Mobilità ATA 2022/23, revoca domanda entro il 1° maggio. Istruzioni
I termini per la presentazione delle domande di mobilità 2022/23 del personale ATA sono scaduti il 25 marzo. La pubblicazione dei movimenti avverrà il 27 maggio, mentre il 6 maggio è il termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande di mobilità e dei posti disponibili.
Il personale può presentare revoca. Come indicato nell’articolo 5 dell’OM 45 del 25 febbraio, successivamente alla scadenza dei termini per la presentazione delle domande di trasferimento e di passaggio non è più consentito integrare o modificare (anche per quanto riguarda l’ordine) le preferenze già espresse.
E’ invece possibile presentare revoca. La richiesta di revoca deve essere inviata per il tramite della scuola di servizio o presentata all’Ufficio territorialmente competente, secondo le modalità previste dal Codice dell’amministrazione digitale (es. posta elettronica certificata), ed è presa in considerazione soltanto se pervenuta non oltre il quinto giorno utile prima del termine ultimo, previsto per ciascuna categoria di personale dall’articolo 2 della presente ordinanza, per la comunicazione al SIDI dei posti disponibili, come desumibile dal protocollo dell’istituzione scolastica alla quale è stata presentata l’istanza di revoca ovvero dal protocollo dell’ufficio ricevente o dalla ricevuta della PEC.
Le domande di revoca presentate dopo tale data possono essere prese in considerazione solo per gravi motivi validamente documentati e a condizione che pervengano entro il termine ultimo, previsto per ciascuna categoria di personale dall’articolo 2 della presente ordinanza, per la comunicazione al SIDI dei posti disponibili.
Pertanto il personale ATA può presentare domanda di revoca entro il 1° maggio, entro il 6 maggio se ci sono gravi motivi.
Presentazione di più domande
Se sono state presentate più domande di movimento, sia di trasferimento che di passaggio, è necessario dichiarare esplicitamente se si intende revocare tutte le domande o alcune di esse.
In tale ultimo caso deve chiaramente indicare le domande per le quali chiede la revoca. In mancanza di tale precisazione la revoca si intende riferita a tutte le domande di movimento.
Accettazione o diniego
Il procedimento di accettazione o diniego della richiesta di revoca deve, a norma dell’articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, essere concluso con un provvedimento espresso. In sostanza, sia in caso positivo che negativo, l’interessato deve ricevere apposito provvedimento.