Mobilità, docente ottiene cattedra non gradita dopo aver richiesto passaggio di ruolo. Può tornare indietro?
Restituzione al ruolo di provenienze: quando e come è possibile. Non sempre i docenti soddisfatti nel movimento richiesto si trovano bene nella nuova scuola o nel nuovo ruolo e vorrebbero riacquisire la titolarità precedente annullando il movimento ottenuto È possibile?
Movimenti diversi, diverse possibilità: quando è possibile “tornare indietro”
Come più volte sottolineato, la mobilità comprende diverse tipologie di movimenti che rientrano nella mobilità territoriale e nella mobilità professionale
Nella mobilità territoriale sono compresi tutti i trasferimenti, sia provinciali che interprovinciali, sia nella stessa tipologia di posto che su tipologia differente.
Nella mobilità professionale sono compresi i passaggi di cattedra, che riguardano un’altra classe di concorso nello stesso grado di istruzione, e i passaggi di ruolo, che riguardano un diverso grado di istruzione.
Sarà possibile al docente “tornare indietro” per qualsiasi tipo di movimento ottenuto?
Nel CCNI niente viene stabilito per la mobilità territoriale e per il passaggio di cattedra, mentre sono inserite precise indicazioni per il passaggio di ruolo.
Nell’art.7 comma 3 si esplicita, infatti, la possibilità per un docente di chiedere la restituzione al ruolo di provenienza. Questa richiesta, chiaramente, non ha e non può avere la garanzia di essere accolta
Cosa dice la normativa
Come stabilisce il succitato articolo, infatti, i docenti che hanno ottenuto il passaggio di ruolo possono chiedere di rientrare nel ruolo precedente a determinate condizioni, come di seguito indicato:
“Per il personale docente, già passato in altro ruolo di insegnamento del comparto scuola, il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale, nel limite delle domande prodotte, entro 10 giorni dalla pubblicazione dei movimenti previsti dispone la restituzione al ruolo di provenienza di quanti sono transitati in altro ruolo, nei confronti di coloro che ne hanno fatto richiesta, sui posti rimasti vacanti e disponibili dopo le operazioni di mobilità. A tal fine conserva validità il titolo di studio previsto al momento dell’accesso al ruolo precedente”
Si tratta, quindi, di un’operazione che, in presenza di disponibilità, può essere fatta soltanto al termine di tutti i movimenti, senza che il docente possa avere la garanzia di essere soddisfatto e di “ritornare” nella stessa scuola di precedente titolarità.