Mobilità con legge 104/92: precedenza e deroghe ai vincoli temporali facilitano il trasferimento
I docenti beneficiari della Legge 104/92 hanno la possibilità di usufruire di un “trattamento preferenziale” per la mobilità in quanto hanno diritto a specifiche tutele in virtù della loro condizione di titolari della 104 o beneficiari in quanto familiari di disabile con art.3 comma 3, al quale prestano assistenza.
Questi docenti, infatti, possono usufruire di:
1- precedenza per il trasferimento
2- deroga al vincolo triennale o quinquennale nella scuola di titolarità
Analizziamoli nel dettaglio
Precedenza per il trasferimento
Le precedenze previste per la mobilità sono indicate nell’art.13 del CCNI dove sono raggruppate per categoria e sono funzionalmente inserite secondo l’ordine di priorità con il quale vengono valutate nelle operazioni della sola mobilità territoriale per le quali trovano applicazione, fatta eccezione per la precedenza indicata nel punto I) che vale anche per la mobilità professionale.
Tra le precedenze vi sono quelle inserite nei punti III) e IV) del comma 1 che riguardano disabilità e 104
Nel Punto III) si considera il “Personale con disabilità e personale che ha bisogno di particolari cure continuative”, che nelle operazioni di trasferimento, in ciascuna delle tre fasi della mobilità, ha diritto alla precedenza alle condizioni stabilite nel contratto
Rientrano nel punto III), con diritto alla precedenza, i docenti che si trovano in una delle seguenti condizioni:
1) disabili di cui all’art. 21, della legge n. 104/92, richiamato dall’art. 601 del D.L.vo n. 297/94, con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella “A” annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648
2) personale (non necessariamente disabile) che ha bisogno per gravi patologie di particolari cure a carattere continuativo (ad esempio chemioterapia); detto personale ha diritto alla precedenza per tutte le preferenze espresse nella domanda, a condizione che la prima di tali preferenze sia relativa al comune in cui esista un centro di cura specializzato. Tale precedenza opera nella prima fase esclusivamente tra distretti diversi dello stesso comune
3) personale appartenente alle categorie previste dal comma 6, dell’art. 33 della legge n. 104/92, richiamato dall’art. 601, del D.L.vo n. 297/94.
Come chiarisce l’art.13 nel punto III), il personale, di cui ai punti 1) e 3), fermo restando il diritto a fruire della precedenza se partecipa ai movimenti nella prima fase, nella seconda e terza fase, può usufruire di tale precedenza all’interno e per la provincia in cui è ubicato il comune di residenza, a condizione che abbia espresso come prima preferenza il predetto comune di residenza o distretto sub-comunale oppure una o più istituzioni scolastiche comprese in esso. La preferenza sintetica per il predetto comune è obbligatoria prima di esprimere preferenze per altro comune.
Il personale di cui al punto 2) può usufruire di tale precedenza all’interno e per la provincia in cui è ubicato il comune di cura, a condizione che abbia espresso come prima preferenza una o più istituzioni scolastiche o distretti compresi nel predetto comune ovvero preferenza sintetica per il comune di cura prima di altre preferenze.
Per tutti i docenti, che rientrano nei punti 1), 2) e 3), nel caso in cui nel comune non esistano scuole esprimibili è possibile indicare una scuola di un comune viciniore ovvero una scuola con sede di organico in altro comune anche non viciniore che abbia una sede/plesso nel comune di residenza/cura
Nel Punto IV) la precedenza è prevista per coloro che prestano “Assistenza al coniuge, ed al figlio con disabilità; assistenza da parte del figlio referente unico al genitore con disabilità; assistenza da parte di chi esercita la tutela legale”
Nella I fase solo tra distretti diversi dello stesso comune e nella II e III fase dei trasferimenti viene riconosciuta, in base all’art. 33 commi 5 e 7 della L. 104/92, richiamato dall’art. 601 del D.L.vo n. 297/94, la precedenza ai genitori anche adottivi del disabile in situazione di gravità o a chi, individuato dall’autorità giudiziaria competente, esercita legale tutela del disabile in situazione di gravità.
Successivamente, viene riconosciuta la precedenza per l’assistenza al coniuge e, limitatamente ai trasferimenti nella I fase solo tra distretti diversi dello stesso comune e nella II fase dei trasferimenti, al solo figlio individuato come referente unico che presta assistenza al genitore disabile in situazione di gravità.
In caso di figlio che assiste un genitore in qualità di referente unico, la precedenza viene riconosciuta in presenza di tutte le condizioni esplicitate nell’art.13
Come chiarisce il punto IV), il personale scolastico appartenente ad una delle predette categorie beneficia della precedenza limitatamente ai trasferimenti all’interno e per la provincia che comprende il comune ove risulti domiciliato il soggetto disabile e a condizione che abbia espresso come prima preferenza il predetto comune o distretto sub comunale in caso di comuni con più distretti. Tale precedenza permane anche nel caso in cui, prima del predetto comune o distretto sub comunale, siano indicate una o più istituzioni scolastiche comprese in essi. Detta precedenza si applica anche alla I fase dei trasferimenti, alle condizioni di cui sopra, limitatamente ai comuni con più distretti.
In assenza di posti richiedibili nel comune ove risulti domiciliato il soggetto disabile è obbligatorio indicare il comune viciniore a quello del domicilio dell’assistito con posti richiedibili ovvero una scuola con sede di organico in altro comune anche non viciniore che abbia una sede/plesso nel comune di domicilio dell’assistito.
L’indicazione della preferenza sintetica per l’intero comune di ricongiungimento, ovvero per il distretto scolastico del domicilio, per i comuni suddivisi in più distretti, è obbligatoria. La mancata indicazione del comune o distretto di ricongiungimento preclude la possibilità di accoglimento da parte dell’ufficio della precedenza sia per il comune (o distretto) che per eventuali preferenze relative ad altri comuni, ma non comporta l’annullamento dell’intera domanda. Pertanto, in tali casi, le preferenze espresse saranno prese in considerazione solo come domanda volontaria senza diritto di precedenza.
Nei trasferimenti interprovinciali è riconosciuta la precedenza ai genitori, anche adottivi, o a chi, individuato dall’autorità giudiziaria competente, esercita legale tutela e al coniuge del disabile in situazione di gravità. Il figlio che assiste il genitore in situazione di gravità, invece, ha diritto ad usufruire della precedenza tra province diverse esclusivamente nelle operazioni di assegnazione provvisoria, ma non per il trasferimento.
Deroghe ai vincoli temporali
I docenti beneficiari delle precedenze indicate hanno il diritto ad essere “esonerati” da qualsiasi vincolo temporale di permanenza nella scuola di titolarità.
Questi docenti, infatti, possono partecipare alla mobilità a prescindere dal vincolo triennale o quinquennale
Vincolo triennale
Il vincolo triennale interessa i docenti soddisfatti nella mobilità volontaria su una scuola richiesta con preferenza analitica o con preferenza sintetica nel comune di titolarità.
Per coloro che risultano beneficiari della precedenza 104 è prevista dalla normativa specifica deroga. Nell’art.2 comma 2 del CCNI, infatti, si sottolinea quanto segue:
“[…] Tale vincolo triennale non si applica ai docenti beneficiari delle precedenze di cui all’art. 13 e alle condizioni ivi previste del presente contratto, nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza […]”
Questi docenti, quindi, potranno partecipare alla mobilità nel caso in cui abbiano ottenuto il trasferimento in una scuola richiesta, ma ubicata in un comune o in un distretto sub-comunale diverso da quello di residenza del familiare disabile al quale prestano assistenza, dove si applica la precedenza.
Vincolo quinquennale
Il vincolo quinquennale interessa diverse categorie di docenti come di seguito indicato:
1- i docenti della scuola Secondaria di I e II grado assunti dalle graduatorie di merito del concorso straordinario 2018, per i quali si applica l’articolo 13 comma 3 del D.lgs 59/2017, come modificato dalla Legge n. 145/2018,
2- i docenti immessi in ruolo nell’anno scolastico 2020/21, qualunque sia la procedura utilizzata per il loro reclutamento e a prescindere dall’ordine o grado di istruzione di assunzione, come stabilisce il comma 17-octies dell’art. 1 del D.L. n. 126/2019, coordinato con la Legge di conversione n. 159/2019
Anche in questi due casi è prevista specifica deroga per i docenti beneficiari della precedenza 104.
Nel primo caso la normativa prevede che il vincolo non si applica nel caso in cui gli interessati assistano persone disabili (art.33 commi 5 e 6 della Legge n.104/92) a condizione che tale necessità sia sopraggiunta dopo la presentazione delle domande per il relativo concorso.
Nel secondo caso la deroga interessa i docenti beneficiari della precedenza legata all’articolo 33, commi 3 e 6, della Legge n.104/92, a condizione che tali situazioni riferite alla legge 104 sino intervenute successivamente alla data di iscrizione dei concorsi o dell’aggiornamento delle Graduatorie ad esaurimento.
Per questi docenti, quindi, il vincolo temporale non si applica e sarà possibile partecipare subito alla mobilità grazie alla precedenza alla quale hanno diritto.