Mobilità annuale sul sostegno senza specializzazione: quando è possibile

Non sempre è possibile partecipare alla mobilità annuale per posti sul sostegno se non si possiede il titolo di specializzazione. Vediamo quando si può e a quali condizioni
Una lettrice ci scrive:
“Sono una docente di ruolo della scuola secondaria di primo grado. Lavoro su posto comune e insegno la seconda lingua straniera. (francese). Mi piacerebbe provare un’esperienza come insegnante di sostegno e vorrei sapere se posso chiedere assegnazione provvisoria – utilizzo sul sostegno non avendo la specializzazione“
La mobilità annuale comprende due tipologie di movimento, l’utilizzazione e l’assegnazione provvisoria, movimenti che richiedono condizioni e requisiti differenti.
L’utilizzazione riguarda prevalentemente i docenti in esubero e i docenti soprannumerari trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata.
L’assegnazione provvisoria può essere chiesta dai docenti che hanno il requisito per il ricongiungimento familiare
Quando è possibile chiedere utilizzazione sul sostegno senza specializzazione?
La risposta è “mai”, nel senso che non è possibile chiedere il sostegno da parte di un docente titolare su posto comune se privo di specializzazione.
Può chiedere utilizzazione sul sostegno il docente, titolare su posto comune, anche se non è perdente posto, ma soltanto se è specializzato ed esclusivamente nel grado di istruzione di titolarità
Quando è possibile chiedere assegnazione provvisoria sul sostegno senza specializzazione?
E’ possibile chiedere assegnazione provvisoria sul sostegno senza specializzazione soltanto se si tratta di assegnazione interprovinciale e a determinate condizioni, come chiarisce il contratto sulla mobilità annuale valido per il corrente anno scolastico e ipotizzando una sua conferma nel prossimo CCNI
Si tratta dell’art.7 comma 14 dove si stabilisce quanto segue:
“L’assegnazione provvisoria può essere infine richiesta per altra provincia per posti di sostegno
anche dai docenti non in possesso di titolo di specializzazione, purché stiano per concludere i
percorsi di specializzazione sul sostegno o, in subordine, abbiano prestato almeno un anno di
servizio – anche a tempo determinato – su posto di sostegno.
Hanno la priorità i beneficiari della precedenza di cui al punto IV lettera g), lettera l) e lettera m)
del successivo articolo 8.
L’assegnazione di cui al presente comma è disposta in subordine al personale fornito di titolo di
specializzazione e solo dopo aver accantonato un numero di posti pari ai docenti forniti di titolo di
sostegno presenti nelle GAE nonché nelle graduatorie di istituto ivi comprese le fasce aggiuntive.”
Conclusioni
Il nostro lettore, quindi, in base a quanto disposto nel CCNI valido per il corrente anno scolastico, potrà chiedere assegnazione provvisoria sul sostegno soltanto se rientra nelle condizioni previste dal succitato art.7 comma 14, ma non potrà chiedere utilizzazione sul sostegno, essendo una tipologia di posto differente da quella di titolarità, per la quale non ha il titolo di specializzazione necessario
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