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Mobilità 25/26: quando si può esprimere la scuola di titolarità. Sì anche nei passaggi di cattedra se non si è vincolati

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Nella domande di passaggio si può sempre esprimere la scuola in cui si è titolari, diversamente che nei trasferimenti. Quando di può esprimere e quando no la scuola di titolarità.

Passaggi: requisiti

Passaggi cattedra

Il passaggio di cattedra è un movimento che si richiede nell’ambito del medesimo ruolo, ossia tra classi di concorso della secondaria di primo grado oppure tra classi di concorso della secondaria di secondo grado. Per richiedere tale movimento, i requisiti richiesti sono i seguenti:

  • superamento dell’anno di prova al momento della presentazione della domanda;
  • abilitazione specifica per la classe di concorso richiesta.

Dal corrente anno scolastico, ricordiamolo, ha fatto il suo debutto il passaggio di cattedra nell’ambito della scuola primaria. Tale passaggio riguarda la richiesta di passaggio dai posti comune/lingua/sostegno verso l’insegnamento di educazione motoria e viceversa. Questi, oltre al superamento dell’anno di prova al momento della presentazione della domanda, i requisiti richiesti:

  • dai posti comuni/lingua/sostegno verso i posti di educazione motoria è richiesta l’abilitazione specifica (per il predetto insegnamento) conseguita a seguito di superamento del relativo concorso ordinario;
  • dai posti di educazione motoria verso i posti comuni è richiesta l’abilitazione specifica per la scuola primaria;
  • dai posti di educazione motoria verso i posti lingua sono richiesti l’abilitazione specifica per la scuola primaria più uno dei previsti titoli per l’insegnamento della lingua inglese;
  • dai posti di educazione motoria verso i posti sostegno sono richiesti l’abilitazione specifica per la scuola primaria più il titolo di specializzazione.

Passaggi ruolo

Il passaggio di ruolo, diversamente da quello di cattedra, è un movimento tra gradi di istruzione diversi (da scuola dell’infanzia a primaria e viceversa, da scuola primaria a scuola secondaria …), per richiedere il quale i requisiti sono:

A. passaggio ruolo posto comune:

  1. superamento dell’anno di prova nel ruolo di attuale titolarità al momento della presentazione della domanda;
  2. possesso della specifica abilitazione per il passaggio al ruolo richiesto (nel caso della secondaria dell’abilitazione relativa alla classe di concorso richiesta o comunque di appartenenza);

B. passaggio ruolo posto di sostegno:

  1. superamento dell’anno di prova nel ruolo di attuale titolarità al momento della presentazione della domanda;
  2. specializzazione su sostegno per il grado richiesto.

Da evidenziare la novità relativa al passaggio di ruolo su sostegno, per il quale non è più prevista l’abilitazione specifica per il grado richiesto.

Scuola di titolarità

Nel caso dei movimenti sopra illustrati è possibile sempre esprimere tra le preferenze anche la sede (scuola) di titolarità. Nel caso dei trasferimenti, invece, la scuola di titolarità si può chiedere solo in determinati casi, ossia nel solo caso in cui chiedo una diversa tipologia di posto rispetto a quella di titolarità.

Nello specifico, la scuola di titolarità:

– NON si può esprimere, nelle domande di trasferimento, per la medesima tipologia di posto di titolarità;

– SI può, invece, esprimere nei seguenti casi:

  • trasferimento da posto comune a posto di sostegno e viceversa;
  • trasferimento da posto comune a posto di lingua e viceversa (nella scuola primaria);
  • passaggio di cattedra nella scuola primaria dai posti comune/lingua/sostegno a posto di ed. motoria e viceversa;
  • passaggio di cattedra nella scuola secondaria di primo grado;
  • passaggio di cattedra nella scuola secondaria di secondo grado;
  • passaggio ruolo nell’ambito di un istituto comprensivo: ad esempio, docente che dalla primaria chiede il passaggio di ruolo nella secondaria di primo grado e viceversa.

Quesito

Insegno dal 2002, di ruolo dal 2007 (A011) febbraio 2024 chiedo mobilità provinciale ottenuta a maggio 2024 (su scuola richiesta puntualmente) posso chiedere passaggio di cattedra su A013 nella stessa scuola sempre puntualmente ora a febbraio 2025 ?

Essendo stata soddisfatta nel movimento con preferenza puntuale di sede, la nostra lettrice non può presentare domanda di mobilità per tre anni scolastici (ai sensi dell’art. 2/2 dell’Ipotesi di CCNI 25/28), a meno che non sia in soprannumero o esubero ovvero non rientri in una delle deroghe di cui al CCNL 19/21, come recepite nell’Ipotesi di CCNI 2025/28. Ecco le deroghe:

  • a) genitori di figlio minore di anni sedici, ossia che compie i 16 anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si presenta l’istanza di mobilità; nel caso di genitori adottivi ed affidatari, qualunque sia l’età del minore, entro sedici anni dall’ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età;
  • b) coloro che si trovano nelle condizioni di cui agli articoli 21 e 33, commi 3, 5 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
  • c) coloro che fruiscono dei riposi e permessi previsti dall’art. 42 del decreto legislativo 151/2001 che rivestono la qualità di:

1) coniuge, parte di un’unione civile o convivente di fatto di cui all’art. 1, commi 36 e 37 della  legge 20 maggio 2016, n. 76 convivente di soggetto con disabilità grave;

2) padre o madre anche adottivi o affidatari in caso di decesso, mancanza o in presenza di

patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 1);

3) uno dei figli conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 2);

4) uno dei fratelli o delle sorelle conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 3);

5) parente o affine entro il terzo grado convivente in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 4).

  • d) il coniuge o figlio di soggetto mutilato o invalido civile di cui all’art.2, commi 2 e 3, della legge 30 marzo 1971, n.118;
  • e) figli di genitore ultrasessantacinquenne, ossia che compia i 65 anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si presenta l’istanza di mobilità.

Solo se rientra in una delle citate deroghe, la lettrice potrà presentare domanda ed esprimere, come detto sopra, la scuola di titolarità, trattandosi di passaggio di cattedra. Se non rientrante in nessuna delle deroghe, la lettrice potrà presentare domanda nel corso dell’a.s. 2026/27 per l’a.s. 27/28.

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Le risposte ai quesiti

È possibile inviare un quesito all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali).

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