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Mobilità 25/26: no esigenze famiglia nei trasferimenti comunali. Diverso il caso del trasferimento da sostegno a posto comune

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Le esigenze di famiglia non si valutano nella prima fase della mobilità, ossia nei trasferimenti tra scuole dello stesso comune.

Fasi mobilità

Le operazioni di trasferimento e passaggio di ruolo/cattedra si svolgono in tre distinte fasi:

  1. I fase: trasferimenti all’interno del comune;
  2. II fase: trasferimenti tra comuni della stessa provincia;
  3. III fase: mobilità territoriale interprovinciale e mobilità professionale.

Punteggio e precedenze

In ciascuna delle suddette fasi si svolgono varie tipologie di movimento (o meglio operazioni) secondo un preciso ordine, indicato nell’Allegato 1 – “Ordine delle operazioni nei trasferimenti e nei passaggi del personale docente ed educativo” – all’Ipotesi di CCNI 2025/28.

In ciascuna fase, le operazioni sono effettuate tenendo conto di precedenze e punteggi di ciascuno degli interessati, ossia i docenti si “muovono” in base a precedenze e punteggi, che determinano quindi l’ordine di graduatoria. A parità di precedenza e punteggio prevale la maggiore anzianità anagrafica.

Precedenze

I docenti che fruiscono di precedenza, come sappiamo, precedono i colleghi indipendentemente dal punteggio posseduto. Al riguardo ricordiamo che: le precedenze sono raggruppate per categoria e inserite nelle operazioni di mobilità secondo il previsto ordine di priorità (chi fruisce della precedenza superiore non può essere superato da chi fruisce di una precedenza inferiore); le precedenze si applicano nei soli trasferimenti, eccetto quella di cui al punto I) che vige anche nei passaggi di ruolo/cattedra.

Queste, nell’ordine, le precedenze di cui all’art. 13/1 dell’Ipotesi di CCNI 2025/28:

– Punto I) “Disabilità e gravi motivi di salute”:

  1. personale non vedente
  2. personale emodializzato

 Punto II) “Personale trasferito d’ufficio negli ultimi dieci anni richiedente il rientro nella scuola o istituto di precedente titolarità”

– Punto III) “Personale con disabilità e personale che ha bisogno di particolari cure continuative”, nell’ordine:

  1. disabili di cui all’art. 21 della L. n. 104/92, richiamato dall’art. 601 del D.lgs. n. 297/94, con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella “A” annessa alla L. 648/1950;
  2. personale (non necessariamente disabile) che ha bisogno per gravi patologie di particolari cure a carattere continuativo (ad esempio chemioterapia);
  3. personale appartenente alle categorie previste dall’art. 33, comma 6, della L. n. 104/92, richiamato dall’art. 601 del D.lgs. n. 297/94.

 Punto IV) “Assistenza al coniuge, al figlio con disabilità; assistenza da parte del figlio al genitore con disabilità; assistenza da parte di chi esercita la tutela legale”, nell’ordine:

  1. genitori che assistono il figlio con disabilità o chi, individuato dall’autorità
    giudiziaria competente, esercita legale tutela del disabile in situazione di gravità. Qualora entrambi i genitori siano impossibilitati a provvedere all’assistenza del figlio in situazione di gravità, perché affetti da patologie invalidanti o abbiano compiuto i sessantacinque anni di età (opzione quest’ultima non prevista nel precedente CCNI), è riconosciuta la precedenza, alla stregua della scomparsa di entrambi i genitori, ai fratelli o alle sorelle in grado di prestare assistenza, conviventi con il medesimo;
  2. coniuge, parte dell’unione civile, convivente di fatto, ai sensi dell’art. 1, commi 36 e 37, della L. 76/2016, di disabile in situazione di gravità;
  3. figli che prestano assistenza al genitore disabile in situazione di gravità;
  4. fratelli e sorelle non conviventi del soggetto disabile in situazione di gravità, alle
    stesse condizioni previste al precedente punto 1 per i fratelli e le sorelle conviventi (ossia qualora entrambi i genitori siano impossibilitati a provvedere all’assistenza del figlio in situazione di gravità perché affetti da patologie invalidanti o abbiano compiuto i sessantacinque anni di età).

 Punto V) “Personale trasferito d’ufficio negli ultimi dieci anni richiedente il rientro nel comune di precedente titolarità”

– VI Personale coniuge di militare o di categoria equiparata

– VII Personale che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali

– VIII Personale che riprende servizio al termine dell’aspettativa sindacale di cui al CCNQ sottoscritto il 4/12/2017

Punteggi

Quanto ai punteggi con cui si partecipa alle operazioni di mobilità, sono indicati nelle tabelle allegate all’Ipotesi di CCNI 25/28:

  • Tabella A per i trasferimenti a domanda e d’ufficio
  • Tabella B per i passaggi di ruolo e di cattedra

Nella mobilità:

territoriale, ossia nei trasferimenti, i punteggi discendono all’anzianità di servizio, dalle esigenze di famiglia e dai titoli generali, per cui la Tabella A è costituita da tre sezioni:

  • sezione A1 “Anzianità di servizio
  • sezione A2 “Esigenze di famiglia
  • sezione A3 “Titoli generali

professionale, ossia nei passaggi di ruolo e di cattedra, i punteggi derivano dall’anzianità di servizio e dai titoli generali (non sono previste esigenze di famiglia), per cui la Tabella B è costituita da due sole sezioni:

  • sezione B1 “Anzianità di servizio
  • sezione  B2 “Titoli generali

Trasferimenti comunali

Così leggiamo nel summenzionato Allegato 1 – Ordine delle operazioni nei trasferimenti e nei passaggi del personale docente ed educativo” – paragrafo “Effettuazione della prima fase“, punto 2.:

Per ciascuna delle operazioni l’ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna
preferenza, sulla base dei soli elementi di cui alle sezioni A1 e A3 della Tabella A di valutazione dei titoli, allegata al presente contratto…

Dunque, nella prima faseTrasferimenti all’interno del comune“, ossia tra scuole dello stesso comune, l’ordine di graduatoria dei docenti partecipanti ai movimenti è determinato dalle sole sezioni A1 e A3 della tabella A, quindi:

  • si valutano tutte le voci dell’anzianità di servizio e dei titoli generali
  • non si valutano le esigenze di famiglia (nessuna delle voci)

Quesito 1

Sono docente di sostegno di ruolo in una scuola nel mio comune di residenza dove vivo insieme a mia madre (anche lei qui residente e con più di 65 anni). Voglio fare domanda di trasferimento da sostegno a posto comune nella stessa scuola di titolarità. Mi spetta il punteggio aggiuntivo per ricongiungimento al genitore in questo caso specifico?

Il movimento della lettrice, pur essendo comunale (addirittura nella stessa scuola), rientra nella seconda fase. Infatti, il trasferimento da posto di sostegno a posto comune, anche nello stesso comune, avviene nella seconda fase della mobilità (quella tra comuni della provincia), come leggiamo nel suddetto Allegato 1 – “Ordine delle operazioni nei trasferimenti e nei passaggi del personale docente ed educativo” – paragrafo “Effettuazione della seconda fase fase“:

La seconda fase del movimento concerne i trasferimenti da un comune all’altro della provincia
nei confronti dei docenti titolari nella provincia medesima … Nell’ambito di questa fase
l’ordine delle operazioni dei movimenti è il seguente …

In questa fase l’ordine delle operazioni dei movimenti sarà il seguente:

H-ter) trasferimento a domanda nella provincia di titolarità da posto sostegno a posto comune dei docenti senza precedenza anche se il trasferimento è per scuole dello stesso comune.

Pertanto, rientrando nella seconda fase, per il movimento in esame le esigenze di famiglia si considerano, come leggiamo anche nel punto 2. del medesimo paragrafo “Effettuazione della seconda fase fase“:

2. Nell’ambito di ciascuna delle operazioni i trasferimenti possibili vengono disposti secondo
l’ordine di graduatoria. L’ordine di graduatoria è determinato sulla base di tutti gli elementi indicati nelle tabelle di valutazione dei titoli … 

La lettrice, precisiamolo, potrà fruire dei 6 punti per rincongiumento al genitore, solo se rientra nel caso di docenti senza coniuge o separati giudizialmente o consensualmente con atto omologato dal tribunale. Viceversa, non potrà fruirne.

Per completezza, ricordiamo che i trasferimenti da sostegno a posto comune in ambito provinciale sono effettuati per il solo a.s. 2025/26 sul 100% dei posti disponibili, mentre negli altri due ani di vigenza del contratto saranno effettuati: sul 75% dei posti disponibili nel 2026/27; sul 50% dei posti disponibili nel 2027/28. Approfondisci 

Quesito 2

Nella domanda di trasferimento volontario, nell’ambito del comune di titolarità, vengono calcolate le esigenze personali? Sono titolare in una scuola e voglio trasferirmi in un’altra scuola dello stesso comune: valgono tutte le esigenze personali?

No, nella prima fase della mobilità, ossia trasferimenti tra scuole dello stesso comune, le esigenze di famiglia non sono considerate, nessuna delle voci presenti nella sezione A2 della Tabella A. Diverso il caso sopra illustrato riguardante il trasferimento da posto di sostegno a posto comune.

Le risposte ai quesiti

È possibile inviare un quesito all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali).

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