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Mobilità: continuità si valuta anche nei passaggi di ruolo. Con supplenza si perde

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Nella mobilità (trasferimenti e passaggi), come nella graduatoria interna di istituto, si valuta la continuità di servizio. Quando si perde.

Continuità di servizio

Valutazione

I punteggi relativi ai trasferimenti e ai passaggi sono quelli indicati rispettivamente nella Tabella A “Tabella di valutazione dei titoli ai fini dei trasferimenti a domanda e d’ufficio del personale docente ed educativo” e nella Tabella B “ Tabella di valutazione dei titoli ai fini della mobilità professionale del personale docente ed educativo“.

Per la continuità di servizio, i riferimenti sono la sezione A 1, punto C, della Tabella A (trasferimenti) e la sezione B 1, punto C, della Tabella B (passaggi). In entrambi leggiamo:

  • per il servizio prestato, senza soluzione di continuità, negli ultimi tre anni scolasticinella scuola di attuale titolarità (o di precedente incarico triennale da ambito ovvero nella scuola di servizio, per gli ex titolari di Dotazione Organica di Sostegno (DOS) nella scuola secondaria di II grado e per i docenti di religione cattolica) vengono attribuiti punti 6; per ogni ulteriore anno punti 2 entro il quinquennio e punti 3 oltre il quinquennio. 

[Ricordiamo che nella graduatoria interna di istituto la continuità si valuta già dal primo anno di servizio maturato, mentre nella mobilità – come sopra riportato – si inizia a valutare dopo aver maturato tre anni]

Condizioni

Affinché la continuità sia valutata devono sussistere precise condizioni. Ecco quali:

  • il servizio deve essere stato svolto continuativamente nella scuola di attuale titolarità e nella medesima tipologia di posto (comune ovvero sostegno, a prescindere dalla tipologia di disabilità) o nella stessa classe di concorso (nel caso delle scuole secondarie di primo e secondo grado); si sottolinea che non si computano eventuali anni di pre-ruolo o di decorrenza giuridica retroattiva della nomina;
  • il servizio deve essere stato svolto sullo stesso tipo organico di titolarità (o diurno o serale);
  • il punteggio  è attribuito dopo tre anni;
  • non si valuta l’anno scolastico in corso.

Quando si perde

La continuità di servizio si interrompe (ovvero si è interrotta), per cui si perde il punteggio accumulato, nei casi di seguito indicati:

  • in caso di trasferimento ottenuto precedentemente all’introduzione dell’organico di circolo (vedi punto 1 sopra riportato) tra plessi dello stesso circolo;
  • in caso di trasferimento da corso diurno a corso serale o viceversa;
  • in caso di trasferimento (con domanda di mobilità volontaria) e passaggio di ruolo/cattedra;
  • in caso di assegnazione provvisoria sia provinciale che interprovinciale;
  • per i docenti trasferiti d’ufficio nell’ottennio quale soprannumerari che abbiano chiesto, in ciascun anno dell’ottennio medesimo, il rientro nell’istituto di precedente titolarità, in caso di sola assegnazione interprovinciale (in caso di assegnazione provinciale, invece, il punteggio in esame si continua a maturare);
  • in caso di mancato svolgimento di servizio nella scuola di titolarità per un periodo superiore a 6 mesi nell’anno scolastico di riferimento;
  • in caso di trasferimento (anche nella stessa scuola) da posto comune a posto di sostegno e viceversa;
  • in caso di periodi di frequenza di corsi di dottorato di ricerca nonché di periodi di congedo dovuti all’assegnazione di borse di studio o assegni di ricerca da parte di amministrazioni statali, di enti pubblici, di stati od enti stranieri, di organismi ed enti internazionali.

Quesito

Così chiede un nostro lettore:

Sono un docente di scuola primaria e da 10 anni lavoro di continuo nello stesso istituto comprensivo. Quest’anno ho maturato l’abilitazione per l’insegnamento nella scuola secondaria di secondo grado, ho effettuato domanda di inserimento nelle GPS relativamente alla classe di concorso per la quale mi sono abilitato ed effettuerò successivamente domanda per il passaggio di ruolo. Il quesito è: il punteggio di continuità viene valutato oppure no ai fini della domanda di passaggio di ruolo? Nel caso tale punteggio venga valutato, accettare un eventuale incarico annuale da GPS prima di effettuare domanda per il passaggio di ruolo comporta la perdita di tale punteggio?

Sì, come sopra illustrato, la continuità di servizio si valuta sia nei trasferimenti che nei passaggi di ruolo/cattedra. Sì, la continuità si perde nel suo caso perché  non svolgerebbe servizio nella scuola di titolarità per un periodo superiore a 6 mesi (servizio inoltre valutato come pre-ruolo), oltre che non lo svolgerebbe nella stesso posto.

Le risposte ai quesiti

È possibile inviare un quesito all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali).

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