Mobilità docenti 2021, come funziona il trasferimento sul sostegno, come compilare domanda [GUIDA]
Trasferimento sul sostegno: è indispensabile il titolo di specializzazione. Può chiederlo sia il docente titolare sul sostegno che il docente titolare su materia.
Possono chiedere trasferimento sul sostegno anche i docenti che si trovano nelle condizioni indicate nell’art.23 comma 16 del CCNI, che prevede la possibilità di partecipare a questo movimento per i docenti che partecipano ai corsi di riconversione per il sostegno o ai corsi universitari di specializzazione sul sostegno e che conseguono il titolo successivamente al termine previsto dalla OM per la presentazione della domanda di trasferimento. Questi docenti hanno, infatti, la possibilità di presentare domanda sul sostegno, dopo aver acquisito il titolo, sino a 5 giorni prima della chiusura delle funzioni SIDI.
Per il trasferimento su posti di sostegno dei docenti titolari su posto comune, quindi, è indispensabile possedere il titolo specifico di specializzazione per questa tipologia di posto, titolo che risulta distinto per ogni ordine e grado di istruzione.
Vincolo quinquennale sul sostegno
Il trasferimento sul sostegno, così come l’immissione in ruolo sul sostegno, comporta la permanenza per almeno un quinquennio, a far data dalla decorrenza del trasferimento o dell’immissione in ruolo, su tale tipologia di posto
Questo vincolo quinquennale interessa tutti i docenti, fatta eccezione per coloro che risultano trasferiti a domanda condizionata in quanto soprannumerari da posto comune o cattedra a posto di sostegno. Pertanto tale personale conserva titolo alle precedenze indicate nei punti II) e IV) dell’art.13 del CCNI
Ai fini del computo del quinquennio (che include l’eventuale anno di decorrenza giuridica derivante dalla applicazione del decreto legge n. 255, del 3 luglio 2001, convertito in legge n. 333 del 20 agosto 2001, art. 1, comma 4-bis), è calcolato l’anno scolastico in corso.
La partecipazione alla mobilità, per l’insegnante titolare sul sostegno, è, quindi, condizionata dal vincolo quinquennale.
L’insegnante titolare sul sostegno che non ha terminato il quinquennio di permanenza può chiedere, infatti, il trasferimento solo per la medesima tipologia di posto
L’insegnante titolare sul sostegno che ha terminato il quinquennio di permanenza può chiedere, invece, il trasferimento tanto per posti comuni quanto per posti sul sostegno, per accedere ai quali possegga il relativo titolo di specializzazione.
I docenti titolari su posto di sostegno, pur se soggetti al vincolo quinquennale, possono partecipare, inoltre, alle operazioni di mobilità per passaggio di ruolo su posti di sostegno di ordine e grado diversi. I docenti che ottengono il passaggio di ruolo su posti di sostegno hanno l’obbligo di permanervi per un quinquennio. Ovviamente, i docenti di sostegno che non abbiano terminato il quinquennio di permanenza non possono chiedere di partecipare ai passaggi di ruolo su posti di tipo comune e su classi di concorso, fino al compimento del quinquennio.
I docenti titolari su posto di sostegno che hanno completato l’obbligo di permanenza quinquennale non possono, però, ottenere il trasferimento su posto comune, o classe di concorso, nel caso vi sia esubero (nei limiti di posti per il riassorbimento dello stesso).
I docenti di sostegno che ottengono il trasferimento interprovinciale sempre su posto di sostegno, non hanno l’obbligo di permanervi per un nuovo quinquennio ma solo di completarlo.
Quale tipologia di sostegno
I posti sul sostegno presenti nell’organico di un’istituzione scolastica possono essere distinti in diverso modo oppure possono non avere alcuna distinzione a seconda dell’ordine o grado di istruzione al quale l’organico si riferisce
Infanzia – Primaria – Secondaria I grado
Nella scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria I grado il sostegno è distinto in organico sulla base delle diverse tipologie di posto esistenti, come di seguito indicato:
A) minorati psicofisici (EH)
B) minorati dell’udito (DH)
C) minorati della vista (CH)
Secondaria II grado
Nella scuola Secondaria II grado non vi è alcuna distinzione in organico in relazione alle tipologie di sostegno. In seguito all’unificazione delle aree disciplinari AD01 (scientifica)– AD02 (umanistica) – AD03 (tecnica-professionale-artistica) e AD04 (psicomotoria), la mobilità si dispone, quindi, senza differenziazione per aree e senza alcuna distinzione per tipologia di sostegno
Come compilare la domanda: ordine valutazione scelta sostegno
Il docente in possesso del titolo di specializzazione necessario può chiedere, nella domanda di trasferimento, sia posto comune che sostegno, indicando l’ordine di priorità tra le diverse tipologie di posto.
Scuola dell’Infanzia – Primaria e Secondaria I grado
L’insegnante in possesso del prescritto titolo di specializzazione può chiedere di essere trasferito solo su posto di sostegno oppure su posto dell’organico comune e di sostegno, graduando l’ordine di preferenza per le due tipologie di posto, contrassegnando, nell’ordine prescelto, le apposite caselle numerate del modulo domanda. Nell’ordine espresso verrà analizzata ciascuna preferenza (sia analitica che sintetica) espressa nella domanda.
Nella scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria I grado è possibile indicare le diverse tipologie di sostegno presenti nell’organico, graduando l’ordine di preferenza fra queste (EH-DH-CH)
Il docente titolare sul sostegno che chiede trasferimento e non inserisce alcuna indicazione nelle specifiche caselle del modulo di domanda, potrà partecipare al movimento solo per la tipologia di posto di sostegno di titolarità
Nell’ambito del sostegno, vengono, quindi, esaminate le tipologie prescelte nell’ordine espresso nel modulo domanda. Le diverse tipologie di sostegno sono prese in considerazione solo nel caso in cui l’interessato abbia dichiarato nel modulo domanda il possesso dei prescritti titoli di specializzazione.
Se il docente contrassegna due o più caselle, il trasferimento è disposto con le seguenti modalità:
a) in caso di preferenza analitica verranno progressivamente esaminate le varie tipologie di posto esistenti nella scuola secondo l’ordine espresso dal docente
b) in caso di preferenza sintetica viene esaminata la prima tipologia di posto prescelta dal docente nelle citate caselle del modulo domanda, per tutte le scuole comprese nella singola preferenza sintetica espressa. Successivamente, con le medesime modalità, vengono esaminate le altre tipologie di posto, secondo l’ordine indicato nella domanda
Il trasferimento d’ufficio dei docenti soprannumerari su posti di sostegno viene disposto, secondo le modalità sopra indicate. Per ciascuna sede esaminata ai fini del trasferimento d’ufficio, l’eventuale assegnazione sarà disposta per una delle tipologie per le quali il docente risulti in possesso del relativo titolo di specializzazione, così come dichiarato sul modulo domanda, secondo il seguente ordine :
1- sostegno per minorati psicofisici (EH)
2- sostegno per minorati dell’udito (DH)
3- sostegno per minorati della vista (CH)
Scuola Secondaria II grado
Nella scuola Secondaria II grado il trasferimento viene disposto senza distinzioni tra tipologie di sostegno e aree disciplinari, in quanto esiste una graduatoria unificata per il sostegno.
Successivamente alle operazioni di mobilità, in sintonia con quanto prevede l’art.26 comma 3 del CCNI, in attuazione dell’art. 15, comma 3 bis della L. 128 /2013 che prevede: “Le suddette aree disciplinari continuano ad essere utilizzate per le graduatorie di cui all’articolo 401 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, e per i docenti inseriti negli elenchi tratti dalle graduatorie di merito delle procedure concorsuali bandite antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”, i posti che residuano al termine delle operazioni di mobilità sono ripartiti nelle quattro aree disciplinari proporzionalmente alle disponibilità iniziali di ciascuna area.