Mobilità docenti 2019/22, vincolo triennale: chi riguarda e a quali condizioni
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Firmata l’ipotesi di CCNI relativo alla mobilità 2019/2020, 2020/21, 2021/22 del personale docente, educativo e ATA.
Mobilità, firmato il Contratto. Le novità, scarica il testo
Tra le novità del Contratto il blocco triennale. Vediamo chi riguarda e a quali condizioni.
Blocco triennale
Il blocco triennale implica la permanenza nella scuola ottenuta per tre anni.
Di seguito le condizioni che determinano il vincolo di permanenza triennale:
- trasferimento o passaggio di ruolo/cattedra in una delle scuole espresse con preferenza puntuale su scuola;
- trasferimento, nel corso della prima fase dei movimenti, in una scuola del comune di titolarità, anche ottenuta attraverso l’espressione del codice di distretto sub comunale;
- trasferimento da posto a comune a sostegno e viceversa, all’interno dello stesso comune, nell’ambito della II fase, nonché per la mobilità professionale.
Blocco triennale: esclusi
Sono esclusi dal vincolo triennale:
- i docenti beneficiari delle precedenze indicate nell’articolo 13 del CCCNI e alle condizioni ivi previste, nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza;
- docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, anche se soddisfatti su una delle preferenze espresse.