Mobilità docenti 2021, domande entro il 13 aprile: vincoli, modalità presentazione e compilazione sezioni. Tutte le FAQ
Mobilità docenti per l’a.s. 2021/22, domande di trasferimento e passaggio di ruolo/cattedra sino al 13 aprile 2021. Proponiamo una serie di Faq utili ai fini della compilazione della domanda. Dalla prima all’ultima sezione, dal salvataggio all’invio delle istanze di trasferimento.
Presentazione domande di trasferimento e passaggio di ruolo/cattedra
D. Qual è la data ultima di presentazione delle domande, di comunicazione dei posti disponibili e delle istanze di mobilità al SIDI e di pubblicazione dei movimenti?
R. Presentazione domande sino al 13 aprile 2021; Comunicazioni al SIDI entro il 19 maggio 2021; Pubblicazione movimenti il 7 giugno 2021.
D. Come si presentano le domande?
R. Le domande si presentano telematicamente, tramite il portale del Ministero dell’Istruzione “Istanze Online”, cui si accede con le credenziali già in possesso del docente (le vecchie credenziali saranno valide sino al 30/09/21) oppure tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale). La presentazione online riguarda le domande volontarie, ossia i trasferimenti a domanda e i passaggi di ruolo/cattedra, inoltrate entro il 13 aprile p.v.
D. Chi presenta domanda cartacea?
R. La domanda va presenta in modalità cartacea da: i docenti dichiarati soprannumerari dopo la data ultima di presentazione delle istanze (13 aprile 2021); i docenti destinatari di nomina giuridica a tempo indeterminato successivamente al termine di presentazione delle domande (13 aprile 2021); i docenti che rientrano o vengono restituiti ai ruoli di provenienza. Tali docenti presentano l’istanza utilizzando i modelli pubblicati dal Ministero dell’Istruzione nella pagina dedicata del sito dello stesso (Ministero). Leggi qui per i termini di presentazione
D. Quante e quali domande è possibile presentare?
R. I docenti, che sono in possesso dei previsti requisiti e non sono soggetti a nessun vincolo triennale/quinquennale, possono presentare domanda sia di trasferimento che di passaggio di ruolo/cattedra.
D. Quali sono i vincoli suddetti?
R. I vincoli sono:
- vincolo triennale [dovuto al fatto di essere stati soddisfatti nei movimenti in una delle preferenze analitiche (scuola) espresse oppure nel comune di titolarità anche con preferenza sintetica; sono esclusi dal vincolo i docenti beneficiari delle precedenze di cui all’articolo 13/1 del CCNI 2019/22 e i docenti soprannumerari o in esubero];
- vincolo quinquennale per i docenti entrati in ruolo dall’a.s. 2020/21 (legge 159/2019); tale vincolo non si applica ai docenti soprannumerari o in esubero ovvero ai beneficiari dell’articolo 33, commi 5 o 6, della legge 104/92, limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente al termine di iscrizione ai relativi bandi di concorso o di aggiornamento periodico delle GAE;
- vincolo quinquennale di cui al D.lgs. 59/2017 come modificato dalla legge n. 145/2018 (docenti assunti da concorso straordinario secondaria I e II grado DDG 85/2018 il 1° settembre 2019); sono esclusi da tale vincolo i docenti soprannumerari o in esubero o i beneficiari dell’articolo 33, commi 5 o 6, della legge 104/92, limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per il relativo concorso.
I docenti, che si trovano in una delle suddette situazioni, non possono presentare domanda né di trasferimento né di passaggio. Se non soggetti a nessuno dei sopra riportati vincoli, gli interessati possono presentare sicuramente domanda di trasferimento, mentre per il passaggio devono essere anche in possesso dei requisiti riportati nella Faq successiva.
D. Quali requisiti sono necessari per chiedere il passaggio di ruolo e/o cattedra?
R. Possono partecipare ai passaggi di ruolo/cattedra i docenti che abbiano superato l’anno di prova e formazione nel ruolo di appartenenza e che siano in possesso della specifica abilitazione per il ruolo/classe di concorso richiesta.
D. Quante domande si devono presentare in caso di richiesta di passaggio ruolo nella scuola secondaria di II grado per due classi di concorso?
R. Premettiamo che il passaggio di ruolo può essere chiesto per un singolo ruolo, ossia grado di istruzione (infanzia, primaria, scuola secondaria di I grado o di II grado), anche per più province. Nell’ambito del singolo ruolo, il passaggio può essere richiesto per più classi di concorso appartenenti al medesimo grado di scuola (ciò per la sola scuola secondaria).
Le domande, in caso di richiesta di passaggio per più classi di concorso appartenenti ad un singolo ruolo, sono tante quanti sono i passaggi richiesti.
D. In caso di presentazione di più domande (trasferimento, passaggio di cattedra e/o di ruolo) c’è un ordine da indicare? Prevale un movimento su un altro?
R. In caso di presentazione contemporanea di domanda di trasferimento e di passaggio di cattedra, il docente deve specificare, nella domanda relativa al passaggio di cattedra, a quale movimento (trasferimento o passaggio) intende dare precedenza e, in caso di più domande di passaggio, secondo quale ordine le stesse devono essere trattate. In assenza di tale indicazione prevale il passaggio di cattedra.
Nel caso di presentazione di domande di trasferimento, di passaggio di cattedra e di passaggio di ruolo, il conseguimento del passaggio di ruolo rende inefficace la domanda di trasferimento e/o di passaggio di cattedra ovvero il trasferimento o passaggio di cattedra eventualmente già disposto.
D. Che domanda può presentare un docente di sostegno ancora nel vincolo quinquennale?
R. Può presentare domanda di trasferimento su sostegno e passaggio di ruolo sempre su sostegno.
D. Quali tipologie di posto è possibile chiedere nella domanda di trasferimento?
R. Alcune tipologie sono comuni, altre diverse a seconda del grado di istruzione:
- comune (tutti i gradi di istruzione)
- sostegno (tutti i gradi di istruzione)
- speciale (infanzia, primaria, secondaria di primo e di secondo grado)
- scuole/sezioni ospedaliere (infanzia, primaria, secondaria di primo e di secondo grado)
- inglese (scuola primaria)
- CPIA (scuola primaria)
- sezioni carcerarie (scuola primaria, secondaria di primo e di secondo grado)
- educazione per gli adulti, sia nei CPIA per la scuola secondaria di primo grado, che negli istituti secondari di secondo grado;
D. Prima di accedere e procedere alla compilazione dell’istanza, si deve fare qualche operazione propedeutica?
R. Si, aggiornare e caricare gli allegati su Istanze Online; gli stessi (allegati) poi saranno inseriti nella domanda in fase di compilazione.
Ricordiamo che vanno allegati alle domande di mobilità tutte le dichiarazioni e certificazioni attestanti gli elementi dichiarati nell’istanza, che danno titolo a fruire di una delle previste precedenze (articolo 13/1 del CCNI 2019/22) e all’attribuzione del punteggio (allegato D per anzianità di servizio, dichiarazione titoli ed esigenze di famiglia, dichiarazioni attinenti alle precedenze, nonché certificazioni attestanti stati di disabilità e invalidità …).
Per caricare gli allegati, prima della compilazione della domanda, è necessario seguire i seguenti passaggi:
- accedere all’area riservata di Istanze Online;
- effettuato l’accesso, nella pagina iniziale, cliccare in alto a sinistra su “Altri servizi”;
- scorrere sino al servizio “Gestione Allegati”;
- cliccare su “Vai al servizio”;
- accedere al servizio, dopo aver letto le istruzioni e le indicazioni sul caricamento degli allegati e aver visualizzato i dati anagrafici;
- cliccare su “Scegli file” per scegliere l’allegato da caricare (dal PC), inserire il nome dell’allegato nello spazio dedicato “Tipologia di allegato” e poi cliccare su “Inserisci”;
- il sistema richiede l’inserimento del codice personale al fine di caricare l’allegato;
- inserito il codice, cliccare su conferma;
- a questo punto l’allegato è stato correttamente inserito.
Qui la nostra video guida e le relative immagini
D. Una volta effettuato l’accesso all’area riservata e inserita l’istanza ai fini della compilazione, quali sezioni vanno compilate?
R. Le sezioni da compilare sono 7 per la suola dell’infanzia, 9 per la primaria, 8 per la secondaria: Anzianità di servizio, Esigenze di Famiglia, Titoli generali, Precedenze, Scelta tipo di posto, Requisiti, Precedenze, Indicazioni allegati; a queste sezioni per la scuola primaria si aggiunge quella relativa al posto di lingua inglese (Posto Lingua); per la scuola dell’infanzia non sono presenti le sezioni Posto lingua e Requisiti.
D. Dopo aver compilato sezioni di interesse, cosa devo fare?
R. Salvare la domanda cliccando in basso sul tasto verde. A questo punto, cliccando su invia si potrà inoltrare la domanda, previo inserimento del codice personale. L’invio non va fatto necessariamente al primo salvataggio.
Compilazione domanda trasferimento: tutte le sezioni domande
D. Quali punti della sezione “Anzianità di servizio” vanno compilati ?
R. I punti da compilare dipendono dalle situazioni soggettive e non tutti compilano i medesimi punti.
Questi i punti della predetta sezione nelle domande di trasferimento scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado (tra parentesi troverete soltanto i punti differenti tra i vari gradi di istruzione):
Punto 1. Inserire il numero di anni di sevizio di ruolo effettivamente prestato nel ruolo di attuale appartenenza dopo la decorrenza giuridica della nomina ( l’anno in corso non si inserisce. Vanno inseriti qui anche gli anni di ruolo coperti da decorrenza giuridica della nomina e si è prestato servizio da precario per almeno 180 giorni nell’a.s. di riferimento).
Punto 2. Inserire il numero di anni di servizio svolti in altro ruolo e/o gli anni di servizio derivanti da decorrenza giuridica della nomina non coperta da effettivo servizio.
Punto 3. Inserire tutti gli anni di pre-ruolo, compreso il servizio su sostegno.
Punto 4. Inserire gli anni di continuità nella scuola di titolarità (la continuità nelle domande di trasferimento e passaggio è valutato dopo un triennio, quindi sono necessari almeno tre anni nella medesima scuola e nella medesima tipologia di posto/cattedra -l’anno in corso non si computa).
Punto 5. Inserire gli anni di ruolo, pre-ruolo e altro ruolo svolti su sostegno (ciò per il raddoppio del punteggio di servizio svolto su sostegno, previsto soltanto per chi chiede trasferimento o passaggio su sostegno, a prescindere dalla titolarità). Va inserita in questo punto anche l’eventuale decorrenza giuridica della nomina su sostegno non coperta da effettivo servizio.
Punto 6. Indicare se si ha diritto o meno al punteggio aggiuntivo una tantum, inserendo nell’apposito spazio “si” ovvero “no”. Ricordiamo che tale punteggio spetta ai docenti che per un triennio, nel periodo compreso tra il 2000/01 e il 2007/08 non hanno presentato domanda di mobilità volontaria provinciale. Approfondisci punteggio una tantum
I punti succitati hanno una numerazione diversa nel modulo domanda della scuola primaria: il punto 4 soprariportato corrisponde al punto 6 nel modulo domanda primaria; il punto 6 sopra riportato corrisponde al punto 10 nel modulo domanda primaria. In più per la scuola primaria vi sono i seguenti punti:
Punto 4. Inserire il numero degli anni di servizio di ruolo e pre-ruolo eventualmente prestato in scuole uniche o di montagna.
Punto 7. Inserire gli anni di servizio di ruolo eventualmente svolti come specialista per l’insegnamento della lingua straniera (tra il 1992/93 e il 1997/98) nel plesso di titolarità o in altro plesso.
Punto 8. Inserire gli anni di servizio di ruolo eventualmente effettivamente prestati, per un solo triennio tra il 1992/93 e il 1997/98, senza soluzione di continuità, come specializzato per l’insegnamento della lingua straniera.
Punto 9. Inserire gli anni di servizio di ruolo eventualmente effettivamente prestati, per un solo triennio tra il 1992/93 e il 1997/98, senza soluzione di continuità, come specialista per l’insegnamento della lingua straniera.
D. Quali punti della sezione “Esigenze di famiglia” vanno compilati ?
R. I punti da compilare dipendono dalle situazioni soggettive e non tutti compilano i medesimi punti. Evidenziamo che le esigenze di famiglia si valutano per i soli trasferimenti (esclusa la prima fase comunale, nella quale non si valutano). Questi i punti:
Punto 7. (punto 11 domanda scuola primaria): inserire la provincia e il comune di ricongiungimento, ossia il comune di residenza del familiare (coniuge o, in caso di docenti senza coniuge o separati giudizialmente, genitori o figli), cui ci si intende ricongiungere.
Punto 8. (punto 12 domanda scuola primaria): inserire il comune in cui possono essere assistiti i figli minorati fisici, psichici o sensoriali, tossicodipendenti ovvero il coniuge o il genitore totalmente e permanentemente inabili al lavoro.
Punto 9. (punto 13 domanda scuola primaria): inserire il numero di figli che hanno un’età inferiore ai 6 anni (si considerano i figli che compiono i 6 anni nel 2021).
Punto 10. (punto 14 domanda scuola primaria): inserire il numero di figli che hanno un’età superiore ai 6 e inferiore ai 18 anni (si considerano i figli che compiono i 18 anni nel 2021).
D. Quali punti della sezione “Titoli generali” vanno compilati?
R. I punti da compilare dipendono dalle situazioni soggettive e non tutti compilano le stesse sezioni. Ecco quali sono:
Punto 11. (punto 14 domanda scuola primaria): indicare con un “si” ovvero un “no” il superamento o meno di un concorso pubblico ordinario, per titoli ed esami, per l’accesso al ruolo di appartenenza ovvero di livello pari o superiore al ruolo di appartenenza.
Punto 12. (punto 16 domanda scuola primaria): indicare il numero di diplomi di specializzazione/perfezionamento di cui si è in possesso (se ne valuta uno per lo stesso/i anno/i accademico/i).
Punto 13. (punto 17 domanda scuola primaria): indicare il numero di diplomi universitari (laurea breve o di primo livello, diploma accademico di I livello) di cui si è in possesso oltre al titolo richiesto per l’accesso.
Punto 14. (punto 18 domanda scuola primaria): indicare il numero di corsi di perfezionamento e/o mater universitari di 1° e 2° livello di cui si è in possesso (se ne valuta uno per lo stesso anno accademico).
Punto 15. (punto 19 domanda scuola primaria): indicare il numero di diplomi di laurea (laurea specialistica/magistrale, quadriennale, di II livello, diploma academico di II livello) di cui si è in possesso oltre al titolo richiesto per l’accesso.
Punto 16. (punto 20 domanda scuola primaria): indicare con un “si” ovvero un “no” se si è in possesso di un dottorato di ricerca (si valuta un solo titolo).
Punto 17. (punto 22 domanda scuola primaria): indicare l’eventuale numero di partecipazioni agli esami di Stato di II grado, sino all’a.s. 2000/01, in qualità di presidente di commissione o di componente esterno o di componente interno, compresa l’attività svolta dal docente di sostegno all’alunno disabile che sostiene l’esame.
Punto 18. (punto 23 domanda scuola primaria): indicare se si è in possesso della certificazione ovvero dell’attestato di frequenza del Corso di Perfezionamento per l’insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera.
Punto 21. (solo domanda scuola primaria): indicare se è stato frequentato il corso di aggiornamento-formazione linguistica e glottodidattica compreso nei piani attuati dal ministero, con la collaborazione degli Uffici scolastici territorialmente competenti, delle istituzioni scolastiche, degli istituti di Ricerca (ex IRRSAE-IRRE, CEDE, BDP oggi, rispettivamente, INVALSI, INDIRE) e dell’università.
D. Quanti punti al massimo è possibile attribuire per: diplomi di specializzazione, diplomi universitari, corsi di perfezionamento/master, diploma di laurea, dottorato di ricerca, Corso di Perfezionamento per l’insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera, corso di aggiornamento-formazione linguistica e glottodidattica ?
R. Al massimo 10 punti. Nel computo dei 10 punti non vanno calcolati i punti per il concorso e per la partecipazione agli esami di Stato. Pertanto, come titoli generali si può avere attribuito come punteggio: massimo 10 punti per i titoli indicati nel quesito, cui aggiungere i punti dell’eventuale concorso e dell’eventuale partecipazione agli esami di Stato.
D. Quali punti della sezione “Precedenze” vanno compilati?
R. I punti da compilare dipendono dalle situazioni soggettive. E’ possibile indicare una sola precedenza, quindi quella che nell’ordine indicato precede le altre. Questi i punti:
Punto 23. (punto 28 domanda scuola primaria): tale precedenza riguarda i docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata che chiedono nell’ottennio il rientro nella scuola di precedente titolarità. Bisogna inserire la scuola da cui si è stati trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, negli ultimi otto anni, perché soprannumerari (articolo 13/1 punto II del CCNI mobilità 2019/22).
Punto 24. (punto 29 domanda scuola primaria): devono inserire “si” i docenti che usufruiscono di tale precedenza in quanto non vedenti (articolo 13/1 punto I del CCNI mobilità 2019/22).
Punto 25. (punto 30 domanda scuola primaria): devono inserire “si” i docenti che usufruiscono di tale precedenza in quanto emodializzati (articolo 13/1 punto I del CCNI mobilità 2019/22).
Punto 26. (punto 31 domanda scuola primaria): indicare la provincia per la quale il docente usufruisce della precedenza prevista dall’art. 21 della L. 104/92 (si tratta dei docenti con disabilità lieve personale – articolo 13/1 punto III del CCNI mobilità 2019/22).
Punto 27. (punto 32 domanda scuola primaria): devono inserire “si” i docenti che usufruiscono di tale precedenza in quanto personale che ha bisogno di particolare cure continuative (articolo 13/1 punto III del CCNI mobilità 2019/22).
Punto 28. (punto 33 domanda scuola primaria): indicare la provincia per la quale il docente usufruisce della precedenza prevista dall’articolo 33, comma 6, della legge 104/92 (si tratta di personale con disabilità grave – articolo 13/1 punto III del CCNI mobilità 2019/22).
Punto 29. (punto 34 domanda scuola primaria): indicare la provincia per la quale il docente usufruisce della precedenza in quanto assiste un familiare con grave disabilità e indicare il familiare assistito (figlio, coniuge, fratelli/sorelle, genitori), per cui si chiede di usufruire della precedenza. Ricordiamo che il figlio che assiste in qualità di referente unico il genitore con grave disabilità usufruisce della precedenza soltanto nei trasferimenti provinciali (articolo 13/1 punto IV del CCNI mobilità 2019/22).
Ricordiamo, inoltre, che della precedenza, di cui al punto V dell’articolo 13/1 del CCNI mobilità 2019/22, usufruiscono i docenti di cui al summenzionato punto II del predetto articolo 13/1 e sopra illustrato nel punto 23 del modulo domanda.
Punto 30. (punto 35 domanda scuola primaria): indicare la provincia per la quale il docente usufruisce della precedenza, in quanto coniuge convivente di personale militare o che percepisce indennità di pubblica sicurezza (articolo 13/1 punto VI del CCNI mobilità 2019/22).
Punto 31. (punto 36 domanda scuola primaria): indicare la provincia per la quale il docente usufruisce della precedenza, in quanto ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali (articolo 13/1 punto VII del CCNI mobilità 2019/22).
Punto 32. (punto 37 domanda scuola primaria): indicare la provincia (ove ha svolto attività sindacale e nella quale risulti domiciliato da almeno tre anni) per la quale il docente usufruisce della precedenza, in quanto riprende servizio al termine dell’aspettativa sindacale di cui al CCNQ sottoscritto il 4/12/2017 (articolo 13/1 punto VIII del CCNI mobilità 2019/22).
Punto 33. nella domanda scuola dell’infanzia- Punto 39. nella domanda scuola primaria – Punto 34. nella domanda scuola secondaria: indicare con un “si” o con un “no” se si usufruisce della precedenza prevista dall’articolo 23/14 del CCNI mobilità 2019/22, in base al quale spetta la precedenza ai docenti che abbiano comunque maturato almeno tre anni di servizio utile ai fini della ricostruzione carriera di cui all’art. 1, comma 14, della legge 124/99 – ivi incluso l’anno in corso – nei corsi funzionanti presso le strutture ospedaliere (per la scuola secondaria quanto detto riguarda anche le scuole carcerarie).
Punto 38. nella domanda scuola primaria – Punto 33 domanda scuola secondaria: indicare con un “si” o con un “no” se si usufruisce della precedenza prevista dall’articolo 23/15 del CCNI mobilità 2019/22, in base al quale spetta la precedenza ai docenti che abbiano comunque maturato almeno tre anni di servizio utile ai fini della ricostruzione carriera di cui all’art. 11, comma 14, della legge 124/1999 – ivi incluso l’anno in corso – nei corsi serali, nei centri territoriali, nei corsi per lavoratori, nei corsi per l’educazione degli adulti e nei corsi di alfabetizzazione.
D. Cosa va indicato per la scuola primaria nella sezione “Posto di lingua”?
(Sezione presente solo nelle domande per la scuola primaria)
R. I punti da compilare, per i docenti in possesso del titolo previsto per l’insegnamento di lingua inglese e interessati al movimento su tale tipo di posto, sono i seguenti:
Punto 40. Si deve indicare il possesso o meno dei titoli previsti per l’insegnamento della lingua inglese inserendo “si” ovvero “no”. I docenti della provincia autonoma di Trento indicano se sono in possesso o meno per l’insegnamento della lingua tedesca.
Punto 41. Si deve indicare se, nell’ultimo triennio, il docente ha ottenuto o meno il trasferimento su posto di lingua inglese, inserendo un “si” ovvero un “no”. Tale informazione è necessaria in quanto i docenti che ottengono il trasferimento su posti di lingua nel circolo/istituto di titolarità, per un triennio, devono garantire l’insegnamento della lingua inglese, fermo restando la possibilità di chiedere trasferimento per posto comune per altri circoli/istituti.
D. Quali punti della sezione “Scelta tipo di posto” vanno compilati ?
R. I punti da compilare sono i seguenti:
Punto 34. (domanda scuola infanzia), Punto 42. (domanda scuola primaria), Punto 35. (domanda scuola secondaria): riguarda i docenti titolari sul sostegno, che devono inserire “no” nel caso abbiano superato il vincolo quinquennale (si computa anche l’anno in corso) oppure “si” qualora non lo abbiano superato.
Punto 35. (domanda scuola infanzia), Punto 43. (domanda scuola primaria), Punto 36. (domanda scuola secondaria): si devono inserire i numeri 1…, al fine di indicare l’ordine di gradimento, nel caso si richiedano più tipologie di posto (Infanzia: comune, sostegno, speciale o ad indirizzo didattico differenziato. Primaria: comune/lingua, sostegno, speciale o ad indirizzo didattico differenziato; Secondaria: comune, sostegno).
Punto 36. (domanda scuola infanzia), Punto 44. (domanda scuola primaria), Punto 37. (domanda scuola secondaria solo di primo grado): il punto va compilato da richiede posto di sostegno e bisogna indicare (con i numeri: 1,2,3) l’ordine di priorità tra le diverse tipologia di sostegno (minorati psicofisici, dell’udito, della vista). Nella scuola secondaria di secondo grado tale distinzione non c’è, come non ci sono più le aree disciplinari.
Punto 37. (domanda scuola infanzia), Punto 45. (domanda scuola primaria): il punto va compilato da chi chiede anche posto di tipo speciale, al fine di indicare l’ordine di gradimento tra le varie tipologie (speciale psicofisico, speciale udito, speciale vista, Montessori, Agazzi, per la sola primaria “Pizzigoni”).
D. Chi interessa la sezione “Requisiti”? Cosa indicare?
R. Tale sezione riguarda il possesso dei requisiti per insegnare nelle scuole ladine di Trento, requisiti che vanno dichiarati, per chi fosse interessato, inserendo “si” nella sezione. Questi i punti nelle domande primaria e secondaria:
Punto 46. domanda scuola primaria.
Punto 37. domanda scuola secondaria di primo e secondo grado.
D. Come vanno indicate le Preferenze?
R. Nella sezione Preferenze, che segue la sezione “Requisiti”, vanno indicate scuole, comuni, distretti e province richieste per il trasferimento. Si possono inserire al massimo 15 preferenze in ciascuna domanda presentata, sia provinciali che interprovinciali, indifferentemente analitiche e/o sintetiche. L’unico vincolo nell’espressione delle preferenze riguarda il limite numerico di 15, per il resto sceglie il docente: solo 15 scuole, scuole e comuni, solo province, province e comuni …
D. Cosa indicare dopo le preferenze?
R. Nel modulo domanda, dopo le preferenze, è possibile indicare la disponibilità per alcuni tipi di scuola richiedibili tramite preferenza analitica (scuola) oppure, nel caso di preferenza sintetica (comune, distretto, provincia), spuntando i relativi riquadri. E’, inoltre, possibile indicare, per la sola scuola secondaria, se si desidera concorrere anche per cattedre orario tra scuole dello stesso comune o tra scuole di comuni diversi. Di seguito il punto interessato nelle varie domande e il tipo di scuola richiedibile.
Punto 38. (domanda scuola infanzia): è possibile esprimere, spuntando l’apposito riquadro, la disponibilità all’insegnamento presso una scuola ospedaliera.
Punto 47. – Punto 48. (domande scuola primaria): è possibile esprimere, spuntando gli appositi riquadri, la disponibilità all’insegnamento rispettivamente presso una scuola ospedaliera (47) e all’istruzione per gli adulti (48).
Punto 39. – Punto 40. – Punto 41. (domanda scuola secondaria di primo grado): è possibile esprimere, spuntando gli appositi riquadri, la disponibilità all’insegnamento rispettivamente presso una scuola ospedaliera (39), presso una scuola carceraria (40), all’istruzione per gli adulti (41).
Punto 38. – Punto 39. – Punto 40. – Punto 41. (domanda secondaria di secondo grado): è possibile esprimere, spuntando gli appositi riquadri, la disponibilità all’insegnamento rispettivamente presso una scuola ospedaliera (38), presso una scuola carceraria (39), presso le scuole serali (40), presso i licei europei (41).
Punto 42. (domanda scuola secondaria): si può indicare la disponibilità ad ottenere il movimento su cattedre orario tra scuole dello stesso comune o tra scuole di comuni diversi, spuntando l’apposito riquadro. Spuntando il riquadro cattedre orario comuni diversi, si ricomprende anche la disponibilità per cattedre orario nello stesso comune.
D. Come si inseriscono gli allegati nella domanda?
R. La sezione “Allegati” è l’ultima da compilare. Per inserire gli allegati nella domanda, è necessario dapprima caricarli su Istanze Online tramite il servizio “Gestione allegati”. Qui la nostra video guida e le relative immagini
Una volta caricati gli allegati a sistema, per inserirli nella domanda è sufficiente cliccare sulla punta presente a destra (nella sezione) e si aprirà un menù a tendina con gli allegati precedentemente caricati. A questo punto, basta sceglierli per associarli alla domanda. Al riguardo leggi l’articolo sopra riportato.
Sezioni domande passaggio di ruolo/cattedra
D. Come compilare le domande di passaggio di ruolo/cattedra?
Le domande di passaggio di ruolo/cattedra sono meno articolate e presentano molte sezioni uguali a quelle della domanda di trasferimento: Anzianità di Servizio, Titoli Generali, Precedenze (solo la prima di quelle sopra riportate riguarda le domande di passaggio di ruolo/cattedra). Le modalità di compilazione di queste sezioni sono le stesse di quelle descritte sopra.
D. Per le domande di passaggio di ruolo/cattedra per la scuola secondaria c’è ulteriore sezione da compilare?
R. Sì, quella relativa alla classi di concorso richiesta.
Inoltro domanda
D. Caricati anche gli allegati, cosa si deve fare?
R. Come detto sopra, si deve salvare la domanda cliccando in basso sul tasto verde. A questo punto, cliccando su invia si potrà inoltrare la domanda, previo inserimento del codice personale. L’invio non va fatto necessariamente al primo salvataggio.
MOBILITÀ 2021: Modelli, autodichiarazioni, guide su come compilare la domanda [LO SPECIALE]