Mobilità docenti 2021, come si valuta continuità di servizio: calcolo punteggio con esempi

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Mobilità docenti per l’a.s. 2021/22, valutazione continuità di servizio nei trasferimenti e nei passaggi di ruolo/cattedra: condizioni e modalità di attribuzione punteggio. Quando si valuta pur non avendo prestato servizio ovvero avendolo prestato in una scuola diversa da quella di titolarità e quando si interrompe.

Trasferimenti e passaggi di ruolo/cattedra

Nelle domande di trasferimento volontario e in quelle di passaggio di ruolo/cattedra (questi movimenti solo soltanto volontari), secondo quanto previsto dalle rispettive tabelle di valutazione allegate al CCNI mobilità 2019/22 (Tabella A per i trasferimenti e Tabella B per i passaggi di ruolo/cattedra), ai docenti in possesso dei previsti requisiti viene valutato il punteggio di continuità di servizio, ai sensi della lettera C) della predetta Tabella A – sezione A1 “Anzianità di servizio” – e della lettera C) della predetta Tabella B – sezione B1 “Anzianità di servizio”.

Così leggiamo nelle citate tabelle:

C) per il servizio di ruolo prestato senza soluzione di continuità negli ultimi tre anni scolastici nella scuola di attuale titolarità o di precedente incarico triennale da ambito ovvero nella scuola di servizio per gli ex titolari di Dotazione Organica di Sostegno (DOS) nella scuola secondaria di secondo grado e per i docenti di religione cattolica (5) (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A), Al), B), B1), B2), (N.B.: per i trasferimenti d’ufficio si veda anche la nota 5 bis) – Punti 6
Per ogni ulteriore anno di servizio:
entro il quinquennio Punti 2
oltre il quinquennio Punti 3
(per il servizio prestato nelle piccole isole il punteggio si raddoppia)

La continuità di servizio, alla luce di quanto detto sopra e della nota 5 alle tabelle di valutazione (tabella A e tabella B), nella mobilità volontaria (trasferimenti volontari e passaggi duolo/cattedra) si valuta alle condizioni di seguito indicate:

  • si valuta dopo aver svolto 3 anni di servizio ininterrotto nella scuola di attuale titolarità o di precedente incarico triennale da ambito ovvero nella scuola di servizio per gli ex titolari di Dotazione Organica di Sostegno nella scuola secondaria di II grado e per i docenti IRC;
  • i suddetti primi tre anni di servizio continuativo si valutano 6 punti, cui aggiungere punti 2 per ogni ulteriore anno entro il quinquennio e punti 3 per ogni ulteriore anno oltre il quinquennio;
  • per gli anni considerati, quindi da valutare, devono concorrere la titolarità nel tipo di posto (comune ovvero sostegno a prescindere dalla tipologia di disabilità) o nella classe di concorso di attuale appartenenza per la scuola secondaria di I e II grado (con esclusione sia del periodo di servizio pre-ruolo sia del periodo coperto da decorrenza giuridica retroattiva della nomina) e la prestazione del servizio presso la scuola o plesso di titolarità;
  • per i docenti titolari di posti per l’istruzione e la formazione dell’età adulta, attivati presso i centri provinciali per l’istruzione degli adulti, va fatto riferimento alla titolarità del posto per l’istruzione e la formazione dell’età adulta a suo tempo individuati a livello di distretto o comunque nelle sedi di organico confluite nei C.P.I.A.
  • per i docenti titolari in istituti in cui sono presenti corsi serali e, analogamente, per i docenti titolari in corsi serali la continuità didattica è riferita esclusivamente al servizio prestato sullo stesso tipo organico di titolarità (o diurno o serale). Da tale ultimo requisito si prescinde per il solo personale beneficiario della precedenza di cui all’articolo 13/1, punto II), del CCNI 2019/22 – Personale trasferito d’ufficio nell’ultimo ottennio del presente contratto. La continuità, in questo caso, dunque, si interrompe (oltre che nei casi di seguito indicati) nel caso di trasferimento o passaggio di cattedra ottenuto da corso diurno a serale e viceversa.

Si precisa inoltre che:

  • il primo anno del triennio, ai fini dell’attribuzione del punteggio di continuità al personale ex DOS, decorre dall’anno scolastico 2003/2004;
  • il primo anno del triennio, ai fini dell’attribuzione del punteggio di continuità ai docenti di religione cattolica, decorre dall’a.s. 2009/2010;
  • l’introduzione dell’organico di circolo per la scuola primaria (nell’a.s. 1998/99) e per la scuola dell’infanzia e per la scuola primaria dei comuni di montagna e delle piccole isole (nell’a.s. 1999/2000), non costituisce interruzione di continuità del servizio nel caso di passaggio dal plesso di titolarità del docente al circolo corrispondente;
  • non costituisce interruzione di continuità l’introduzione dell’organico unico dell’autonomia, con l’automatica attribuzione della titolarità su codice unico in tutte le situazioni in cui era distinto;
  • il trasferimento ottenuto precedentemente all’introduzione dell’organico tra plessi dello stesso circolo interrompe la continuità di servizio.

Continuità: valutazione anche nel caso di servizio non prestato o prestato in una scuola diversa da quella di titolarità

La continuità di servizio, come detto sopra, si valuta in base al servizio prestato ininterrottamente nel medesimo posto/classe di concorso nella scuola di attuale titolarità, tuttavia vi sono dei casi in cui va valutata pur non avendo prestato servizio nella scuola di titolarità ovvero pur non avendo svolto effettivamente il servizio. Si tratta di quei periodi riconosciuti a tutti gli effetti dalle norme vigenti come servizio validamente prestato nella medesima scuola di titolarità. Pertanto, sono da considerare validi ai fini della valutazione della continuità di servizio i periodi e le situazioni di seguito indicate:

  • assenze per malattia;
  • assenze per gravidanza e puerperio, compresi i congedi di cui al D.lgs. n. 151/01;
  • assenze per servizio militare di leva o servizio civile;
  • assenze per mandato politico e amministrativo;
  • utilizzazione (ivi compresa quella nei licei musicali);
  • esoneri dal servizio previsti dalla legge per i componenti del Consiglio Nazionale della P.I. e del Consiglio Superiore della P.I.;
  • esoneri sindacali;
  • aspettative sindacali ancorché non retribuite;
  • incarico di presidenza nelle scuole secondarie;
  • esonero dall’insegnamento dei collaboratori dei dirigenti scolastici;
  • esoneri per la partecipazione a commissioni di concorso;
  • collocamento fuori ruolo per il periodo in cui gli interessati mantengono la titolarità ai sensi del D.L.  n. 240/2000, convertito con modificazioni in legge n. 306/2000;
  • servizio prestato nelle scuole militari;
  • servizio prestato nei progetti previsti dall’articolo 1, comma 65, della legge 107/2015;
  • utilizzazione in altri compiti per inidoneità temporanea;
  • congedo biennale per l’assistenza a familiari con grave disabilità di cui all’art. 5 del D.lgs. n. 151/01;
  • utilizzazione in altra scuola del docente in soprannumero nella scuola di titolarità o trasferimento del docente in quanto soprannumerario, qualora il medesimo abbia richiesto in ciascun anno dell’ottennio successivo anche il trasferimento nell’istituto di precedente titolarità ovvero nel comune. Nel caso di tali docenti, trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata,  la continuità va considerata ai fini della sola domanda di trasferimento e non anche della domanda di passaggio; inoltre il fatto di aver ottenuto nel corso dell’ottennio il trasferimento per altre preferenze (oltre  quella della scuola di precedente titolarità) espresse nella domanda non interrompe la continuità del servizio. Evidenziamo che, qualora scaduto l’ottennio in questione, il docente non abbia ottenuto il rientro nella scuola di precedente titolarità, i punteggi relativi alla continuità didattica nell’ottennio dovranno essere riferiti esclusivamente alla scuola ove è stato trasferito in quanto soprannumerario;
  • comando in istituti diversi da quello di titolarità su cattedre ove si è attuata la sperimentazione a norma dell’art. 278 del D.lgs. n. 297/94;
  • utilizzazione a domanda o d’ufficio sui posti di sostegno anche in scuole o sedi diverse da quella di titolarità;
  • utilizzazione dei docenti di scuola primaria come specialisti per la lingua straniera nel plesso di titolarità o in altro plesso diverso da quello di titolarità;
  • utilizzazione in materie affini;
  • servizio nelle figure professionali di cui all’art. 5 del D.L. n. 323/1988, convertito con modificazioni in legge n. 426/1988;
  • utilizzazione a domanda o d’ufficio, ai sensi dell’art. 1 del D.lgs. n. 35/93, dei docenti appartenenti a posto o classe di concorso in esubero in ruolo o classe di concorso diversi da quelli di titolarità;
  • transito dalla classe di concorso A075 alla A076;
  • trasferimento docente primaria da posto comune a posto di lingua (e viceversa) nella medesima scuola di titolarità.

Si precisa infine che:

  • non interrompe la continuità di servizio nella scuola di titolarità la mancata prestazione del servizio per un periodo di durata complessiva inferiore a 6 mesi in ciascun anno scolastico;
  • nel caso di dimensionamento della rete scolastica (sdoppiamento, aggregazione, soppressione, fusione di scuole) la titolarità e il servizio relativi alla scuola di nuova istituzione o aggregante si devono ricongiungere alla titolarità ed al servizio relativi alla scuola aggregata, soppressa o fusa al fine dell’attribuzione del punteggio in questione.

Continuità: quando non si valuta

La continuità di servizio si interrompe, per cui non si valuta, nei casi di seguito riportati:

  • assegnazione provvisoria, salvo che si tratti di docente trasferito nell’ottennio quale soprannumerario che abbia chiesto, in ciascun anno dell’ottennio medesimo, il rientro nella scuola di precedente titolarità; per tali docenti, a partire dalla mobilità del 2020/2021, la continuità si perde nel caso di assegnazione interprovinciale, mentre continua a permanere il diritto di rientro
  • congedo straordinario per dottorato di ricerca.

Calcolo punteggi con esempi

Considerato quanto detto sopra e tenuto conto che l’anno in corso non si valuta, i docenti avranno attribuito il punteggio di continuità di servizio se si trovano nella scuola di attuale titolarità da almeno 4 anni (quello in corso come predetto non si valuta).

Esempi:

  1. docente, che chiede trasferimento o passaggio, si trova nella scuola di titolarità dal 2017/18; ha maturato il triennio di continuità (2017/18, 2018/19, 2019/20); avrà attribuiti 6 punti relativi alla continuità di servizio;
  2. docente, che chiede trasferimento o passaggio, si trova nella scuola di titolarità dal 2016/17; ha maturato 4 anni di continuità (2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20); avrà attribuiti 8 punti di continuità (6 del triennio più 2 per l’ulteriore anno entro il quinquennio);
  3. docente, che chiede trasferimento o passaggio, si trova nella scuola di titolarità dal 2014/15; ha maturato 6 anni di continuità (2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20); avrà attribuiti 13 punti di continuità (6 punti per il triennio, 4 punti per i due anni oltre il triennio ed entro il quinquennio – 2 punti ogni anno – 3 punti per l’ulteriore anno oltre il quinquennio).

Dichiarazione

La continuità di servizio, ai fini dell’attribuzione del punteggio spettante, deve essere attestata dall’interessato con apposita dichiarazione personale.

Graduatoria interna

Il punteggio di continuità si valuta anche per la formulazione della graduatoria interna di istituto ai fini dell’individuazione del soprannumerario da trasferire d’ufficio. In tal caso, però, cambia il limite temporale per la valutazione, in quanto non è necessario maturare un triennio, ma la valutazione del punteggio di continuità avviene già dal secondo anno di arrivo nella scuola (considerato che l’anno in corso non si valuta).

Il punteggio è lo stesso di quello previsto per la mobilità volontaria:

  • 2 punti ogni anno entro il quinquennio
  • 3 punti ogni anno oltre il quinquennio

Nella graduatoria interna di istituto, inoltre, è possibile valutare anche la continuità del servizio nel comune di titolarità: 1 punto per ogni anno di servizio prestato nel predetto comune (naturalmente tale punteggio non è cumulabile con la continuità nella scuola: o si valuta la continuità nella scuola o nel comune). Approfondiremo la valutazione della continuità di servizio nella graduatoria interna di istituto in un apposito articolo.

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