Mobilità docenti 2021, domanda per soprannumerari: preferenze, trasferimento d’ufficio e ordine movimenti

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Mobilità docente perdente posto a.s. 2021/22, domanda condizionata o trasferimento d’ufficio: tipologia di posto, preferenze e sequenza movimenti. Insegnanti scuola primaria/infanzia e scuola secondaria di primo e secondo grado.

Graduatoria interne di istituto: entro quando vanno pubblicate e perché

Le istituzioni scolastiche, nelle prossime settimane, saranno chiamate a stilare le graduatorie interne di istituto, ai fini dell’individuazione dell’eventuale perdente posto in caso di contrazione dell’organico dell’autonomia a.s. 2021/22.

L’articolo 19/4 e l’articolo 21/3 del CCNI sulla mobilità 2019/22, dedicati rispettivamente alla scuola dell’infanzia e primaria e alla scuola secondaria di primo e secondo grado, dispongono che le graduatorie interne di istituto vanno compilate e pubblicate entro i 15 giorni successivi al termine di scadenza delle domande di mobilità. Al riguardo attendiamo l’annuale ordinanza ministeriale che darà il via alle operazioni, indicherà la tempistica dell’intera procedura e le modalità di presentazione e compilazione delle istanze.

Ai fini della redazione della citate graduatorie e dei trasferimenti d’ufficio, il punteggio viene aggiornato con i titoli in possesso degli interessati entro la data prevista per la presentazione delle domande di trasferimento e passaggio di ruolo/cattedra.

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Domanda condizionata

Una volta accertata la condizione di soprannumerarietà, in base alle suddette graduatorie e al numero di posti in organico per la.s. 2021/22, e ricevuta la comunicazione da parte del dirigente scolastico, il docente interessato, individuato quale soprannumerario, presenta domanda di mobilità (può anche non farlo).

La domanda va presentata entro 5 giorni dalla predetta comunicazione. La proroga dei termini si estende anche all’eventuale domanda di passaggio di ruolo [nell’articolo 21/10 (dedicato alla scuola secondaria) del CCNI 2019/22, si precisa che la proroga dei termini, per la presentazione della domanda di passaggio di ruolo, è ammessa solo se non sono state ancora avviate le operazioni di mobilità]. 

Nel caso in cui il docente abbia già presentato domanda volontaria di trasferimento nei termini previsti dall’OM, l’eventuale nuova domanda da “soprannumerario” sostituisce integralmente quella precedente (nella scuola secondaria, l’interessato potrà altresì integrare o modificare la domanda di passaggio di cattedra, indicando a quale delle due istanze intende dare la precedenza).

Il docente decide se condizionare o meno al permanere della situazione di soprannumerarietà la domanda presentata. Condizionando la domanda, qualora nel corso dei movimenti si liberi una cattedra/posto nella scuola di titolarità (anche cattedra oraria esterna per la scuola secondaria), il docente viene riassorbito (a meno che non abbia espresso prima delle preferenze interprovinciali e sia stato soddisfatto in una delle stesse).

Il riassorbimento nella scuola di titolarità avviene anche nel caso in cui si liberi  un posto di lingua, se richiesto da docente avente titolo e titolare di posto comune nella scuola primaria o di altra tipologia di sostegno se richiesta da docente avente titolo (ciò nella scuola primaria, dell’infanzia e secondaria di primo grado). Qualora per il riassorbimento concorrano più soprannumerari, viene riassorbito colui il quale precede nella graduatoria interna di istituto.

Per condizionare la domanda è necessario rispondere “NO” al quesito presente nel modulo domanda: “Il docente soprannumerario intende comunque partecipare al movimento a domanda?”

Evidenziamo che, in caso di accoglimento della domanda condizionata, l’insegnante si considera a tutti gli effetti come trasferito d’ufficio.

Di seguito le preferenze che il docente soprannumerario può indicare nella domanda condizionata e le relative conseguenze:

  • preferenze relative a comuni diversi da quello di attuale titolarità, purché si esprima tra le preferenze anche il codice dell’intero comune di titolarità oppure relativo al distretto sub comunale di titolarità, prima dei codici relativi ad altri comuni ovvero ad altri distretti sub comunali (sia di singola scuola, sia sintetici);
  • preferenze sia puntuali che sintetiche per altra provincia; in tal caso il codice relativo all’intero comune di titolarità deve obbligatoriamente essere indicato prima delle preferenze provinciali relative ad altri comuni. In caso contrario le preferenze relative ad altri comuni della propria provincia di titolarità sono annullate;
  • in caso si esprimano preferenze interprovinciali prima di quelle della propria provincia, il docente non viene riassorbito se vengono soddisfatte le preferenze interprovinciali.

Tutte le preferenze espresse, sia nel caso di domanda condizionata che non condizionata, anche relative a comuni diversi da quello di titolarità, vengono valutate secondo le modalità e in base al punteggio spettante per i trasferimenti a domanda (ricordiamo che il calcolo del punteggio per i trasferimenti d’ufficio è diverso in alcune voci della relativa tabella).

Nel caso in cui gli interessati non ottengano nessuna delle preferenze espresse, saranno trasferiti d’ufficio secondo le modalità di seguito descritte.

Domanda non condizionata

Nel caso in cui il docente non condizioni la domanda (rispondendo “sì” al quesito del modulo domandaIl docente soprannumerario intende comunque partecipare al movimento a domanda?”), quindi partecipa al movimento anche nel caso in cui ci sia la possibilità di essere riassorbito nella scuola di titolarità, può esprimere qualsiasi preferenza e partecipa come tutti gli altri docenti che producono domanda volontaria (quindi non soprannumerari), perdendo il diritto al rientro con precedenza nella scuola o comune di precedente titolarità, secondo quanto previsto dalla precedenza di cui all’articolo 13/1 punti II e V del CCNI mobilità 2019/22, e il punteggio di continuità negli anni successivi.

Se il docente non viene soddisfatto in nessuna delle preferenze espresse nella domanda non condizionata, sarà trasferito d’ufficio secondo le modalità di seguito descritte. 

Mancata presentazione della domanda

Nel caso in cui il docente soprannumerario non presenti domanda di trasferimento (condizionata o meno), compila comunque il modulo domanda indicando soltanto le proprie generalità e il punteggio attribuitogli nella graduatoria interna di istituto (come si precisa nell’articolo 20/3 del CCNI, dedicato alla scuola dell’infanzia/primaria).

Il perdente posto di scuola speciale, di sostegno o ad indirizzo didattico differenziato precisa nel modulo domanda se si trova o meno nel quinquennio di permanenza e riporta i titoli di specializzazione posseduti (come si precisa nell’articolo 20/3 del CCNI, dedicato alla scuola dell’infanzia/primaria).

Qualora il docente non compili e presenti il suddetto modulo domanda, il dirigente scolastico provvede a comunicare tutti i dati di cui sopra all’Ambito territoriale provinciale competente (come si precisa sempre nell’articolo 20/3 del CCNI, dedicato alla scuola dell’infanzia/primaria).

Il docente sarà trasferito d’ufficio.

Trasferimento d’ufficio

I docenti, che nel corso dei movimenti permangono nella condizione di perdente posto, vengono trasferiti d’ufficio, sia nel caso non abbiano presentato domanda sia nel caso in cui non sia disponibile nessuno dei posti richiesti nell’istanza presentata.

In caso di più docenti da trasferire d’ufficio, relativamente alle stessi sedi e posti/cattedre, gli stessi vengono graduati secondo il punteggio spettante agli stessi in base alla Tabella A, allegata al CCNI 2019/22, con le precisazioni per i trasferimenti d’ufficio. In caso di parità, prevale il docente con maggiore età anagrafica.

Non si procede al trasferimento d’ufficio nei confronti dei docenti di cui sia stata accolta la domanda di trasferimento, anche se condizionata.

Trasferimento d’ufficio scuola dell’infanzia e primaria

Titolari posto comune

I trasferimenti d’ufficio, per i docenti di scuola dell’infanzia e primaria titolari su posto comune, vengono effettuati secondo il seguente ordine e le seguenti modalità:

  1. nel comune di titolarità, nel corso della prima fase dei movimenti (per i comuni, che comprendono più distretti, il trasferimento è disposto prima nelle scuole comprese nel distretto di titolarità e poi nei distretti viciniori compresi nel comune di titolarità secondo l’ordine del Bollettino);
  2. in una scuola del comune più vicino a quello di precedente titolarità, sulla base della tabella di viciniorietà a tal fine predisposta e pubblicizzata prima dell’effettuazione dei movimenti;
  3. in soprannumero sulla provincia in caso di assenza di posti in tutti i comuni della provincia (ciò nel caso in cui nel corso delle operazioni di trasferimento, non sia possibile riprendere in esame e rivedere la posizione degli interessati).

Nel caso di docenti di scuola primaria, il trasferimento d’ufficio dei titolari di posto comune viene disposto considerando anche i posti di lingua inglese, se richiesti, e in subordine i posti di istruzione per l’età adulta seguendo la tabella di viciniorietà dei comuni in cui vi siano centri territoriali. 

Titolari posti di tipo speciale, ad indirizzo didattico differenziato o di sostegno 

Per i docenti titolari di posto speciale o ad indirizzo didattico differenziato ovvero di sostegno, oltre a quanto detto sopra il CCNI prevede ulteriori disposizioni.

Par i docenti titolari di posto speciale o ad indirizzo didattico differenziato, i trasferimenti d’ufficio vengono effettuati secondo il seguente ordine e le seguenti modalità:

  1. trasferimento d’ufficio in una delle scuole comprese nel comune di titolarità, nel corso della prima fase dei movimenti, prima sulla medesima o diversa tipologia di posto speciale o ad indirizzo didattico differenziato per la quale l’interessato possegga il relativo titolo di specializzazione; in subordine su posto di sostegno per il quale possegga il previsto titolo di specializzazione;
  2. trasferimento d’ufficio in una delle scuole o posti disponibili nei comuni più vicini a quello di precedente titolarità, sulla base della succitata tabella di viciniorietà e secondo le modalità di cui al punto 1 (prima su posto di tipo speciale o ad indirizzo didattico differenziato e poi, in subordine, su posto di sostegno);
  3. assegnazione a posti di tipo comune (con il punteggio spettante per il posto comune), provvisoriamente o definitivamente (a seconda che il docente abbia o meno superato il vincolo quinquennale su posto speciale), secondo le modalità sopra riportate sui trasferimenti d’ufficio dei titolari di posto comune.  Se trasferito a posti di tipo comune definitivamente, il docente ha diritto al rientro nella sede di titolarità (art. 13/1 punti II e V) esclusivamente per la stessa tipologia di posto (di tipo speciale) di cui era titolare ed in tal caso non decorrerà nuovamente il vincolo quinquennale. Se, invece, il docente è assegnato provvisoriamente a posti di tipo comune, il provvedimento è limitato al solo anno scolastico di assegnazione, il relativo servizio è utile ai fini del compimento del quinquennio su posto speciale e il docente medesimo,  nell’ambito dei trasferimenti per l’anno scolastico successivo (per il 2022/23), sarà considerato perdente posto nella scuola di precedente titolarità [quella in cui era titolare nel 2020/21] per il tipo di posto speciale di cui era titolare.

Per i docenti titolari di posto di sostegno, i trasferimenti d’ufficio vengono effettuati secondo il seguente ordine e le seguenti modalità:

  1. trasferimento d’ufficio in una delle scuole comprese nel comune di titolarità, dopo l’effettuazione dei trasferimenti a domanda nell’ambito della prima fase dei movimenti, prima sulla medesima o diversa tipologia di posto di sostegno per la quale l’interessato possegga il relativo titolo di specializzazione; in subordine su posto di tipo speciale o ad indirizzo didattico differenziato per il quale possegga il relativo titolo di specializzazione;
  2. trasferimento d’ufficio in uno dei posti o delle scuole disponibili a partire dal comune più vicino a quello di precedente titolarità sulla base della succitata tabella di viciniorietà e secondo le modalità di cui al punto 1 (prima su posto di sostegno e, in subordine, su posto di tipo speciale o ad indirizzo didattico differenziato);
  3. assegnazione a posti di tipo comune (con il punteggio spettante per il posto comune), provvisoriamente o definitivamente (a seconda che il docente abbia o meno superato il vincolo quinquennale su posto di sostegno), secondo le modalità sopra riportate sui trasferimenti d’ufficio dei titolari di posto comune. Se trasferito a posti di tipo comune definitivamente, il docente ha diritto al rientro nella sede di titolarità (art. 13/1 punti II e V) esclusivamente per la stessa tipologia di posto (di sostegno) di cui era titolare ed in tal caso non decorrerà nuovamente il vincolo quinquennale. Se, invece, il docente è assegnato provvisoriamente a posti di tipo comune, il provvedimento è limitato al solo anno scolastico di assegnazione, il relativo servizio è utile ai fini del compimento del quinquennio su sostegno e il docente medesimo,  nell’ambito dei trasferimenti per l’anno scolastico successivo (per il 2022/23), sarà considerato perdente posto nella scuola di precedente titolarità [quella in cui era titolare nel 2020/21] per il tipo di posto (sostegno) di cui era titolare.

Trasferimento d’ufficio scuola secondaria

Titolari posto comune

I trasferimenti d’ufficio, per i docenti di scuola secondaria titolari su posto comune, vengono effettuati secondo il seguente ordine e le seguenti modalità:

  • in una scuola del comune di titolarità (nelle scorrimento delle scuole si tengono in considerazione le cattedre sia interne che esterne);
  • in una scuola del comune viciniore a quello di precedente titolarità, sulla base della tabella di viciniorietà a tal fine predisposta e pubblicizzata prima dell’effettuazione dei movimenti. Nel caso di docenti titolari presso i centri territoriali, ai soli fini dell’individuazione del comune da cui partire per l’applicazione della predetta tabella, viene considerata come “comune”, in cui si trova la sede di organico del centro territoriale di titolarità, la sede di provenienza degli interessati (nelle scorrimento delle scuole, come nel punto 1, si tiene conto sia delle cattedre interne che esterne);
  • sui posti di istruzione per l’età adulta seguendo la tabella di viciniorietà dei comuni.

I suddetti trasferimenti inoltre:

  • sono disposti considerando tutti i posti e le cattedre, comprese quelle costituite totalmente o parzialmente con ore d’insegnamento in classi a tempo prolungato nella scuola secondaria di primo grado;
  • non sono disposti su posti di sostegno, in quanto l’assegnazione “ex novo” su detti posti presuppone necessariamente la disponibilità del docente.

Evidenziamo che l’assegnazione della scuola di titolarità, a seguito del trasferimento d’ufficio nel comune di titolarità o in un comune viciniore della provincia, avviene in base all’ordine di viciniorietà secondo l’ordine del Bollettino Ufficiale. 

Posti sostegno 

Il trasferimento d’ufficio dei docenti soprannumerari titolari su posti di sostegno è disposto secondo le stesse modalità sopra indicate [(prima nella scuola di titolarità, in scuole del comune di titolarità e successivamente. in assenza di posti disponibili in detto comune, in quello più vicino secondo le apposite tabelle di viciniorietà].

Nella scuola secondaria di I grado, in ciascuna delle suddette fasi, il trasferimento è disposto nelle tre tipologie per le quali il docente sia in possesso del relativo titolo di specializzazione, secondo l’ordine seguente:

  1. sostegno per minorati psicofisici;
  2. sostegno per minorati dell’udito;
  3. sostegno per minorati della vista.

Permanenza esubero

Nel caso in cui, dopo i trasferimenti d’ufficio, permangano ancora situazioni di esubero, si procede al trasferimento d’ufficio nel comune che comprende la scuola di precedente titolarità.

Trasferimento d’ufficio: ordine movimenti

L’ordine dei movimenti, all’interno delle tre fasi della mobilità, è indicato dal summenzionato Allegato 1 al CCNI 2019/22, che indica chi si “muove” prima e chi dopo nelle fasi: comunale, provinciale e interprovinciale.

I trasferimenti d’ufficio dei docenti soprannumerari rientrano nella prima e nella seconda fase e costituiscono il terz’ultimo e penultimo movimento della fase comunale e il primo della fase provinciale:

I. fase comunale:

E) trasferimenti a domanda in sede (3); tale nota 3 così indica: “In tale fase il docente soprannumerario concorre, per le preferenze espresse nel modulo domanda, con il punteggio spettante per il trasferimento a domanda e senza alcun diritto di precedenza rispetto agli aspiranti non soprannumerari”;

F) trasferimenti d’ufficio, nel comune di titolarità e per la medesima tipologia di posto, dei docenti soprannumerari che non hanno prodotto domanda o che, pur avendola prodotta, non sono stati soddisfatti per le preferenze espresse nel modulo-domanda;

II. fase provinciale

A) trasferimenti d’ufficio, secondo l’ordine di vicinanza rispetto al proprio comune di titolarità stabilito dalle apposite tabelle, dei docenti titolari di posti e cattedre che non abbiano prodotto domanda o che, pur avendola prodotta, non abbiano ottenuto il movimento (trasferimento o passaggio di cattedra) a domanda;

Mobilità 2021: vincoli, punteggio, come compilare la domanda [LO SPECIALE]

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