Mobilità docenti 2021, esigenze di famiglia: punti ricongiungimento e figli. Video guida
Mobilità docenti per l’a.s. 2021/22, esigenze di famiglia: quali si valutano e quanto punteggio spetta. Orizzonte Scuola prosegue nella pubblicazione di video-guida utili ai docenti per conoscere le informazioni essenziali relative alle istanze di mobilità e alla compilazione delle stesse. A cura di Andrea Carlino e Nino Sabella
Presentazione domande
Le date di presentazione delle domande di mobilità territoriale ( trasferimenti) e professionale (passaggi di ruolo/cattedra), di comunicazione dei posti e delle domande al SIDI e di pubblicazione dei movimenti, come leggiamo nell’OM 106/2021, sono le seguenti:
- presentazione domande: dal 29 marzo al 13 aprile 2021
- comunicazione posti disponibili e domande al SIDI entro il 19 maggio 2021
- pubblicazione movimenti il 7 giugno 2021
Valutazione esigenze di famiglia
Punteggi e tabella di valutazione
I docenti che presentano domanda di trasferimento e/o di passaggio di ruolo/cattedra partecipano ai movimenti con il punteggio derivante da: anzianità di servizio; esigenze di famiglia (per i soli trasferimenti) e titoli generali.
Le esigenze di famiglia si valutano soltanto nell’ambito dei trasferimenti, per cui si deve fare riferimento, ai fini dell’attribuzione del punteggio, alla sola Tabella A) “Tabella di valutazione dei titoli ai fini dei trasferimenti a domanda e d’ufficio del personale docente ed educativo” , in quanto la Tabella B riguarda la mobilità professionale, ossia i passaggi di ruolo/cattedra.
Esigenze d famiglia
Queste le esigenze di famiglia prese in considerazione e valutate (Tabella A – sezione A2) e il relativo punteggio attribuito:
– punti 6 per ricongiungimento al coniuge ovvero ai genitori o ai figli, nel caso di docenti senza coniuge o separati giudizialmente o consensualmente con atto omologato dal tribunale;
– punti 4 per ciascun figlio d’età inferiore ai 6 anni (il punteggio si attribuisce per i figli che compiono i 6 anni entro il 31/12/2021);
– punti 3 per ciascun figlio d’età superiore ai 6 ma inferiore ai 18 anni (il punteggio si attribuisce per i figli che compiono i 18 anni entro il 31/12/2021) ovvero per figlio maggiorenne che risulti totalmente o permanentemente inabile a proficuo lavoro;
– punti 6 per la cura e l’assistenza dei figli minorati fisici, psichici o sensoriali, tossicodipendenti ovvero del coniuge o del genitore totalmente e permanentemente inabili al lavoro che possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto
Condizioni per attribuzione punteggio
Il punteggio di ricongiungimento spetta soltanto per il comune (e per le scuole in esso comprese) di residenza (o viciniore) dei familiari, a condizione che essi, alla data di pubblicazione dell’ordinanza, vi risiedano effettivamente con iscrizione anagrafica da almeno tre mesi.
La residenza del familiare deve essere attestata con dichiarazione personale dell’interessato, redatta ai sensi del DPR 445/2000 e successive modificazioni e nella quale deve essere indicata la decorrenza dell’iscrizione stessa.
Il vincolo degli almeno tre mesi dell’iscrizione anagrafica, ai fini dell’attribuzione del punteggio, non si applica nel caso di familiare trasferito per servizio nei tre mesi antecedenti alla data di pubblicazione dell’ordinanza.
Il punteggio per la cura e l’assistenza dei figli minorati fisici, psichici o sensoriali, tossicodipendenti ovvero del coniuge o del genitore totalmente e permanentemente inabili al lavoro spetta soltanto per il comune (quindi per le scuole in esso comprese) di cura e assistenza (o viciniore) del familiare.