Mobilità docenti 2021, chi può presentare domanda e chi no. Quante istanze e quale prevale. Video-guida
Mobilità docenti per l’a.s. 2021/22, chi può presentare domanda e chi non può perché soggetto ad uno dei vincoli previsti dal CCNI 2019/22, dalla legge n. 159/2019 e dal D.lgs. n. 59/2017. Quante domande è possibile presentare. Video guida, a cura di Andrea Carlino e Nino Sabella.
Presentazione domande
Le date di presentazione delle domande di mobilità territoriale ( trasferimenti) e professionale (passaggi di ruolo/cattedra), di comunicazione dei posti e delle domande al SIDI e di pubblicazione dei movimenti, come leggiamo nell’OM 106/2021, sono le seguenti:
- presentazione domande: dal 29 marzo al 13 aprile 2021
- comunicazione posti disponibili e domande al SIDI entro il 19 maggio 2021
- pubblicazione movimenti il 7 giugno 2021
Chi può presentare domanda e chi no
Pubblichiamo una sintetica video guida sui docenti che possono e su quelli che non possono presentare domanda di mobilità ovvero possono presentarla soltanto per la tipologia di posto in cui sono titolari:
Chi può presentare domanda
Possono presentare domanda di trasferimento, per una o più province e per le diverse tipologie di posto per le quali sono in possesso dei requisiti d’accesso, tutti i docenti a tempo indeterminato non sono soggetti a nessun vincolo, triennale o quinquennale, compreso quello su posto di sostegno.
Possono presentare domanda di passaggio di ruolo/cattedra tutti i docenti a tempo indeterminato che abbiano superato l’anno di prova nel ruolo di appartenenza e siano in possesso della prevista abilitazione per il ruolo e/o per la classe di concorso richiesta, oltre a non essere soggetti a nessun vincolo. Il passaggio di ruolo si può chiedere, anche per più province, per un solo ruolo, all’interno del quale è possibile chiedere (ciò riguarda la scuola secondaria) tutte le classi di concorso per le quali si possiede l’abilitazione. Si presentano tante domande quanti sono i passaggi di cattedra richiesti.
Quante domande si possono presentare e quale prevale
I docenti in possesso dei previsti requisiti possono presentare contemporaneamente domanda di trasferimento, passaggio di ruolo e/o passaggio di cattedra (ovvero più passaggi di cattedra).
In caso di presentazione di domanda di trasferimento e passaggio di cattedra, il docente indica a quale delle due dare preferenza. In caso di assenza di tale indicazione, prevale il passaggio di cattedra.
Nel caso di presentazione di domanda di trasferimento, passaggio di ruolo e passaggio di cattedra, il conseguimento del passaggio di ruolo rende inefficace la domanda di trasferimento e/o di passaggio di cattedra o il trasferimento e/o passaggio di cattedra eventualmente già disposti.
Chi non può presentare domanda
Non possono presentare domanda sia di trasferimento che di passaggio di ruolo/cattedra, per il previsto periodo (tre o cinque anni), i docenti soggetti ad uno dei vincoli di seguito illustrati.
Il vincolo triennale (CCNL 2016/18, CCNI mobilità 2019/22) si applica ai docenti che sono stati soddisfatti nei movimenti, sia trasferimento che passaggio di ruolo/cattedra, in una delle preferenze analitiche (scuola) espresse ovvero soddisfatti nel comune di titolarità anche con preferenza sintetica. Tale vincolo non si applica a: docenti beneficiari delle precedenze di cui all’art. 13/1 del CCNI 2019/22, nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza; docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, anche se soddisfatti su una delle preferenze espresse;
Il vincolo quinquennale, di cui al D.lsg. 59/2017 come modificato dalla legge 145/2018, si applica ai docenti della scuola secondaria assunti da concorso straordinario 2018 (assunti dal 1° settembre 2019), i quali devono rimanere nella scuola di immissione in ruolo, nel medesimo tipo di posto e classe di concorso, per almeno altri quattro anni, oltre a quello di assunzione. Il vincolo non si applica in caso di sovrannumero o esubero ovvero al personale beneficiario della precedenza di cui all’articolo 33, commi 5 o 6, limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle domande per il relativo concorso.
Il vincolo quinquennale, previsto dalla legge n. 159/2019, si applica a tutti i docenti immessi in ruolo dal 2020/21, indipendentemente dal canale di reclutamento.
Il vincolo quinquennale su posto di sostegno riguarda i docenti titolari su tale tipologia di posto, i quali non possono chiedere trasferimento per posto comune prima del termine del predetto quinquennio (nel computo del quinquennio si computa l’anno in corso). Tali docenti possono comunque presentare domanda di trasferimento su sostegno e/o domanda di passaggio di ruolo sempre su sostegno (posto che non siano soggetti ai vincoli prima citati).
Il vincolo triennale su posto di lingua inglese si applica ai docenti della scuola primaria che hanno ottenuto il trasferimento da posto comune a lingua nel circolo/istituto di titolarità, i quali devono assicurare il predetto insegnamento per un triennio. Il vincolo riguarda soltanto il circolo/istituto di titolarità, pertanto gli interessati possono chiedere trasferimento, sia su posto di lingua inglese che su posto comune, per altri circoli.