Mobilità docenti 2021, dottorato di ricerca: punteggio titolo, valutazione servizio e continuità
Mobilità docenti per l’a.s. 2021/22, dottorato di ricerca: valutazione del titolo, del periodo di servizio durante lo svolgimento del corso, conseguenze relative alla continuità.
Valutazione titoli
Il dottorato di ricerca rientra tra i titoli generali valutabili sia nella mobilità territoriale (trasferimenti) che nella mobilità professionale (passaggi di ruolo/cattedra), secondo quanto previsto dalle due tabelle di valutazione dei titoli allegate al CCNI 2019/22:
- Tabella A) “Tabella di valutazione dei titoli ai fini dei trasferimenti a domanda e d’ufficio del personale docente ed educativo”
- Tabella B) “Tabella di valutazione dei titoli ai fini della mobilità professionale del personale docente ed educativo”.
Oltre che dai titoli generali, il punteggio dei docenti partecipanti ai movimenti è determinato anche dalle esigenze di famiglia (per i soli trasferimenti) e dall’anzianità di servizio.
Valutazione dottorato di ricerca
Il dottorato di ricerca è valutato:
- punti 5 nei trasferimenti [Tabella A) – sezione A3 – lettera F]
- punti 6 nei passaggi di ruolo/cattedra [Tabella B) – sezione B2 – lettera G]
Nella mobilità professionale, dunque, al titolo è attribuito un punteggio maggiore che nei trasferimenti.
Evidenziamo che si valuta un solo titolo (ossia un solo dottorato).
Servizio e dottorato di ricerca
Il periodo di durata del corso, quindi di congedo, è considerato come effettivo servizio di ruolo e valutato ai fini del trasferimento a domanda o d’ufficio e dei passaggi di ruolo/cattedra, come leggiamo nella premessa alle note comuni alle tabelle succitate.
Si precisa che il periodo è valutato:
- ai sensi della lettera A – Tabella A), sezione A1 – nel caso dei trasferimenti e della lettera A – Tabella B), sezione B1 – nel caso dei passaggi di ruolo/cattedra, se il docente è attualmente in servizio nella stessa classe di concorso/posto di quella in cui era titolare durante il periodo del corso (quindi come servizio nel ruolo di appartenenza – Punti 6 per ciascun anno);
- ai sensi della lettera B – Tabella A), sezione A1 – nel caso dei trasferimenti e della lettera B – Tabella B), sezione B1 – nel caso dei passaggi di ruolo/cattedra, se il docente è attualmente in servizio in una classe di concorso/posto diversa da quella in cui era titolare durante il periodo del corso (quindi come servizio in un ruolo diverso da quello di attuale appartenenza – Per i trasferimenti volontari e passaggi di ruolo/cattedra: Punti 6 per ciascun anno; per i trasferimenti d’ufficio Punti 3 per ciascun anno).
Dunque, il periodo di svolgimento del corso, per il conseguimento del dottorato di ricercava, va valutato come servizio prestato, secondo quanto detto sopra.
Continuità di servizio e dottorato
Il suddetto periodo di svolgimento del corso, per il conseguimento del dottorato di ricerca, pur essendo valutato in termini di servizio prestato, interrompe la continuità di servizio sia nella scuola che nel comune di titolarità. Così leggiamo sempre nelle note comuni alle tabelle di valutazione summenzionate:
Detto periodo non va valutato ai fini dell’attribuzione del punteggio concernente la continuità del servizio nella stessa scuola, né nel comune.