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Mobilita docenti 2021: il punteggio di continuità si valuta anche per gli anni scolastici con titolarità su ambito territoriale

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La continuità si valuta per tutto il servizio continuativo prestato nella scuola come titolare o come docente con incarico triennale e titolarità su ambito territoriale

Un lettore ci scrive:

Scrivo per sapere come viene valutata la continuità per docenti ex titolari su ambito (dal 2016 al 2018) ai fini della mobilità. Un docente entrato in ruolo a settembre 2017 titolare su ambito e con incarico triennale in una scuola, diventato poi titolare nella medesima scuola di servizio ha diritto al punteggio per continuità?”

La valutazione del punteggio spettante per la mobilità viene effettuata sulla base degli elementi indicati nella tabella di valutazione allegata al CCNI.

Tra le voci presenti, nella lettera C della Tabella A1) c’è il punteggio di continuità:

C) per il servizio di ruolo prestato senza soluzione di continuità negli ultimi tre anni scolastici nella scuola di attuale titolarità o di precedente incarico triennale da ambito ovvero nella scuola di servizio per gli ex titolari di Dotazione Organica di Sostegno (DOS) nella scuola secondaria di secondo grado e per i docenti di religione cattolica (5) (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A), A1), B), B1), B2), (N.B.: per i trasferimenti d’ufficio si veda anche la nota 5 bis).

Per ogni ulteriore anno di servizio:

entro il quinquennio ……………………………… punti 2

oltre il quinquennio  ……………………………… punti 3

Il punteggio si valuta anche con titolarità su ambito territoriale

Come chiarisce la tabella nella parte evidenziata, il punteggio di continuità si valuta per il servizio continuativo prestato per la stessa classe di concorso e tipologia di posto, nella scuola di titolarità o comunque nella stessa scuola anche dal docente titolare su ambito territoriale che poi, con l’abolizione degli ambiti, ha acquisito la titolarità nella medesima scuola, dove aveva l’incarico triennale e dove ha prestato servizio

Conclusioni

Il nostro lettore, in ruolo dall’as. 2017/18, ha sempre lavorato nell’attuale scuola di titolarità, anche se nei primi anni con incarico triennale e titolarità su ambito.

Ha diritto, quindi, al punteggio di continuità per tutti gli anni di servizio prestati sia come titolare su ambito che come titolare nella scuola.

Gli spetta pertanto  il punteggio di continuità per i tre anni scolastici 2017/18 – 2018/19 – 2019/20, in quanto l’anno scolastico in corso non si valuta. Avendo maturato il triennio gli spettano 6 punti di continuità sia per la graduatoria interna di istituto che per la mobilità

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