Mobilità docenti 2020, oggi le risposte ufficiali. 30% ai trasferimenti interprovinciali, 20% ai passaggi di ruolo. Le precedenze

Mobilità docenti: nonostante qualche “fuga di notizie” nei giorni precedenti, gli esiti ufficiali dei movimenti saranno comunicati oggi. In bocca al lupo ai nostri lettori, ci farà piacere ricevere i commenti a [email protected]
Per i trasferimenti interprovinciali e per i passaggi di ruolo/cattedra si utilizza il 50% dei posti vacanti e disponibili (in quanto l’altro 50% è destinato alle assunzioni in ruolo).
Nell’ambito della ripartizione suddetta dei posti (50% alle assunzioni e 50% alla mobilità), l’eventuale posto dispari si assegna, per l’a.s. 2020/21, alla mobilità, considerato che nel 2019/20 doveva assegnarsi alle immissioni in ruolo.
Percentuali destinata a: trasferimento interprovinciali e passaggi di ruolo/cattedra
Il 50% dei posti vacanti e disponibili (come detto sopra) destinati ai trasferimenti interprovinciali e ai passaggi di ruolo/cattedra per l’a.s. 2020/21 è così ripartito:
- 30% alla mobilità territoriale interprovinciale (trasferimenti interprovinciali)
- 20% alla mobilità professionale ( passaggi di ruolo/cattedra)
Tali aliquote sono applicate fatti salvi gli accantonamenti richiesti e la sistemazione del soprannumero provinciale, considerando distintamente le diverse tipologie di posto (comune/sostegno).
Le precedenze
L’articolo 13 del contratto sulla mobilità 2019-2022 indica quali sono le precedenze di cui possono usufruire i docenti beneficiari:
I) Disabilità e gravi motivi di salute
II) Personale trasferito d’ufficio negli ultimi otto anni richiedente il rientro nella scuola o istituto di precedente titolarità
III) Personale con disabilità e personale che ha bisogno di particolari cure continuative
IV) Assistenza al coniuge, ed al figlio con disabilità; assistenza da parte del figlio referente unico al genitore con disabilità; assistenza da parte di chi esercita la tutela legale
V) Personale trasferito d’ufficio negli ultimi otto anni richiedente il rientro nel comune di precedente titolarità
VI) Personale coniuge di militare o di categoria equiparata
VII) Personale che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali
VIII) Personale che riprende servizio al termine dell’aspettativa sindacale di cui al c.c.n.q. sottoscritto il 7/8/1998
Le precedenze suddette si applicano nelle varie fasi dei movimenti (non valgono per la mobilità professione, eccetto la prima).
Tutti i movimenti pubblicati da Gilda Venezia