Assegnazioni provvisorie personale ATA 2024, istanze fino al 19 luglio. Chi può presentare domanda e come. MODULO

Dall’8 al 19 luglio sono aperti i termini di presentazione della domanda per la mobilità annuale, utilizzazioni e assegnazioni provvisorie, del personale ATA. Le domande si presentano avvalendosi del modello disponibile nella sezione Mobilità del sito del MIM.
Le domande devono essere inviate, secondo le modalità previste dal Codice dell’amministrazione digitale (esempio via PEC), all’Ufficio scolastico territorialmente competente.
ALLEGATO H Dichiarazione lavoratrici vittime di violenza
Chi può presentare domanda
Può presentare domanda il personale ATA di ruolo.
Sono ammessi a partecipare alle operazioni di mobilità annuale anche:
- i Direttori dei Servizi Generali e Amministrativi immessi in ruolo a conclusione del concorso ordinario di cui al DD 2015 del 20.12.2018;
- gli ex LSU assunti con rapporto di lavoro a tempo parziale e che non abbiano beneficiato della trasformazione contrattuale del rapporto a tempo pieno. Per questo personale l’accesso alle operazioni è possibile solo sulle disponibilità di spezzoni non inferiori al corrispondente orario di servizio in godimento;
- ex LSU e co.co.co. con contratto di lavoro a tempo pieno che, per effetto delle modifiche ed integrazioni introdotte dal CCNI 2022/2025, avrebbero potuto partecipare alle procedure di mobilità a domanda o d’ufficio.
Per gli ex LSU si fa presente che il punteggio è riconosciuto anche al personale immesso in ruolo nel profilo di collaboratore scolastico per i servizi di pulizia e ausiliari svolti, presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, in qualità di dipendente di imprese titolari di contratti per lo svolgimento di tali servizi. A questo personale non compete, invece, il punteggio per la continuità di servizio anche per il servizio prestato nelle istituzioni scolastiche in qualità di dipendente delle imprese di pulizie.
Inoltre, esclusivamente ai fini della mobilità, il punteggio è riconosciuto anche al personale stabilizzato in esito alle procedure di cui all’articolo 1, commi 619 e 622, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ma non si valuta il punteggio per la continuità di servizio anche per il servizio prestato nelle istituzioni scolastiche in qualità di dipendente delle imprese di pulizie.