Mobilità dirigenti scolastici, riaperti i termini: nuova domanda o rettifica entro il 7 luglio. NOTA e ALLEGATI
Si è concluso l’incontro fra amministrazione e organizzazioni sindacali in merito alla mobilità dei dirigenti scolastici e il conferimento degli incarichi a partire dal 1° settembre 2022. Nuova nota ministeriale del 4 luglio con le nuove scadenze per la mobilità dei dirigenti scolastici.
Al centro della riunione l’integrazione della nota ministeriale dell’8 giugno scorso, che modifica alcuni punti in seguito all’approvazione della legge 76/22.
Quest’ultima, spiega l’Associazione nazionale presidi, ha aggiunto al c. 978 la seguente previsione: “le istituzioni scolastiche che hanno parametri numerici uguali o superiori a quelli previsti nel primo periodo sono disponibili per le operazioni di mobilità regionali e interregionali e per il conferimento di ulteriori incarichi sia per i dirigenti scolastici sia per i direttori dei servizi generali e amministrativi. Resta fermo quanto disposto dall’articolo 19-quater del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25. Non devono altresì derivare situazioni di esubero di personale con riferimento ai posti di direttore dei servizi generali e amministrativi”.
L’Amministrazione, ha sottolineato che il dimensionamento delle istituzioni scolastiche sulla base dei parametri dettati dalla legge di bilancio, come modificata, è limitato agli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, mentre si estende fino all’anno scolastico 2024/2025 la disposizione derogatoria in materia di mobilità, di cui all’art. 19-quater del D.L. 4/2022 (“in deroga temporanea al limite fissato in sede contrattuale per la mobilità interregionale dei dirigenti scolastici, è reso disponibile il 60 per cento dei posti vacanti, annualmente, in ciascuna regione per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025. Per la suddetta mobilità, oltre all’assenso dell’Ufficio scolastico regionale di provenienza, è necessario quello dell’Ufficio scolastico della regione richiesta. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare situazioni di esubero di personale, anche per gli anni scolastici successivi all’ultimo anno scolastico indicato al primo periodo”).
Poiché per l’anno scolastico 2024/2025 le istituzioni scolastiche saranno di nuovo considerate normodimensionate esclusivamente sulla base dei parametri previsti dall’art. 19, c. 5, del D.L. 98/2011, il Ministero dell’istruzione chiede agli Uffici scolastici regionali di applicare la massima attenzione nell’inserimento delle istituzioni scolastiche dimensionate ai sensi dell’art. 1, c. 978, della L. 178/2020, tenuto conto del limite del 60% previsto dall’art. 19-quater del D.L. 4/2022.
Alla luce del nuovo quadro, tutti i dirigenti scolastici interessati, potranno presentare la domanda alla luce della nuova disciplina, o rettificare quella già presentata, entro il 7 luglio 2022 all’Ufficio Scolastico Regionale di appartenenza.
Entro la medesima data, esclusivamente per il tramite del medesimo Ufficio, devono essere presentate le domande di mobilità interregionale, con le quali dovrà essere formalmente richiesto anche l’assenso alla mobilità interregionale del Direttore Generale della regione di appartenenza.
Gli Uffici Scolastici Regionali di appartenenza provvederanno entro il 12 luglio 2022 a integrare gli invii di tutte le richieste di mobilità interregionale, corredate di assenso, agli Uffici Scolastici Regionali di destinazione. Qualora il dirigente fosse interessato a richiedere la mobilità interregionale per più di una regione, è raccomandata la trasmissione contestuale delle domande, corredate di assenso, a tutti gli Uffici scolastici regionali di destinazione selezionati.
Gli Uffici Scolastici Regionali adotteranno i provvedimenti di accoglimento o diniego della richiesta di mobilità in ingresso entro il 15 luglio 2022. Entro il medesimo termine le operazioni di attribuzione degli incarichi dirigenziali dovranno essere completate.