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Mobilità docenti 25/26: si articola in tre distinte fasi. In quale si collocano i passaggi di cattedra

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La mobilità si articola in diverse fasi nell’ambito delle quali si svolgono vari movimenti, nel rispetto di punteggi e precedenze. I passaggi di cattedra si effettuano nell’ultima delle previste fasi.

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Fasi mobilità

Le fasi in cui si articolano le operazioni di mobilitò sono tre:

I fase: trasferimenti all’interno del comune;
II fase: trasferimenti tra comuni della stessa provincia;
III fase: mobilità territoriale interprovinciale e mobilità professionale.

Nelle prime due fasi e nei trasferimenti interprovinciali (che si svolgono nella terza) si applicano le precedenze previste dall’art. 13 del CCNI 25/28 (sottoscritto il 29/01/25), eccetto la prima che si applica anche nella mobilità professionale, ossia nei passaggi di ruolo e di cattedra.

Le precedenze sono raggruppate per categoria e funzionalmente inserite, secondo il seguente ordine di priorità, nelle previste operazioni. Ecco quali sono:

– Punto I) “Disabilità e gravi motivi di salute”:

  1. personale non vedente
  2. personale emodializzato

Punto II) “Personale trasferito d’ufficio negli ultimi otto anni richiedente il rientro nella scuola o istituto di precedente titolarità” (nel CCNI 25/28 l’arco temporale dovrebbe essere non di otto ma di dieci anni)

– Punto III) “Personale con disabilità e personale che ha bisogno di particolari cure continuative”, nell’ordine:

  1. disabili di cui all’art. 21 della L. n. 104/92, richiamato dall’art. 601 del D.lgs. n. 297/94, con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella “A” annessa alla L. 648/1950;
  2. personale (non necessariamente disabile) che ha bisogno per gravi patologie di particolari cure a carattere continuativo (ad esempio chemioterapia);
  3. personale appartenente alle categorie previste dall’art. 33, comma 6, della L. n. 104/92, richiamato dall’art. 601 del D.lgs. n. 297/94.

Punto IV) “Assistenza al coniuge, al figlio con disabilità; assistenza da parte del figlio al genitore con disabilità; assistenza da parte di chi esercita la tutela legale”, nell’ordine:

  1. genitori che assistono il figlio con disabilità o chi, individuato dall’autorità
    giudiziaria competente, esercita legale tutela del disabile in situazione di gravità. Qualora entrambi i genitori siano impossibilitati a provvedere all’assistenza del figlio in situazione di gravità, perché affetti da patologie invalidanti o abbiano compiuto i sessantacinque anni di età, è riconosciuta la precedenza, alla stregua della scomparsa di entrambi i genitori, ai fratelli o alle sorelle in grado di prestare assistenza, conviventi con il medesimo;
  2. coniuge, parte dell’unione civile, convivente di fatto, ai sensi dell’art. 1, commi 36 e 37, della L. 76/2016, di disabile in situazione di gravità;
  3. figli che prestano assistenza al genitore disabile in situazione di gravità;
  4. fratelli e sorelle non conviventi del soggetto disabile in situazione di gravità, alle
    stesse condizioni previste al precedente punto 1 per i fratelli e le sorelle conviventi (ossia qualora entrambi i genitori siano impossibilitati a provvedere all’assistenza del figlio in situazione di gravità perché affetti da patologie invalidanti o abbiano compiuto i sessantacinque anni di età).

Punto V) “Personale trasferito d’ufficio negli ultimi otto anni richiedente il rientro nel comune di precedente titolarità” (nel CCNI 25/28 l’arco temporale dovrebbe essere non di otto ma di dieci anni)

– VI Personale coniuge di militare o di categoria equiparata

– VII Personale che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali

– VIII Personale che riprende servizio al termine dell’aspettativa sindacale di cui al CCNQ sottoscritto il 4/12/2017

Passaggi di cattedra

In vista del quesito cui risponderemo di seguito ricordiamo che i passaggi di cattedra si svolgono nella terza e ultima fase della mobilità, come leggiamo anche nell’Allegato 1 al CCNI “Ordine delle operazioni nei trasferimenti e nei passaggi del personale docente ed educativo” – dov’è indicata la sequenza delle varie operazioni che si effettuano all’interno di ciascuna fase.

Nello specifico il passaggio in esame, ossia quello all’interno del comune o meglio della provincia (per i docenti che non fruiscono della precedenza di cui al punto I sopra riportato, che non provengono da classi di concorso soppresse ovvero che, nell’a.s. precedente a quello cui sono riferite le operazioni di mobilità, non sono utilizzati in classe di concorso diversa da quella di titolarità), è l’operazione contrassegnata dalla lettera g):

g) passaggi di cattedra dei docenti titolari in provincia che non usufruiscono di alcuna precedenza …

Dunque, è la settima operazione della terza fase.

Quesito

Così chiede una nostra lettrice:

Sono una docente che vorrebbe ottenere il passaggio di cattedra (dalla A012 alla A011). Volevo chiedere, se nel meccanismo della mobilità, il passaggio di cattedra all’interno dello stesso comune è un movimento che avviene prima, come per il trasferimento oppure no.

No, il passaggio di cattedra non avviene prima come nel caso dei trasferimenti all’interno dello stesso comune, ma si colloca nell’ambito della terza fase e, nel caso di passaggio all’interno della provincia (non si fa distinzione tra provinciale comunale) è il settimo movimento della medesima. Ricordiamo, inoltre, che, mentre i movimenti delle prime due fasi avvengono sul 100% dei posti disponibili, quelli della terza fase (trasferimenti interprovinciali e passaggi di ruolo/cattedra) si svolgono sul 50% dei posti residuati al termine delle citate prime due fasi. Tale 50% viene altresì  suddiviso fra trasferimenti interprovinciali (25%) e passaggi di ruolo/cattedra (25%).

Le risposte ai quesiti

È possibile inviare un quesito all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali).

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