Mobilità ATA 2025, si potranno scegliere più province. Dichiarazione congiunta: tabelle di valutazione titoli da rivedere nel 2028

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Il prossimo CCNI 2025/28 presenterà delle novità, oltre che per i docenti, anche il personale ATA. Preferenze esprimibili e assistenza al genitore: possibili cambiamenti migliorativi. 

CCNI 2025/2028

L’Ipotesi di  CCNI sulla mobilità triennio 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028 è stata sottoscritta il 29 gennaio e per il personale ATA presenterà diverse novità.

Preferenze

Il personale ATA, sino allo scorso anno scolastico, ha potuto presentare domanda di trasferimento sia provinciale che interprovinciale. In tale ultimo caso, però, stando al CCNI 2022/25 era possibile indicare una sola altra provincia oltre a quella di titolarità, come si legge anche nell‘OM 30/2024 che ha disciplinato i movimenti per l’a.s. 2024/25:

Il personale ATA di ruolo può chiedere il trasferimento ad altre sedi nell’ambito della provincia di titolarità o per sedi di una sola altra provincia (diversa da quella in cui è titolare) o congiuntamente per entrambe.

Con l’Ipotesi di CCNI 2025/28 la disposizione suddetta è cambiata e il personale in esame, nell’ambito delle 15 preferenze esprimibili in un’unica istanza, potrà indicare codici sintetici relativi a una o più province.

In tal modo sono state uniformate le disposizioni previste per personale docente e ATA, permettendo anche a quest’ultimo di ampliare le possibilità di ottenere il trasferimento o il passaggio nella regione di interesse.

Assistenza al genitore con grave disabilità

Un’altra novità che interessa il personale ATA, come anche quello docente, è quella relativa all’applicazione della precedenza per assistenza al genitore con grave disabilità che, ricordiamolo, dalla scorsa mobilità è riconosciuta a più figli (come a più fratelli/sorelle) del soggetto con grave disabilità, in virtù dell’abolizione della figura del referente unico (di cui al D.lgs. 105/2022 che ha modificato la legge 104/92). QUI TUTTE LE PRECEDENZE

La novità in esame riguarda la precedenza di cui al punto IV dell’art. 40 del CCNI “Assistenza al coniuge, al figlio con disabilità; assistenza da parte del figlio al genitore con disabilità; assistenza da parte di chi esercita la tutela legale“, nello specifico i figli che assistono il genitore con grave disabilità. Tale precedenza che, ai sensi del vecchio CCNI 22/25, era applicata nelle sole fasi della mobilità comunale (in caso di comuni divisi in più distretti) e provinciale, sarà applicata a tutte e tre le previste fasi dei trasferimenti:

  • I fase: trasferimenti all’interno del comune nel caso di comuni divisi in più distretti;
  • II fase: trasferimenti all’interno della provincia;
  • III fase: trasferimenti tra province diverse.

Dunque, i figli che assistono il genitore con grave disabilità potranno fruire della precedenza in tutte e tre le summenzionate fasi della mobilità. A tal fine, gli interessati devono produrre la documentazione attestante il diritto a fruire, nell’anno scolastico in cui si presenta la domanda di mobilità, dei giorni di permesso retribuito mensile per l’assistenza ovvero del congedo straordinario ai sensi dell’art. 42/5 del D.lgs. 151/2001, oltre alla restante documentazione prevista dall’OM che disciplinerà la mobilità 2025/26.

Fratelli/sorelle

Il nuovo contratto, riguardo sempre alla precedenza di cui al punto IV,  presenta un’altra novità relativa ai fratelli/sorelle che assistono il fratello/sorella con grave disabilità. Infatti:

  • ad essi è riconosciuta la precedenza in caso i genitori siano scomparsi oppure impossibilitati a provvedere all’assistenza del figlio con grave disabilità perché affetti da patologie invalidanti o abbiano compiuto i 65 anni di età. Quest’ultima opzione non era prevista nel precedente contratto, che contemplava tale possibilità solo nel caso in cui i genitori erano totalmente inabili;
  • la medesima precedenza è  riconosciuta alle stesse condizioni sopra indicate (genitori scomparsi oppure affetti da patologie invalidanti o che abbiano compiuto i 65 anni di età) anche ai fratelli/sorelle non conviventi. In tal caso, gli interessati devono produrre la documentazione attestante il diritto a fruire, nell’anno scolastico in cui si presenta la domanda di mobilità, dei giorni di permesso retribuito mensile per l’assistenza ovvero del congedo straordinario ai sensi dell’art. 42/5 del D.lgs. 151/2001, oltre alla restante documentazione prevista dall’OM che disciplinerà la mobilità 2025/26.

Quanto detto vale anche per i docenti.

Applicazione precedenze

Le precedenze, ricordiamolo, si applicano in ciascuna delle previste fasi nella sola mobilità territoriale (trasferimenti), eccetto la precedenza di cui al punto I dell’art. 40 del contratto (personale non vedente ed emodializzato), che si applica anche nella mobilità professionale (passaggi ad altro profilo). Lo stesso dicasi per i docenti.

Dichiarazione congiunta dei sindacati

A margine della firma dell’Ipotesi di Contratto 2025/28 Amministrazione e sindacati hanno firmato una dichiarazione congiunta: “Le parti convengono sulla necessità di aggiornare le tabelle di valutazione dei titoli e dei servizi ai fini della mobilità per il personale ATA in occasione del prossimo rinnovo contrattuale, tenuto conto della futura piena attuazione dei nuovi ordinamenti professionali. ”

Le risposte ai quesiti

È possibile inviare un quesito all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali).

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