Mobilità ATA art. 70: si presenta domanda per non perdere la titolarità della sede dopo tre anni

Il personale ATA di ruolo può accettare supplenze al 30 giugno o annuale, mantenendo per tre anni scolastici la titolarità. Lo prevede l’articolo 70 del CCNL 2019/21 che ha abrogato l’art. 59 del CCNL 29/11/2007. Per avere la sede definitiva bisogna presentare domanda di mobilità entro i termini previsti dall’ordinanza che disciplinerà i trasferimenti del personale scolastico 2025/26.
L’art. 70
L’art. 70 del CCNL 2019-21 dispone:
1. Il personale ATA in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato può accettare, nell’ambito del settore scuola, contratti a tempo determinato, su posto intero di Area superiore o – a parità di Area – di diverso profilo professionale o relativo alle categorie di cui all’art. 33, comma 2 (Categorie professionali), di durata non inferiore al 30 giugno o ad un anno scolastico (31 agosto), mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni scolastici, la titolarità della sede.
2. L’accettazione dell’incarico comporta l’applicazione della relativa disciplina prevista dal presente CCNL per il personale assunto a tempo determinato, ivi inclusa quella relativa alle ferie.
3. L’accettazione di un incarico comporta in ogni caso la richiesta di un periodo di aspettativa non retribuita non inferiore alla durata dell’incarico per come stabilita nell’atto di conferimento dello stesso.
Nella dichiarazione congiunta n. 6 viene specificato che “il periodo complessivo di tre anni scolastici ivi indicato ricomincia a decorrere in caso di nuova assegnazione di sede di titolarità“.
Domanda mobilità per sede definitiva
Al quarto anno ovvero alla quarta volta che si accetta incarico come supplente, si perde la titolarità, salvo quanto indicato nella dichiarazione congiunta. Per avere la sede definitiva di titolarità, il personale ATA che si ritrova in tale situazione deve dunque presentare domanda di mobilità.