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Mobilità 25/26: precedenza per assistenza e giorni di permesso, bonus 10 punti e condizioni. Risposte ai quesiti

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Mobilità 2025/26: condizioni per fruire della precedenza per assistenza a soggetto con grave disabilità e punteggio aggiuntivo 10 punti. Rispondiamo a due quesiti posti in merito in redazione, ricordando poi tutte le date importanti relative ai movimenti per il prossimo anno scolastico.

Precedenza per assistenza

D. Gent.ma Lalla, ti invio il seguente quesito: in tema di trasferimento provinciale, per coloro che hanno precedenze ai sensi dell’O.M. 2025 anche non personali, ma ad esempio genitori, figli sorelle etc era sufficiente presentare semplicemente la dichiarazione con annessa documentazione o è necessario dimostrare di aver usufruito dei 3 giorni, ai fini del riconoscimento del beneficio? Ti ringrazio.

R. La precedenza  in esame è quella di cui al punto IV dell’art. 13/1 del CCNI 25/28, spettante – nell’ordine – ai seguenti soggetti:

  1. genitori che assistono il figlio con disabilità o chi, individuato dall’autorità giudiziaria competente, esercita legale tutela del disabile in situazione di gravità. Qualora entrambi i genitori siano impossibilitati a provvedere all’assistenza del figlio in situazione di gravità, perché affetti da patologie invalidanti o abbiano compiuto i sessantacinque anni di età (opzione quest’ultima non prevista nel precedente CCNI), è riconosciuta la precedenza, alla stregua della scomparsa di entrambi i genitori, ai fratelli o alle sorelle in grado di prestare assistenza, conviventi con il medesimo;
  2. coniuge, parte dell’unione civile, convivente di fatto, ai sensi dell’art. 1, commi 36 e 37, della L. 76/2016, di disabile in situazione di gravità;
  3. figli che prestano assistenza al genitore disabile in situazione di gravità;
  4. fratelli e sorelle non conviventi del soggetto disabile in situazione di gravità, alle stesse condizioni previste al precedente punto 1 per i fratelli e le sorelle conviventi (ossia qualora entrambi i genitori siano impossibilitati a provvedere all’assistenza del figlio in situazione di gravità perché affetti da patologie invalidanti o abbiano compiuto i sessantacinque anni di età).

I docenti rientranti nella categorie di cui ai punti 3 e 4 sopra riportati, fruiscono della precedenza a condizione di documentare il diritto a fruire dei giorni di permesso retribuito mensile per l’assistenza (art. 33/3 L. 104/92) o del congedo straordinario (art. 42/5 D.lgs. 151/01), come leggiamo nel succitato CCNI e nell’OM 36/23:

CCNI 25/28: La precedenza viene riconosciuta ai soggetti di cui alle precedenti lettere C) e D) a condizione che
abbiano prodotto la documentazione attestante il diritto a fruire nell’anno scolastico in cui si presenta la domanda di mobilità, dei giorni di permesso retribuito mensile per l’assistenza di cui all’art. 33, comma 3, della L. 104/1992 ovvero del congedo straordinario ai sensi dell’art. 42 comma 5 del decreto legislativo 151/2001.

OM 36/23: In merito alla documentazione del rapporto di parentela e dell’assistenza … devono documentare i
seguenti status e condizioni secondo le modalità indicate di seguito: … iii. il diritto a fruire, nell’anno scolastico in cui si presenta la domanda di mobilità, dei giorni di permesso retribuito mensile per l’assistenza di cui all’articolo 33, comma 3, della L. 104/1992 ovvero del congedo straordinario ai sensi dell’articolo 42 comma 5 del decreto legislativo 151/2001, deve essere documentato mediante la produzione della richiesta dei suddetti beneficiSi precisa che la presentazione della documentazione di cui ai precedenti punti ii. e iii. è prevista esclusivamente nei casi di assistenza al genitore o ai fratelli/sorelle non conviventi. 

Come si può notare, né il CCNI né l’OM dispongono che i giorni debbano essere stati fruiti ma prevedono solo che l’interessato debba aver prodotto a scuola la documentazione per fruirne. Nell’OM, inoltre, si specifica che il diritto a fruire dei giorni in esame va documentato con la produzione della richiesta. La presentazione di tale documentazione, evidenziamolo, riguarda soltanto i figli che assistono il genitore con grave disabilità e i fratelli/sorelle non conviventi che assistono il fratello/sorella con grave disabilità. I genitori o chi esercita tutela legale nonché i fratelli/sorelle conviventi e il coniuge di soggetto con grave disabilità non devono invece documentare nulla in merito al diritto a fruire dei giorni di permesso in esame.

In definitiva, nei casi sopra riportati è previsto solo che si attesti di aver prodotto a scuola la documentazione per fruire dei giorni in parola e non è richiesto che si dimostri di averne fruito.

Bonus 10 punti

D. Vorrei sapere se per l’O.M.36/2025 permane per l’attribuzione del punteggio il bonus 10 punti per non aver presentato domanda di mobilità per l’ a.s.2000/2001 e fino all’a.s. 2007/2008, oppure è stato eliminato? Grazie.

R. No, il CCNI 2025/28 non ha eliminato il punteggio aggiuntivo di 10 punti che, nel caso in cui spetta, deve essere ancora attribuito.

Ricordiamo che il punteggio aggiuntivo di 10 punti :

  • è assegnato se non si è presentata domanda di trasferimento volontario o di passaggio in ambito provinciale per tre anni scolastici, nel periodo compreso tra il 2000/01 e il 2007/08. Affinché tale condizione si realizzi, l’interessato deve aver prestato servizio nella stessa scuola per quattro anni consecutivi: quello di arrivo e i tre successivi in cui non si è presentata domanda. Così leggiamo nella nota 5 ter alla Tabella A: Le condizioni previste alla lett. D) delle Tabelle, si sono concretizzate se nel periodo indicato è stato prestato servizio nella stessa scuola, per non meno di 4 anni consecutivi … Dunque si parla di servizio nella stessa scuola per 4 anni consecutivi;
  • una volta acquisito, si perde nel solo caso in cui si ottenga – a seguito di domanda volontaria in ambito provinciale – il trasferimento, il passaggio o l’assegnazione provvisoria.

In presenza delle suddette condizioni il punteggio aggiuntivo di 10 punti va attribuito.

Date mobilità 25/26

  • presentazione domande: 7 -25 marzo 2025 
  • comunicazione dei posti disponibili al SIDI: 28 aprile 2025
  • comunicazione delle domande al SIDI: 30 aprile 2025
  • pubblicazione esiti: 23 maggio 2025

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Le risposte ai quesiti

È possibile inviare un quesito all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali).

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