
In quest’ultimo caso, quindi, con una sola preferenza vengono richieste indistintamente tutte le scuole presenti nel distretto, nel comune o nella provincia. Si tratta, quindi, di una preferenza “cumulativa” con la quale il docente non può indicare alcun ordine di priorità tra le scuole presenti nella singola preferenza sintetica.
Nella preferenza sintetica non sono incluse, però, le sezioni attivate presso le sedi ospedaliere e carcerarie, le sedi di organico dei centri provinciali per l’istruzione degli adulti e dei percorsi di secondo livello del sistema di istruzione degli adulti negli istituti secondari di secondo grado. Per richiedere tali tipologie di scuole è indispensabile, quindi, esprimere specifica preferenza.
Domande diverse, preferenze diverse
Il docente che presenta più domande di mobilità, in quanto chiede movimenti diversi, potrà inserire in ogni domanda fino a 15 preferenze, che potranno essere diverse per ogni modulo che compilerà.
Ciascuna domanda, infatti, è autonoma e non è vincolata in alcun modo dalle altre presentate in relazione alle preferenze espresse.
Valutazione delle preferenze
Le preferenze inserite nella domanda saranno valutate nell’ordine indicato dal docente.
Il docente soddisfatto in una preferenza analitica acquisisce la titolarità nella specifica scuola richiesta.
Il docente soddisfatto in una preferenza sintetica acquisisce la titolarità in una delle scuole presenti nel distretto, comune o provincia richiesta, la prima disponibile secondo l’ordine del Bollettino Ufficiale
Chi ha diritto alla scuola tra docente con preferenza analitica e docente con preferenza sintetica
Non esiste un ordine di priorità tra preferenza analitica e sintetica, in quanto tutto dipende dall’ordine di valutazione delle domande, che, in assenza di precedenze, è condizionato esclusivamente dal punteggio.
Sarà valutata prima la domanda del docente con maggior punteggio e i casi che si possono presentare sono differenti.
Vediamoli nel dettaglio
Scuola richiesta con preferenza analitica
Spetta al docente con punteggio maggiore
Scuola richiesta con preferenza sintetica dal docente con punteggio maggiore e con preferenza analitica da altro docente
Se la prima scuola inserita nel Bollettino Ufficiale relativo al comune richiesto con preferenza sintetica, ha una cattedra disponibile per la mobilità, questa può essere assegnata nel seguente modo:
• al docente con punteggio maggiore se è l’unica scuola nel comune con cattedra disponibile, anche se un altro docente, con punteggio inferiore, l’ha richiesta analiticamente
• al docente che ha richiesto la scuola con preferenza analitica, anche se ha un punteggio inferiore, se nel comune sono presenti altre scuole con cattedra disponibile, in quanto il docente con punteggio maggiore ha chiesto l’intero comune, senza indicare alcun ordine di priorità tra le scuole in esso ubicate.
Come chiarisce, infatti, l’art.6 comma 5 del CCNI sulla mobilità, “[…] poiché con la preferenza sintetica si richiedono indifferentemente tutte le scuole comprese nel codice sintetico, la prima scuola con posto disponibile è assegnata al docente che l’ha richiesta con indicazione puntuale o più circoscritta a livello territoriale sia pure con punteggio inferiore ed al docente che ha espresso la preferenza sintetica viene assegnata la successiva scuola disponibile all’interno dell’espressa preferenza sintetica […]”
Conseguenze su scelta preferenza
Vincolo triennale
“Ai sensi art. 22, comma 4, lett. a1) del CCNL istruzione e ricerca del 19 aprile 2018 il docente che ottiene la titolarità su istituzione scolastica a seguito di domanda volontaria, sia territoriale che professionale, avendo espresso una richiesta puntuale di scuola, non potrà presentare domanda di mobilità per il triennio successivo. Nel caso di mobilità ottenuta su istituzione scolastica nel corso dei movimenti della I fase attraverso l’espressione del codice di distretto sub comunale, il docente non potrà presentare domanda di mobilità volontaria per i successivi tre anni. Tale vincolo opera all’interno dello stesso comune anche per i movimenti di II fase da posto comune a sostegno e viceversa, nonché per la mobilità professionale.
Tale vincolo triennale non si applica ai docenti beneficiari delle precedenze di cui all’art. 13 e alle condizioni ivi previste del presente contratto, nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza, né ai docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti su una preferenza espressa”