Mobilità docenti 2021, laurea breve e magistrale: quando e come si valutano. Punteggio

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Mobilità docenti per l’a.s. 2021/22, diploma universitario e diploma di laurea tra i titoli generali valutabili: quando e come si valutano, punteggio spettante e tempistica conseguimento.

Punteggio titoli: tabelle valutazione

La laurea (aggiuntiva) rientra tra i titoli generali valutabili che, insieme alle esigenze di famiglia (per i soli trasferimenti) e ai titoli di servizio, determinano il punteggio del docente interessato ai movimenti.

La laurea è valutata sia nei trasferimenti (mobilità territoriale) che nei passaggi di ruolo/cattedra (in quest’ultimo caso è attribuito un maggior punteggio), come possiamo leggere nelle due tabelle di valutazione dei titoli, allegate al CCNI sulla mobilità 2019/22:

  1. Tabella A) “Tabella di valutazione dei titoli ai fini dei trasferimenti a domanda e d’ufficio del personale docente ed educativo”
  2. Tabella B) “Tabella di valutazione dei titoli ai fini della mobilità professionale del personale docente ed educativo”

Valutazione laurea trasferimenti e passaggi di ruolo/cattedra

L’attribuzione del punteggio, riguardante un diploma universitario o un diploma di laurea, avviene sulla base di quanto indicato nella:

  • Tabella A) – sezione A3 – lettera C (per il diploma universitario) e lettera E (per il diploma di laurea) per i trasferimenti;
  • Tabella B) – sezione B2 – lettera D (per il diploma universitario) e lettera  F (per il diploma di laurea) per i passaggi di ruolo cattedra. 

Secondo quanto leggiamo nelle suddette Tabelle:

  • nei trasferimenti, per ogni diploma universitario sono attribuiti punti 3; per ogni diploma di laurea punti 5;
  • nei passaggi di ruolo/cattedra, per ogni diploma universitario  sono attribuiti punti 3; per ogni diploma di laurea punti 6;

Nei passaggi di ruolo, come si può notare, al diploma di laurea è attribuito un punteggio maggiore (6 invece che 5).

Evidenziamo che per diploma universitario si intende:

  • diploma accademico di primo livello
  • laurea di primo livello o breve
  • diploma Istituto Superiore di Educazione Fisica (ISEF)

Per diploma di laurea si intende:

  • diploma di laurea con corso di durata almeno quadriennale (ivi compreso il diploma di laurea in scienze motorie)
  • diploma di laurea magistrale (specialistica)
  • diploma accademico di secondo livello (ivi compreso il diploma rilasciato da accademia di belle arti o conservatorio di musica, vecchio ordinamento, conseguito entro il 31.12.2017, ai sensi della legge n. 228/2012)

Chiariti quali sono i titoli valutabili, vediamo adesso quali sono le condizioni affinché gli stessi possano essere valutati, secondo quanto indicato nella nota 12 alle due summenzionate tabelle di valutazione.

Condizioni valutazione

Il punteggio previsto spetta alle condizioni di seguito indicate:

  • il titolo (diploma universitario o diploma di laurea) deve essere aggiuntivo, ulteriore rispetto a quello necessario per l’accesso al ruolo d’appartenenza o per il conseguimento del passaggio richiesto;
  • la laurea triennale o di I livello, che consente l’accesso alla laurea specialistica o magistrale, non dà diritto ad ulteriore punteggio rispetto a queste ultime; analogamente il diploma accademico di primo livello non dà diritto ad ulteriore punteggio rispetto al diploma accademico del medesimo secondo livello (in questi casi dunque si valuta soltanto la laurea specialistica o magistrale ovvero il diploma accademico di II livello; non si possono dunque attribuire 3 punti per la laurea triennale o di primo livello e 5/6 punti per la laurea magistrale o specialistica, ma si possono attribuire soltanto questi ultimi punteggi);
  • il diploma di laurea in scienze della formazione primaria non si valuta quando è titolo richiesto per l’accesso al ruolo di appartenenza. Pertanto i 5 punti spettano soltanto nei seguenti casi:
  1. ai docenti di ruolo nella scuola dell’infanzia che sono in possesso della laurea in scienze della formazione primaria con indirizzo primaria, titolo non utile ai fini dell’accesso al ruolo della scuola dell’infanzia e quindi aggiuntivo;
  2. ai docenti di ruolo nella scuola primaria, che sono in possesso della laurea in scienze della formazione indirizzo-infanzia, titolo non utile ai fini dell’accesso al ruolo della scuola primaria e quindi aggiuntivo. 
  • il diploma di laurea in Didattica della musica non si valuta:
  1. ai docenti titolari delle classi di concorso A29 e A30 in quanto titolo richiesto per l’accesso al ruolo di appartenenza;
  2. ai docenti titolari della classe di concorso A56 qualora riconosciuto come titolo valido ope legis ai fini dell’accesso a tale
    classe di concorso (art. 1, comma 2 bis del D.L. n. 255/2001, convertito con modificazioni in legge n. 333/2001; art. 2, comma 4 bis, del D.L. n. 97/2004, convertito con modificazioni in legge n. 143/2004; art. 1, comma 605, legge n. 296/2006).

Conseguimento titoli

I succitati titoli, come gli altri valutabili, sono conseguibili entro la data ultima presentazione delle domande di mobilità, che sarà indicata dall’annuale ordinanza ministeriale che darà il via alle operazioni di trasferimento e passaggio di ruolo/cattedra, indicherà la relativa tempistica e fornirà istruzioni sulle modalità di presentazione, documentazione e compilazione delle istanze.

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