Mobilità ATA 2025 al via dal 14 marzo, i neo immessi in ruolo presentano domanda per avere la sede definitiva

Il personale ATA di ruolo potrà presentare domanda di mobilità per l’anno scvolastico2025/26 dal 14 al 31 marzo. I termini sono contenuti nell’ordinanza ministeriale n. 36 del 28 febbraio 2025. Le domande si presentano su Polis Istanze online. Gli esiti saranno resi noti il 3 giugno.
Il personale ATA neo immesso in ruolo nell’anno scolastico 2024/25 presenta domanda di mobilità per ottenere la sede definitiva.
Se non si presenta domanda o non c’è disponibilità in una delle sedi indicate, viene assegnata la sede d’ufficio.
Così l’articolo 34, comma 3, dell’Ipotesi di CCNI de 29/01/2025:
Il personale ATA, al fine di ottenere una sede definitiva nel corso delle operazioni di mobilità, deve presentare, mediante produzione di un’unica istanza, domanda di trasferimento per le sedi della provincia di titolarità o per altre province; in caso contrario verrà trasferito d’ufficio.
Qualora non ottenga alcuna delle preferenze espresse nella domanda, è assegnato a sede definitiva sui posti residuati dopo i trasferimenti provinciali, prima delle operazioni della III fase – ovvero della mobilità professionale e mobilità territoriale interprovinciale.
A tal fine, seguendo l’ordine di graduatoria con cui gli stessi partecipano al movimento, a ciascun aspirante è assegnata d’ufficio la prima sede disponibile in ambito provinciale – per una delle tipologie di posto richieste nella domanda seguendo la tabella di viciniorietà, a partire dal comune relativo alla prima preferenza valida espressa.
Qualora la prima preferenza sia un grande distretto, si prende come comune di partenza il comune sede di distretto.
Nel caso, invece, sia un grande comune, si prende il primo distretto del comune; se la preferenza è un centro territoriale riorganizzato nei centri provinciali per l’istruzione degli adulti ai sensi di quanto disposto dal D.P.R. 29 ottobre 2012 n. 263 si considera il comune del centro territoriale; per le preferenze provincia si considera come comune di partenza il comune del capoluogo di provincia.
Qualora il personale non trovi posto nelle scuole della provincia di titolarità è assegnato ad uno dei centri territoriali riorganizzati nei centri provinciali per l’istruzione degli adulti ai sensi di quanto disposto dal D.P.R. 29 ottobre 2012 n. 263 della provincia seguendo la tabella di viciniorietà dei comuni in cui vi siano centri territoriali a partire dal comune relativo alla prima preferenza valida espressa.
Normativa
Dichiarazione congiunta su punteggi