Mobilità 25/26: trasferimento da posto comune a posto di lingua nella stessa scuola, continuità e graduatorie interna. Cosa c’è da sapere

Il docente, che ottiene il trasferimento nello stesso istituto da posto comune a posto di lingua scuola primaria, non va in coda alla graduatoria interna e mantiene la continuità di servizio.
Titoli
I posti per l’insegnamento della lingua inglese, come leggiamo nell’articolo 9/1 dell’Ipotesi di CCNI 25/28, sono richiedibili dai soli docenti in possesso dei previsti titoli, indicati nella nota 1 allo stesso articolo:
- a) superamento concorso per esami e titoli a posti d’insegnante scuola primaria con il superamento anche della prova di lingua inglese, ovvero sessioni riservate per il conseguimento dell’idoneità nella scuola elementare con superamento della prova di lingua inglese; idoneità all’insegnamento della lingua inglese nella scuola primaria nell’ambito dei concorsi ordinari; oppure
- b) attestato di frequenza dei corsi di formazione linguistica metodologici in servizio autorizzati dal ministero; oppure
- c) possesso di laurea in Scienze della formazione primaria o di laurea in Lingue straniere valida per l’insegnamento della specifica lingua straniera nella scuola secondaria; oppure
- d) certificato rilasciato dal ministero degli affari esteri attestante un periodo di servizio di almeno 5 anni prestato all’estero con collocamento fuori ruolo relativamente all’area linguistica inglese della zona in cui è stato svolto il servizio all’estero.
Domanda
I docenti titolari su posto comune, in possesso di uno dei suddetti titoli e interessati al trasferimento su posto di lingua inglese, possono chiederlo anche nella scuola di titolarità. Infatti, tale movimento è uno dei pochi che, nell’ambito dei trasferimenti, permette di indicare anche la scuola in cui si è titolari. Mobilità 25/26: quando si può esprimere la scuola di titolarità
Fase movimento
La mobilità, come sappiamo, si svolge in tre distinte fasi, a ciascuna delle quali è destinata una precisa percentuale di posti e nell’ambito delle quali si svolgono le diverse operazioni/movimenti previsti.
Le fasi sono indicate nell’articolo 6 dell’Ipotesi di CCNI 25/28, mentre l’ordine delle operazioni in ciascuna fase è indicato nell’allegato 1 alla medesima Ipotesi “Ordine delle operazioni nei trasferimenti e nei passaggi del personale docente ed educativo“.
Il trasferimento da posto comune a posto di lingua inglese nella scuola di titolarità si svolge nella prima fase dei trasferimenti (quella tra scuole dello stesso comune) ed è la prima operazione della stessa:
A) trasferimenti a domanda, nella scuola primaria, tra i posti dell’organico (comune, lingua
inglese) del proprio circolo o istituto comprensivo di titolarità (0); trasferimenti dei docenti soprannumerari su organico CTP anche tra comuni diversi della medesima provincia;
Ricordiamo che in tale prima fase non sono considerate le esigenze di famiglia, per cui il movimento avviene sulla base dei punteggi derivanti dall’anzianità di servizio e dai titoli generali.
Vincolo insegnamento
Chi ottiene il trasferimento da posto comune a posto di lingua nella scuola di titolarità è soggetto ad un “vincolo” relativo all’insegnamento e indicato nella nota alla descrizione dell’operazione medesima:
Coloro i quali ottengono il trasferimento da posto comune a lingua inglese sono tenuti a garantire per un triennio l’insegnamento della lingua inglese; pertanto, non potranno essere trasferiti nello stesso circolo da posto di lingua a posto comune nei due anni scolastici successivi a quello in cui sono stati trasferiti su posto di lingua, nell’ambito dell’operazione di cui al punto A1), a meno che non vengano individuati come soprannumerari su posto di lingua inglese. Resta ferma la possibilità di trasferimenti, sia su posto di lingua inglese che su posto comune, in altri circoli.
Dunque, chi ottiene il suddetto trasferimento deve garantire per tre anni scolastici la continuità nell’insegnamento della lingua inglese e non può essere trasferito nei due anni scolastici successivi nella stessa scuola su posto comune, a meno che non sia individuato quale soprannumerario. Tale trasferimento su posto comune, invece, si può chiedere e ottenere per altre scuole.
Evidenziamo che chi ottiene il movimento in esame, essendo soddisfatto su preferenza puntuale di sede (ossia scuola), è altresì soggetto al vincolo triennale disciplinato dall’articolo 2/2 dell’Ipotesi di CCNI 25/28, secondo cui:
- il docente che ottiene il trasferimento/passaggio su una delle scuole indicate puntualmente nella domanda (dunque con codice scuola) non può presentare istanza di mobilità per il triennio successivo;
- il vincolo triennale in questione si applica a tutte e tre le fasi della mobilità;
- il vincolo non si applica ai docenti beneficiari delle precedenze di cui all’art. 13 dell’Ipotesi di CCNI 25/28, nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza, né ai docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, anche se soddisfatti su una preferenza espressa.
Il vincolo, ricordiamolo, è superato dai docenti che rientrano in una delle deroghe di cui al CCNI 19/21, come recepite dalla Ipotesi di CCNI 2025/28. DEROGHE
Stando a quanto detto sopra, il docente che ottiene il trasferimento da posto comune a posto di lingua inglese nella scuola di titolarità, indicata puntualmente nella domanda di mobilità:
- deve garantire per tre aa.ss. l’insegnamento della lingua inglese nella scuola di titolarità;
- è soggetto al vincolo discendente dalla preferenza relativamente alla quale è stato soddisfatto (art. 2/2 Ipotesi CCNI 25/28), per cui non può presentare domanda di trasferimento/passaggio per il triennio successivo;
- se rientra in una delle deroghe di cui sopra, può presentare domanda di trasferimento sia per l’insegnamento di lingua inglese che per posto comune per altre istituzioni scolastiche;
- pur rientrando in una delle deroghe di cui sopra, non può chiedere trasferimento per posto comune nella scuola di titolarità. Tale “vincolo” infatti riguarda l’insegnamento.
Graduatoria interna
Nella graduatoria interna di istituto i docenti suddetti vanno inseriti a pettine, come leggiamo nell’art. 19/7 dell’Ipotesi di CCNI 27/28, punto 1-nota 3 al medesimo:
7. Per le situazioni di soprannumero relative all’organico dell’autonomia determinato per l’anno scolastico in cui sono disposti i trasferimenti, nel caso di concorrenza tra più insegnanti, i medesimi sono da considerare in soprannumero, ai fini del trasferimento d’ufficio, nel seguente ordine:
1. docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato entrati a far parte dell’organico dell’autonomia o delle singole sedi di organico dei centri territoriali con decorrenza dal precedente primo settembre per mobilità a domanda volontaria o assunti in ruolo (3);
2. docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato entrati a far parte dell’organico dell’autonomia o delle singole sedi di organico dei centri territoriali dagli anni scolastici precedenti quello di cui al punto sopra, ovvero dal precedente primo settembre per mobilità d’ufficio o a domanda condizionata (2), ancorché soddisfatti in una delle preferenze espresse.
I primi ad essere individuati perdenti posto, dunque, sono i docenti entrati a far parte dell’organico dell’autonomia il primo settembre precedente (quindi per l’a.s. 24/25, i docenti entrati in organico il 1° settembre 2024), ma non sono da considerare tali i docenti trasferiti nella stessa scuola da posto comune a posto di lingua, come indica la nota 3:
- a tal fine non sono considerati coloro che si sono trasferiti da posto comune a posti di lingua nella stessa scuola
Graduatoria interna di istituto scuola primaria: chi è escluso e chi va in coda. Come procedere per i posti di educazione motoria (nell’articolo è indicato anche come procedere per l’individuazione del perdente posto, in caso di perda un posto di lingua inglese)
Continuità di servizio
I docenti in esame, oltre ad essere inseriti a pettine nella graduatoria interna di istituto, non perdono la continuità di servizio.
Ricordiamo che la continuità:
- nella mobilità a domanda si valuta dopo un triennio e, concretizzandosi tutte le condizioni previste, è valutata per il citato triennio 12 punti; poi per ogni ulteriore anno entro il quinquennio punti 5 e per ogni ulteriore anno oltre il quinquennio punti 6. Approfondisci (nell’articolo sono riportate anche le condizioni necessarie affinché si possa valutare, nonché quando si perde e quando si mantiene la continuità);
- nella graduatoria interna di istituto, invece, la continuità di servizio si valuta già dal primo anno (l’anno in corso non si considera), nella maniera seguente: punti 5 ogni anno per i primi cinque anni; punti 6 ogni anno a partire dal sesto anno. Approfondisci (precisiamo che l’articolo è stato pubblicato prima della sottoscrizione dell’Ipotesi di CCNI ma è tutto confermato; in esso sono riportate anche le condizioni necessarie affinché si possa valutare, nonché quando si perde e quando si mantiene la continuità)
Come detto, il docente che ottiene il trasferimento da posto comune a posto di lingua inglese nella scuola di titolarità non perde il punteggio relativo continuità di servizio maturato, come leggiamo nella nota 5 alla tabella A di valutazione dei titoli (valida anche per le graduatorie interne, relativamente alle quali si deve altresì leggere la nota 5bis che richiama tutte le indicazioni di cui alla nota 5 e ne aggiunge delle altre):
nota 5: […] Per la scuola primaria, il trasferimento tra i posti dell’organico (comune e lingua) nello stesso circolo non interrompe la continuità di servizio …
nota 5bis: Ai fini della formazione della graduatoria per l’individuazione del soprannumerario ed ai fini del trasferimento d’ufficio si prescinde dal triennio; fermo restando quanto precisato nella nota 5, la continuità didattica nella scuola di attuale titolarità viene così valutata …
Quesito 1
Chiederò trasferimento nella mia scuola da posto comune a posto di lingua. Perderò la continuità didattica? Andrò in coda alla graduatoria interna?
No, come sopra illustrato, qualora ottenesse il trasferimento richiesto, la lettrice non andrà in coda alla graduatoria interna né perderà la continuità didattica.
Quesito 2
Ho ottenuto il trasferimento da posto comune a lingua inglese per l’a.s. 24/25. La vicepreside mi dice che andrò in coda alla graduatoria e perderò la continuità didattica è così? Se non è così quali sono i riferimenti?
No, come detto sopra, la lettrice va inserita a pettine, ossia non può essere considerata “ultima arrivata” e non perderà la continuità didattica. Quanto ai riferimenti sono quelli sopra indicati: per la graduatoria interna art. 19, comma 7 – punto 1 e nota 3 – dell’Ipotesi di CCNI 25/28; per la continuità didattica la nota 5 e 5is alla tabella di valutazione allegata alla citata Ipotesi di CCNI.
Le risposte ai quesiti
È possibile inviare un quesito all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali).
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