Mobilità, ai trasferimenti interprovinciali dei docenti il 25% dei posti disponibili, l’altro 25% ai passaggi di ruolo. Ordine operazioni

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Movimenti della terza fase: mobilità territoriale interprovinciale e mobilità professionale, ordine delle operazioni. Si tratta della fase più attesa sia perchè ad essa sono legati anche i vissuti familiari, sia perchè quest’anno la possibilità di ottenere un passaggio di cattedra e/o ruolo è più alta e questo non accadeva da anni. Domande possibili entro il 13 aprile 2021. 

Dopo i movimenti della I e II fase, corrispondenti ai trasferimenti nel comune di titolarità o in altri comuni sempre nella provincia di titolarità, vengono disposti i movimenti della III fase.

Questi movimenti vengono disposti sui posti vacanti e disponibili, rimasti tali dopo i trasferimenti della I fase e della II fase. Su tale disponibilità residua il 50% è destinato alle immissioni in ruolo e il 50% ai movimenti della III fase. Per questi ultimi, all’interno del 50%, sono previste precise aliquote che interessano distintamente i trasferimenti interprovinciali e i passaggi di cattedra e di ruolo sia provinciali che interprovinciali

Le aliquote stabilite per il prossimo anno scolastico 2021/22, come indicato nell’art. 8 comma 6 del CCNI, sono uguali per mobilità territoriale e mobilità professionale. Nello specifico il 25% delle disponibilità è destinato alla mobilità territoriale interprovinciale e il 25% alla mobilità professionale.

L’ordine con il quale vengono disposti i movimenti sono indicati nell’Allegato 1 del CCNI e sono distinti e identificati dalla lettera a) alla lettera q) del punto I) e dalla lettera a) alla lettera d) del punto II)

Ordine dei movimenti

Nell’ordine delle operazioni i primi movimenti disposti riguardano la mobilità professionale distinta in passaggi di cattedra e passaggi di ruolo, inseriti nel punto I) dalla lettera a) alla lettera h).
Nella sequenza operativa risultano prioritari, nell’ordine, i passaggi di cattedra (lettera a) e i passaggi di ruolo (lettera b) provinciali e interprovinciali dei docenti beneficiari della precedenza indicata nel punto I) dell’art. 13 del CCNI.

Si tratta della precedenza “Disabilità e gravi motivi di salute”, valida anche per tutte le tipologie di movimento, come indicato di seguito:
“Nelle operazioni di mobilità territoriale e professionale, indipendentemente dal comune o dalla provincia di provenienza dell’interessato, viene riconosciuta una precedenza assoluta a tutto il personale docente che si trovi, nell’ordine, in una delle seguenti condizioni:

1) personale scolastico docente non vedente (art. 3 della Legge 28 marzo 1991 n. 120)
2) personale emodializzato (art. 61 della Legge 270/82)”

Questi movimenti indicati nelle lettere a) e b) sono effettuati anche oltre il limite previsto dalle aliquote stabilite per la mobilità professionale.

Seguono i passaggi di cattedra (lettera c) e i passaggi di ruolo (lettera d) dei docenti titolari provenienti da classi di concorso soppresse nella stessa provincia

Le successive operazioni interessano i docenti titolari in provincia che, nell’anno scolastico precedente a quello cui sono riferite le operazioni di mobilità, sono utilizzati in altra classe di concorso, diversa da quella di titolarità, per la quale sono forniti dell’abilitazione, che chiedono passaggio di cattedra (lettera e) e passaggio di ruolo (lettera f).

I docenti titolari in provincia che non usufruiscono di alcuna precedenza rientrano nelle operazioni identificate con la lettera g per i passaggi di cattedra e con la lettera h per i passaggi di ruolo.
Completata la mobilità professionale provinciale si procede con la mobilità territoriale interprovinciale, disposta nelle operazioni dalla lettera i alla lettera s.

Vengono prima soddisfatti nel trasferimento interprovinciale i docenti beneficiari di una delle precedenze previste nell’art. 13 del CCNI, che vengono valutate nel seguente ordine:
lettera i) precedenza punto III) dell’art. 13 che interessa le seguenti categorie:

1) disabili di cui all’art. 21, della legge n. 104/92, richiamato dall’art. 601 del D.L.vo n. 297/94, con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella “A” annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648
2) personale (non necessariamente disabile) che ha bisogno per gravi patologie di particolari cure a carattere continuativo (ad esempio chemioterapia); detto personale ha diritto alla precedenza per tutte le preferenze espresse nella domanda, a condizione che la prima di tali preferenze sia relativa al comune in cui esista un centro di cura specializzato. Tale precedenza opera nella prima fase esclusivamente tra distretti diversi dello stesso comune
3) personale appartenente alle categorie previste dal comma 6, dell’art. 33 della legge n. 104/92, richiamato dall’art. 601, del D.L.vo n. 297/94

  • lettera l) precedenza punto IV) dell’art. 13 per i genitori ed equiparati che prestano assistenza al figlio con disabilità
  • lettera m) precedenza punto IV) dell’art. 13 per assistenza al coniuge o parte dell’unione civile
  • lettera n) precedenza punto VI) dell’art. 13 che interessa il personale coniuge di militare o di categoria equiparata e che si applica nella provincia di titolarità
  • lettera o) precedenza punto VII) dell’art. 13 che interessa personale che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali e che si applica nella provincia di titolarità
  • lettera p) precedenza punto VIII) dell’art. 13 che interessa il personale che riprende servizio al termine dell’aspettativa sindacale di cui al C.C.N.Q. sottoscritto il 4/12/2017. Questa precedenza si applica solo nei trasferimenti interprovinciali per la provincia in cui è stata svolta attività sindacale e nella quale risulta il domicilio da almeno tre anni.

Alla successiva lettera q vengono disposti i trasferimenti interprovinciali dei docenti beneficiari delle precedenze previste nell’art.23, prima coloro che rientrano nel comma 14 e dopo i docenti che rientrano nel comma 15, come di seguito indicato:

comma 14) riguarda il trasferimento nei corsi funzionanti presso le strutture ospedaliere o presso le istituzioni penitenziarie, per i docenti che hanno comunque maturato almeno tre anni di servizio utile ai fini della ricostruzione carriera di cui all’art. 11, comma 14 della legge 124 del 1999, incluso l’anno in corso, nei predetti corsi
comma 15) riguarda il trasferimento nei centri di istruzione per gli adulti attivati presso i C.P.I.A. e nelle sedi di organico dei corsi serali, a favore del personale che abbia comunque maturato almeno tre anni di servizio utile ai fini della ricostruzione carriera di cui all’art. 11, comma 14 della legge 124 del 1999, incluso l’anno in corso, nei corsi serali, nei centri territoriali, nei corsi per lavoratori, nei corsi per l’educazione degli adulti e nei corsi di alfabetizzazione

Per questi docenti è prevista una priorità per la mobilità territoriale in tutte le fasi.

I docenti che non usufruiscono di alcuna precedenza rientrano nella successiva operazione identificata con la lettera r.

Seguono poi i trasferimenti d’ufficio (lettera s) dei docenti ancora in attesa di titolarità definitiva nella provincia, ivi compreso il personale docente che ha perso la titolarità definitiva ai sensi dell’articolo 36 del CCNL o in esubero provinciale, per i quali si applica quanto disposto nell’art.2 comma 3 del contratto.

Al termine di tutte le operazioni del punto I) (dalla lettera a alla lettera s) vengono disposti i movimenti indicati nel punto II) nell’ordine stabilito dalla sequenza operativa.

Si tratta dei seguenti movimenti:

  • lettera a) passaggi di cattedra dei docenti titolari provenienti da classi di concorso soppresse
  • lettera b) passaggi di ruolo dei docenti titolari provenienti da classi di concorso soppresse
  • lettera c) passaggi di cattedra e di ruolo interprovinciali dei docenti che non usufruiscono di alcuna precedenza, nonché passaggi di ruolo e di cattedra provinciali dei docenti non soddisfatti nelle operazioni inserite nel punto I) a causa del limite delle disponibilità stabilite con le aliquote, come indicato nell’art. 8. In tale operazione gli aspiranti al movimento verranno graduati in stretto ordine di punteggio.
  • lettera d) qualora all’esito delle operazioni relative alla mobilità professionale, nei limiti del contingente residuino ulteriori posti disponibili gli stessi verranno destinati a mobilità territoriale interprovinciale, fermo restando il rispetto del contingente destinato alla mobilità territoriale e professionale.

Precisazioni

Per i docenti della scuola Primaria l’Allegato 1 fornisce un’importante precisazione riguardante i passaggi tra i ruoli diversi della scuola Primaria che precedono sempre i passaggi dei docenti provenienti da altro ordine di scuola o grado di istruzione.

Valutazione delle domande all’interno di ogni operazione

La valutazione delle domande viene effettuata in base al punteggio e ad eventuali precedenze e la stessa disposizione dei movimenti sarà fatta in base alle richieste dei docenti e all’ordine di priorità spettante in base a punteggio e precedenze.
Come chiarisce l’Allegato 1 del contratto, infatti, in ciascuna delle operazioni rientranti nella III fase della mobilità, i passaggi ed i trasferimenti possibili vengono disposti secondo l’ordine di graduatoria. L’ordine di graduatoria è determinato sulla base degli elementi indicati nella tabella di valutazione dei titoli e validi per la specifica tipologia di movimento.
L’ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio. A parità di punteggio e precedenza la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica.

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