Mobilità docenti 2021: come si calcola il punteggio di continuità. Quali anni di servizio si possono valutare?
Per la valutazione del punteggio di continuità si considerano solo gli anni di servizio continuativo con titolarità nella scuola, quindi niente servizio pre-ruolo
Una lettrice ci scrive:
“Sono una docente e sto compilando la domanda di trasferimento per la scuola sec. di l grado. Sono stata nella stessa scuola per 11 anni di fila, solo che il primo anno (2009/10) avevo un contratto a tempo determinato, il secondo anno (2010/11) il ruolo con sede provvisoria e il terzo anno (2011/12) il ruolo con titolarità. Devo inserire il numero di anni relativo al servizio continuativo. Nella casella 4 della domanda di trasferimento devo inserire 11, 10, o 9 anni, cioè solo dall’anno in cui ho avuto la titolarità?”
Il punteggio di continuità rientra tra quelli previsti nella tabella di valutazione allegata al CCNI sulla mobilità. Nello specifico si tratta della tabella A1 – Anzianità di servizio, dove nella lettera C) è previsto il punteggio per la continuità nella scuola di titolarità:
“C) per il servizio di ruolo prestato senza soluzione di continuità negli ultimi tre anni scolastici nella scuola di attuale titolarità o di precedente incarico triennale da ambito ovvero nella scuola di servizio per gli ex titolari di Dotazione Organica di Sostegno (DOS) nella scuola secondaria di secondo grado e per i docenti di religione cattolica (5) (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A), A1), B), B1), B2), (N.B.: per i trasferimenti d’ufficio si veda anche la nota 5 bis)………..Punti 6
Per ogni ulteriore anno di servizio:
entro il quinquennio …………………………………………………………..Punti 2
oltre il quinquennio ……………………………………………………………Punti 3
per il servizio prestato nelle piccole isole il punteggio si raddoppia
Per il punteggio di continuità spettano, quindi, 2 punti ogni anno entro il quinquennio e 3 punti per ogni anno successivo al quinto. Per la mobilità è possibile valutare il punteggio soltanto dopo aver maturato il triennio, mentre per la graduatoria interna di istituto è sufficiente aver maturato un solo anno
Il punteggio di continuità si valuta solo nella scuola di titolarità
Il punteggio di continuità si valuta solo per il servizio continuativo svolto nella scuola di titolarità come docenti titolari, quindi non si può valutare il servizio pre-ruolo svolto nella stessa scuola o il servizio svolto nella scuola come sede provvisoria e non di titolarità
Conclusioni
La nostra lettrice, quindi, potrà valutare 9 anni di continuità dall’anno scolastico 2011/12, anno nel quale diventa titolare nella scuola, fino all’anno scolastico 2019/20, in quanto l’anno in corso non si valuta
Le spettano quindi 2×5=10 punti + 4×3=12 punti, per un totale di 22 punti di continuità
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