Mobilità 25/26: servizio durante anno prova docenti straordinario bis è pre-ruolo ma consente di presentare domanda. No servizi nelle Università

Le domande di mobilità per l’a.s. 2025/26 si possono presentare sino al prossimo 25 marzo 2025 e i nostri lettori si pongono diversi dubbi in merito alla compilazione delle istanza. Rispondiamo ad alcuni quesiti.
Quesiti
D1. Sono un’insegnante di ruolo presso una scuola secondaria di I grado. Ho passato il concorso straordinario bis ex. art 59 per la classe A028. Quest’anno vorrei chiedere il trasferimento un’altra provincia. Vorrei chiedere come inserire l’anno di prova (2022/23 contratto determinato) nell’allegato D. Va inserito come anno di ruolo? Resto in attesa di un gentile riscontro.
R2. I docenti individuati da concorso straordinario bis, assunti a tempo determinato con nomina finalizzato al ruolo, sono assunti a tempo indeterminato dopo lo svolgimento dell’anno di prova e del previsto percorso universitario. L’immissione in ruolo avviene con decorrenza giuridica ed economica coincidente con l’anno scolastico successivo a quello di assunzione a tempo determinato. In pratica, non hanno la retroattività giuridica della nomina, come invece gli assunti GPS. Così leggiamo nel DM n. 108/22, che ha disciplinato le assunzioni in esame (da straordinario bis):
A seguito del superamento della prova che conclude il percorso di formazione di cui all’articolo 18 nonché del superamento del percorso annuale di formazione iniziale e prova, il docente è assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo, con decorrenza giuridica ed economica dal 1° settembre 2023 …
Pertanto, l’anno a tempo determinato, ossia il 22/23, non può essere considerato di ruolo ma a tempo determinato, ossia come pre-ruolo e come tale va inserito nell’allegato D (precisiamo che alcuni docenti sono stati assenti a tempo determinato nel 23/24 e possono partecipare alla mobilità, solo se rientranti in una delle previste deroghe).
D2. Buongiorno, avrei bisogno di alcuni chiarimenti, per cortesia, perché non sono certa di poter chiedere trasferimento e con che modalità:
– sono vincitrice concorso straordinario bis e ho fatto anno di prova nel 22/23. Ho firmato contratto a t.i. a settembre 2023. Posso fare domanda?
– se posso fare domanda, l’anno di prova va inserito in pre-ruolo o ruolo?
– l’anno in corso non viene conteggiato, ma va comunque inserito?
– ho un figlio minore di 16 anni. Mi conviene fare direttamente domanda di ricongiungimento a lui?
I docenti assunti a T.D. da concorso straordinario bis nel 2022/23, come si evince dal quesito sopra riportato, possono presentare istanza di mobilità, in quanto il 2024/25 è l’ultimo dei tre previsti anni di vincolo neoassunti di cui all’art. 399/3 del D.lgs. 297/94 e all’art. 13/5 del D.lgs. 59/2017, vincolo cui gli stessi sono sottoposti. Questo perché, come leggiamo nel CCNI 25/28, nei tre anni di vincolo va computato anche l’a.s. a tempo determinato (quindi il 2022/23), durante il quale è stato svolto l’anno di prova: – l’anno di servizio svolto, per disposizione di legge, con contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo dai docenti assunti a tempo indeterminato dopo il superamento del periodo di formazione e prova;
Pertanto, il vincolo è assolto negli anni scolastici 2022/23, 2023/24 e 2024/25 e gli interessati possono presentare domanda per il 25/26.
La nostra lettrice, pertanto, non deve ricorrere alla deroga per il figlio minore di 16 anni, per cui non serve il ricongiungimento al medesimo. Deve chiedere invece il ricongiungimento al marito e avere i 6 punti per il relativo comune di residenza (tabella A – sezione A-2 – punto A).
L’anno, in cui ha svolto il periodo di prova, è da inserire nel pre-ruolo (vedi risposta quesito precedente), mentre l’anno in corso non si valuta, come si legge nella premessa alle note della tabella A:
Ai fini dell’attribuzione del punteggio per le domande di trasferimento, per le domande di passaggio di ruolo e per l’individuazione del perdente posto si precisa quanto segue:
– nell’anzianità di servizio non si tiene conto dell’anno scolastico in corso;
…
D3. Prima di essere immessa in ruolo, ho prestato due anni di insegnamento a contratto presso l’Università, in qualità di docente incaricato. Come si valuta nella mobilità e nelle graduatorie interne?
R3. Per tale servizio non previsto alcun punteggio.
Per completezza ricordiamo le date relative alla mobilità 25/26, nonché chi può o meno presentare domanda.
Mobilità 25/26
Le domande di mobilità del personale docente si possono presentare, tramite Istanze Online, nel periodo compreso tra il 7 e il 25 marzo 2025.
Gli adempimenti di competenza degli uffici periferici del Ministero saranno chiusi entro il 30 aprile 2025.
Gli esiti della mobilità saranno pubblicati il 23 maggio 2025.
Possono presentare domanda:
- se rientranti in una delle deroghe di cui al CCNL 19/21 o se fruitori di una delle precedenze dell’art.13 del CCNI, i docenti neoassunti a.s. 2024/25 nonché quelli assunti nell’a.s. 2023/24 anche se, in virtù di una delle deroghe succitate (recepite lo scorso anno tramite l’Accordo MIM-OOSS del 21/02/2024), abbiano ottenuto per l’a.s. 24/25 il trasferimento in una delle scuole indicate puntualmente nella domanda (quindi con codice scuola). Precisiamo che i neoassunti 2024/25 e tutti gli altri docenti che non hanno ancora superato l’anno di prova non possono presentare istanza di passaggio di ruolo e/o cattedra;
- se rientranti in una delle suddette deroghe o se fruitori di una delle precedenze dell’art.13 del CCNI, i docenti assunti nell’a.s. 2022/23 e precedenti, che abbiano ottenuto un movimento per l’a.s. 2024/25 (o 2023/24) in una delle scuole indicate puntualmente nella domanda (quindi con codice scuola). Precisiamo che chi non ha ancora superato l’anno di prova non può presentare domanda di passaggio di ruolo e/o cattedra;
- senza rientrare in nessuna delle suddette deroghe e senza fruire di precedenza, i docenti assunti nell’a.s. 2022/23, che non abbiano ancora ottenuto alcun movimento (trasferimento o passaggio) ovvero che l’abbiano ottenuto anche per l’a.s. 2024/25 (o 2023/24) in una delle preferenze sintetiche (comune, distretto, provincia) espresse nella domanda. Precisiamo che chi non ha ancora superato l’anno di prova non può presentare domanda di passaggio di ruolo e/o cattedra;
- senza rientrare in nessuna delle suddette deroghe e senza fruire di precedenza, i docenti assunti nell’a.s. 2021/22 e precedenti che, pur avendo ottenuto un movimento per l’a.s. 2022/23 in una delle scuole indicate puntualmente nella domanda (con codice scuola) e quindi soggetti al vincolo triennale, lo hanno ormai superato (il vincolo infatti riguarderebbe gli a.s. 22/23, 23/24 e 24/25, pertanto possono presentare domanda nel corso del corrente a.s. per l’a.s. 25/26). Precisiamo che chi non ha ancora superato l’anno di prova non può presentare domanda di passaggio di ruolo e/o cattedra.
Non possono presentare domanda né di trasferimento né di passaggio, se non rientranti in nessuna delle suddette deroghe:
- i neoassunti a.s. 2024/25;
- i docenti assunti nell’a.s. 2023/24;
- i docenti assunti nell’a.s. 2022/23 e precedenti, che abbiano ottenuto un movimento; per l’a.s. 2024/25 (o 23/24) in una delle scuole indicate puntualmente nella domanda.
Le risposte ai quesiti
È possibile inviare un quesito all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali).
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