Mobilità docenti 2021, documentazione domande: esigenze di famiglia, titoli e servizi
Mobilità docenti per l’a.s. 2021/22, quale documentazione allegare alle domande di trasferimento e di passaggio di ruolo/cattedra: dichiarazioni relative ad anzianità di servizio, esigenze di famiglia e titoli generali.
Tempistica e moduli domanda
Le domande di trasferimento (mobilità territoriale) e passaggio di ruolo/cattedra (mobilità professionale) sono presentate telematicamente tramite Istanze Online (cartacee solo in particolari casi, come per i soprannumerari o gli immessi in ruolo dopo i termini di presentazione delle istanze).
Queste, come leggiamo nell’OM n. 106/2021, le date di presentazione delle domande, di comunicazione dei posti e delle domande al SIDI e di pubblicazione dei movimenti:
– presentazione domande: dal 29 marzo al 13 aprile 2021
– comunicazione posti e domande al SIDI: entro il 19 maggio
– pubblicazione dei movimenti: il 7 giugno 2021
Le domande su Istanze Online sono presentate tramite gli appositi modelli ivi presenti e distinti per grado di istruzione.
Le domande cartacee vanno presentate utilizzando i modelli pubblicati dal MI in “Mobilità del personale docente, educativo ed ATA a.s. 2021/22“.
Elementi da documentare
Le domande di trasferimento e passaggio di ruolo/cattedra devono essere corredate dalla documentazione attestante i vari elementi che danno luogo all’attribuzione del punteggio e/o alla fruizione di una delle precedenze previste dall’articolo 13, comma 1, del CCNI sulla mobilità 2019/22.
Questi, secondo quanto leggiamo nella Tabella A (Tabella di valutazione dei titoli ai fini dei trasferimenti a domanda e d’ufficio) e nella Tabella B (Tabella di valutazione dei titoli ai fini dei passaggi di ruolo/cattedra), gli elementi che danno titolo all’attribuzione del punteggio:
- anzianità di servizio;
- esigenze di famiglia (per i soli trasferimenti);
- titoli generali.
Ognuno dei succitati elementi e le precedenze summenzionate, leggiamo nell’OM, vanno documentati con apposite dichiarazioni e/o certificazioni.
Vediamo come documentare l’anzianità di servizio, i titoli generali e le esigenze di famiglia, rinviando ad un altro articolo per la documentazione delle precedenze di cui sopra.
Documentazione istanze
Servizi [Tabella A) sezione A1 – Tabella B) sezione B1]
Il docente che presenta domanda di trasferimento e/o passaggio di ruolo cattedra, relativamente all’anzianità di servizio, documenta tramite dichiarazione (utilizzando i modelli e gli allegati pubblicati dal Ministero nella sezione Mobilità 2021/22), redatta ai sensi del DPR n. 445/2000 e successive modificazioni (non tutti i docenti potranno dichiarare tutto):
- i servizi prestati (ruolo, pre-ruolo, altro ruolo);
- la continuità di servizio;
- il servizio di ruolo effettivamente prestato come “specialista” per l’insegnamento della lingua straniera dall’a.s.92/93 fino all’a.s. 97/98 (per i soli docenti della primaria);
- il servizio di ruolo effettivamente prestato per un solo triennio senza soluzione di continuità, a partire dall’a.s.92/93 fino all’a.s. 97/98, come docente “specializzato” o “specialista” per l’insegnamento della lingua straniera (per i soli docenti della primaria);
- il punteggio “una tantum” aggiuntivo di 10 punti; nella dichiarazione si elencano gli anni in cui non è stata presentata la domanda di mobilità volontaria in ambito provinciale.
Esigenze di famiglia [Tabella A) sezione A2]
Relativamente alle esigenze di famiglia, l’interessato deve documentare la domanda tramite le dichiarazioni, redatte ai sensi del DPR n. 445/2000 e successive modificazioni (non tutti i docenti potranno dichiarare tutto), e le certificazioni (dichiarazioni e certificazioni da allegare alla domanda) di seguito riportate:
Ricongiungimento
- dichiarazione di residenza del familiare (coniuge ovvero, nel caso di docenti senza coniuge o separati giudizialmente o consensualmente con atto omologato dal tribunale, genitori o figli) a cui si chiede il ricongiungimento; si deve dichiarare che che la decorrenza dell’iscrizione anagrafica del familiare è anteriore di almeno tre mesi rispetto alla data di pubblicazione dell’OM. Di tale decorrenza non si tiene conto nei casi di ricongiungimento al familiare trasferito per servizio nei tre mesi antecedenti alla data di pubblicazione dell’OM; in tal caso si deve allegare una dichiarazione del datore di lavoro che attesti il predetto trasferimento;
- dichiarazione sul grado di parentela che intercorre tra il richiedente e la persona cui intende ricongiungersi (a seconda del familiare cui ricongiungersi, dunque, si dichiara lo stato di stato di celibe/nubile e vedovo o separato/divorziato);
Figli
- dichiarazione dell’esistenza di figli minorenni (va precisata la data di nascita);
Cura e assistenza figli minorati fisici, psichici o sensoriali, tossicodipendenti, ovvero del coniuge o genitore inabili al lavoro
- certificazione (per i figli tossicodipendenti), rilasciata da struttura pubblica o privata in cui avviene la riabilitazione, che documenti l’attuazione di un programma terapeutico e socio-riabilitativo; l’interessato (il docente) deve dichiarare che il figlio tossicodipendente può essere assistito soltanto nel comune richiesto per trasferimento, in quanto nella sede di titolarità non esiste una struttura pubblica o privata presso la quale il medesimo figlio può essere sottoposto a programma terapeutico e socio-riabilitativo, oppure perché in tale comune – residenza abituale – il figlio tossicodipendente viene sottoposto a programma terapeutico con l’assistenza di un medico di fiducia, ai sensi dell’art. 122/3 del DPR n. 390/1990;
- dichiarazione dell’esistenza di un figlio maggiorenne affetto da infermità o difetto fisico o mentale, che sia causa di inidoneità permanente ed assoluta a proficuo lavoro; deve essere inoltre allegata alla domanda la certificazione sanitaria o copia autenticata della medesima, rilasciata dalle ASL o dalle previgenti commissioni mediche provinciali, che attesti il predetto stato del figlio;
- certificazione rilasciata dall’istituto di cura che documenti il ricovero permanente del figlio, del coniuge o degli altri familiari minorati ; certificazione, rilasciata da ente pubblico ospedaliero, azienda sanitaria locale, ufficiale sanitario o da un medico militare, che documenti il bisogno da parte dei medesimi (figlio, coniuge o altri familiari minorati) di cure continuative tali da comportare la necessità di residenza o domicilio nella sede dell’istituto di cura;
- certificazione, rilasciata dalle competenti unità sanitarie locali, che documenti la necessità di cure continuative e dalla quale risulti che l’assiduità della terapia è tale da comportare necessariamente la residenza nella sede dell’istituto di cura; l’interessato (docente) deve dichiarare che il figlio, il coniuge (o parte dell’unione civile)) o gli altri familiari minorati, possono essere assistiti solo nel comune richiesto per trasferimento, in quanto nella sede di titolarità non esiste un istituto di cura nel quale i medesimi possano essere assistiti.
Titoli generali [Tabella A) sezione A3 – Tabella B) sezione B2]
Riguardo ai titoli generali, l’interessato deve documentare la domanda tramite le dichiarazioni, redatte ai sensi del DPR n. 445/2000 e successive modificazioni (non tutti i docenti potranno dichiarare tutto), di seguito riportate:
- dichiarazione superamento/inclusione graduatoria di merito in pubblico concorso per esami e titoli;
- dichiarazione possesso diplomi di specializzazione;
- dichiarazione possesso diplomi universitari [diploma accademico di I livello, laurea di I livello o breve o diploma Istituto Superiore di Educazione Fisica (ISEF)];
- dichiarazione possesso corsi di perfezionamento;
- dichiarazione possesso diplomi di laurea [quadriennale, diploma di laurea in scienze motorie, laurea magistrale (specialistica), diploma accademico di II livello (compreso il diploma di accademia di belle arti o conservatorio di musica, vecchio ordinamento, conseguito entro il 31.12.2017)];
- dichiarazione possesso dottorato di ricerca;
- dichiarazione frequenza (per i soli docenti della primaria) del corso di aggiornamento-formazione linguistica e glottodidattica, compreso nei piani attuati dal Ministero con la collaborazione degli ATP territorialmente competenti, delle istituzioni scolastiche, degli istituti di Ricerca (ex IRRSAE-IRRE, CEDE, BDP oggi, rispettivamente, INVALSI, INDIRE) e dell’università;
- dichiarazione partecipazione agli esami di stato di II grado, di cui alla legge n. 425/97 e al DPR n.323/1198, sino all’a.s. 2000/2001, in qualità di presidente di commissione o di componente esterno o interno, compresa l’attività svolta dal docente di sostegno all’alunno disabile che sostiene l’esame;
- dichiarazione possesso certificazione CLIL di Corso di Perfezionamento per l’insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera;
- dichiarazione possesso attestato frequenza del predetto Corso di Perfezionamento.
Richiesta posti sostegno, lingua alla primaria, passaggio di ruolo/cattedra
In base al movimento e alla tipologia di posto richiesto, inoltre, si dovranno allegare alla domanda le seguenti dichiarazioni:
- dichiarazione superamento periodo di prova (per coloro che chiedono passaggio di ruolo e/o cattedra);
- dichiarazione possesso abilitazione o idoneità richiesta (per coloro che chiedono passaggio di ruolo e/o cattedra);
- dichiarazione possesso titolo di sostegno (per chiede trasferimento su sostegno);
- dichiarazione possesso titolo lingua inglese (per il docente di scuola primaria che chiede il trasferimento su posti di lingua);
- dichiarazione possesso titolo specializzazione previsto (per il personale educativo che chiede il passaggio dal ruolo ordinario al ruolo speciale).
Per tutti i titoli sopra riportati si devono fornire indicazioni relativamente alla data, luogo ed ente di conseguimento. Per i titoli conseguiti all’estero e dichiarati equipollenti, inoltre, vanno indicati gli estremi del provvedimento di equipollenza.
Evidenziamo che tutte tutte le dichiarazioni e/o certificazioni vanno prodotte contestualmente alle domande di trasferimento e possono essere inviate anche in formato digitale (in genere tutte le dichiarazioni si allegano alla domanda online, comprese le certificazioni, che possono essere anche inoltra tramite posta tradizionale). Così leggiamo nell’articolo 4/10 dell’OM:
10. Tutte le predette documentazioni devono essere prodotte contestualmente alle domande di trasferimento e possono essere inviate anche in formato digitale.
Controlli dell’Amministrazione
L’Amministrazione, nei confronti dei docenti, che hanno ottenuto il trasferimento o il passaggio, si riserva il diritto di:
- effettuare verifiche a campione sulla documentazione presentata
- procedere, in caso di dichiarazioni mendaci, alla revoca del trasferimento (le dichiarazioni mendaci, come la falsità negli atti e l’uso di atti falsi, sono puniti inoltre secondo le disposizioni vigenti in materia)