Mobilità docenti 2021, anno di servizio e aspettativa motivi familiari. Quando spetta il punteggio
Mobilità docenti per l’a.s. 2021/22, valutazione anno di servizio nel ruolo di appartenenza, in altro ruolo o di servizio pre-ruolo nel caso di fruizione, nel corso del medesimo anno, dell’aspettativa per motivi familiari.
Qui le date e le info per la compilazione della domanda
Aspettativa per motivi familiari
I docenti, sia di ruolo che a tempo determinato (se incaricati sino al 31/08 o al 30/06 e limitatamente alla durata dell’incarico), ai sensi dell’articolo 18 del CCNL 2007, possono fruire dell’aspettativa per motivi di famiglia.
L’aspettativa può essere fruita senza soluzione di continuità per un periodo di massimo 12 mesi oppure può essere fruita in modo frazionato; in quest’ultimo caso la stessa non può superare, nell’arco temporale di un quinquennio, la durata massima di 30 mesi.
Per motivi particolarmente gravi si può chiedere un ulteriore periodo di 6 mesi (12 più 6 oppure 30 più 6).
Vediamo come e quando viene valutato l’anno scolastico di ruolo, altro ruolo o pre-ruolo trascorso in tutto o in parte in aspettativa, ricordando dapprima l’attribuzione del punteggio per ciascun anno di servizio di ruolo o in altro ruolo nella mobilità sia territoriale (trasferimenti) che professionale (passaggi di ruolo/cattedra).
Anzianità di servizio di ruolo e altro ruolo
Le tabelle A e B di valutazione dei titoli (Tabella A relativa ai trasferimenti volontari e d’ufficio e Tabella B relativa ai passaggi di ruolo/cattedra allegate al CCNI 2019/22), sia per i trasferimenti che per i passaggi di ruolo/cattedra, prevedono l’attribuzione del seguente punteggio per i servizi nel ruolo di appartenenza e in altro ruolo (secondo le precisazioni previste nelle relative note delle predette tabelle):
1. per ogni anno di servizio, comunque prestato successivamente alla decorrenza giuridica della nomina, nel ruolo di appartenenza:
- punti 6;
2. per ogni anno di servizio in un ruolo diverso da quello di appartenenza o di altro servizio di ruolo prestato nella scuola dell’infanzia:
- punti 6 nella mobilità a domanda (trasferimenti volontari, passaggi di ruolo/cattedra)
- punti 3 (nei trasferimenti d’ufficio e nelle graduatorie interne di istituto)
Aspettativa e valutazione servizio
I docenti, che già di ruolo hanno fruito dell’aspettativa summenzionata, avranno attribuito il punteggio suddetto (per il servizio nel ruolo di appartenenza e/o per il servizio in altro ruolo), a condizione che:
- abbiano prestato un servizio non inferiore ai 180 giorni nell’anno scolastico di riferimento
Non avranno invece attribuito alcun punteggio, quindi l’anno scolastico non sarà valutato, nel caso in cui il servizio prestato sia inferiore ai 180 giorni.
Da quanto detto è chiaro che:
- i docenti che usufruiscono dell’aspettativa senza soluzione di continuità per 12 mesi non avranno attribuito alcun punteggio;
- il punteggio potrà essere attribuito ai docenti che fruiscono dell’aspettava in maniera frazionata e riescono a svolgere 180 giorni di servizio.
Evidenziamo che le lettere B delle due tabelle di valutazione (Tabella A e Tabella B) disciplinano l’attribuzione del punteggio sia per i servizi pre-ruolo sia per quelli prestati in ruolo diverso da quello di appartenenza, tuttavia quanto detto sopra riguarda i servizi di ruolo, come leggiamo nella premessa alle note della Tabella A e della Tabella B:
Qualora il docente abbia usufruito di periodi di aspettativa per famiglia il punteggio per i servizi di ruolo di cui alle lettere A e B del punto I della tabella di valutazione sarà attribuito per intero, a condizione che nel relativo anno scolastico l’interessato abbia prestato un servizio non inferiore a 180 giorni.
Servizi pre-ruolo e aspettativa
Nel caso l’aspettativa riguardi anni di servizio pre-ruolo, sebbene nella succitata premessa non sia specificato, si deve fare riferimento al principio generale secondo cui l’anno di servizio pre-ruolo è valutato, ai sensi delle lettere B della Tabella A – sezione A1 – e della Tabella B sezione B1 – allegate al CCNI 2019/22, nel caso in cui l’interessato abbia prestato, nell’anno di riferimento, almeno 180 giorni di servizio o abbia prestato servizio ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale o, nel caso della scuola dell’infanzia, sino al termine delle attività educativa, come si legge nella nota 4 delle tabella (nell’ultimo caso, il problema non si pone, essendo l’aspettativa attribuita ai docenti con contratto al 30/06 o 31/o8, importante essere in servizio ininterrottamente dal 1° febbraio).
Pertanto, il docente che, durante una supplenza al 30/06 o al 31/08, abbia fruito dell’aspettativa per motivi familiari, avrà attribuiti i previsti 6 punti nella mobilità a domanda (trasferimenti volontari e passaggi di ruolo/cattedra) e 3 punti nei trasferimenti d’ufficio, a condizione che:
- abbiamo svolto 180 giorni di servizio o un servizio ininterrotto dal 1° febbraio al termine delle operazioni di scrutinio o al termine delle attività educative nel caso della scuola dell’infanzia, nell’anno scolastico interessato
Conseguentemente, il punteggio non potrà essere attribuito nel caso di aspettativa fruita, senza soluzione di continuità, per l’intera durata dell’incarico, mentre potrà essere attribuito alle condizioni predette, se l’aspettativa è stata fruita in maniera frazionata.
Tutto quanto detto sopra è valido anche nel caso di aspettativa per motivi personale o di studio.