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Mobilità 25/26: neoassunti con nomina giuridica e 104 per genitore. Domanda anche interprovinciale e con precedenza a determinate condizioni

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I docenti assunti in ruolo dopo il 31 agosto, da graduatorie pubblicate entro la medesima data, hanno ottenuto la provincia di titolarità, mentre la scuola la otterranno presentando domanda di trasferimento nella provincia di titolarità. Domanda interprovinciale solo se rientranti in una delle previste deroghe.

Nomina giuridica

Nel corrente anno scolastico, oltre alle duplici immissioni in ruolo entro il 31/0824 ed entro il 31/12/24, si sono svolte  duplici assunzioni con nomina giuridica 1° settembre 2024 ed economica 1° settembre 2025. Ecco quali:

  1. assunzioni per surroga da graduatorie pubblicate entro il 31/08 ma effettuate dopo tale data, a seguito di rinunce. I docenti così individuati, ai sensi del DL 255/2001 e secondo le indicazioni di cui alle annuali istruzioni operative relative alle immissioni in ruolo, hanno avuto assegnata la sola provincia di titolarità e otterranno la sede (scuola) presentando domanda di mobilità per l’a.s. 2025/26;
  2. assunzioni per surroga sui posti dei rinunciatari assunti entro il 31/12 (questi ultimi sono stati assunti da graduatorie pubblicate dopo il 31/08 ed entro il 10/12), inizialmente non previste ma poi permesse dal MIM, come indicato dall’USR Sardegna che ha pubblicato in merito un’apposita nota. Anche in tal caso, i docenti interessati hanno avuto assegnata la sola provincia di titolarità e otterranno la sede (scuola) presentando domanda di mobilità per l’a.s. 2025/26 [nella medesima nota, ricordiamolo, sono state fornite indicazioni anche in merito ai docenti assunti sempre in surroga ma non abilitati (della scuola secondaria), la cui nomina ha decorrenza giuridica ed economica 01/09/2025, i quali hanno avuto assegnata la sola provincia di titolarità e avranno assegnata la sede (scuola) dall’ATP competente, al termine delle operazioni di mobilità e prima delle nomine in ruolo per l’a.s. 2025/26].

Sede

I docenti di cui sopra, dunque, devono presentare domanda di mobilità per l’a.s. 2025/26, al fine di ottenere la scuola di titolarità.

Essendo soggetti al vincolo di permanenza triennale nella scuola di assunzione, di cui all’art. 399/3 del D.lgs. 297/94 e all’art. 13/5 del D.lgs. 59/17, gli interessati possono presentare domanda di trasferimento nella sola provincia di assunzione. Infatti, in tal caso, la presentazione della domanda è una necessità, in quanto ai docenti in esame va assegnata una sede (scuola). Così leggiamo nell’art. 2/5 dell’Ipotesi di CCNI 25/28:

I docenti ancora in attesa di titolarità definitiva nella provincia … sono tenuti a presentare domanda di trasferimento … In caso di mancata presentazione della domanda i docenti di cui al presente comma sono sottoposti, previa individuazione da parte del competente ufficio territoriale, alla mobilità d’ufficio, con punti zero, e si considera come partenza il primo comune della provincia di titolarità secondo l’ordine dei Bollettini

In caso non si presenti domanda, si viene trasferiti d’ufficio a punteggio zero, a partire dal  primo comune della provincia di titolarità secondo l’ordine dei Bollettini.

La domanda, ribadiamo, va presentata nella provincia di titolarità.

Deroghe

I docenti suddetti, ossia con nomina giuridica che devono presentare domanda provinciale per la sede di titolarità, potrebbero presentarla anche in provincia/e diversa/e da quella di titolarità, se rientranti in una delle deroghe di cui al CCNL 19/21, come recepite dall’Ipotesi di CCNI 25/28 dove leggiamo:

Considerato quanto previsto dal l’art. 34, comma 8, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 18 gennaio 2024, ai docenti che rientrano nelle fattispecie di cui ai precedenti commi 2, 3 e 4, è comunque garantita la partecipazione alle procedure di mobilità, purché rientrino nelle seguenti categorie:
a) genitori di figlio minore di anni sedici, ossia che compie i 16 anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si presenta l’istanza di mobilità; nel caso di genitori adottivi ed affidatari, qualunque sia l’età del minore, entro sedici anni dall’ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età;
b) coloro che si trovano nelle condizioni di cui agli articoli 21 e 33, commi 3, 5 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
c) coloro che fruiscono dei riposi e permessi previsti dall’art. 42 del decreto legislativo 151/2001 che rivestono la qualità di:

1) coniuge, parte di un’unione civile o convivente di fatto di cui all’art. 1, commi 36 e 37 della legge 20 maggio 2016, n. 76 convivente di soggetto con disabilità grave;
2) padre o madre anche adottivi o affidatari in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 1);
3) uno dei figli conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 2);
4) uno dei fratelli o delle sorelle conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 3);
5) parente o affine entro il terzo grado convivente in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 4).

d) il coniuge o figlio di soggetto mutilato o invalido civile di cui all’art.2, commi 2 e 3, della legge 30 marzo 1971, n.118;
e) figli di genitore ultrasessantacinquenne, ossia che compia i 65 anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si presenta l’istanza di mobilità.

Per la fruizione della deroga, l’interessato deve:

  1. allegare alla domanda la dichiarazione (redatta ai sensi del DPR 445/2000) attestante la deroga di cui fruisce. Nei casi di cui agli articoli 21 e 33, commi 3, 5 e 6, della L. 104/92 e di cui alla lettera d), è necessario allegare anche la documentazione comprovante la specifica situazione legittimante (a titolo esemplificativo, certificazioni relative all’invalidità e/o alla disabilità);
  2. allegare alla domanda la dichiarazione (redatta ai sensi del DPR 445/2000) attestante la residenza dell’assistito o della personale cui ricongiungersi, nella quale indicare anche la decorrenza dell’iscrizione anagrafica, che deve essere anteriore di almeno tre mesi alla data di pubblicazione dell’OM sulla mobilità;
  3. esprimere nell’istanza come prima preferenza il comune (o distretto sub comunale in caso di comuni con più distretti) del soggetto cui ricongiungersi o da assistere. Prima del predetto comune è possibile esprimere anche una o più scuole presenti in esso, fermo restando che l’espressione della preferenza sintetica comune è obbligatoria. In caso di disabilità personale, va indicata come prima preferenza il comune o distretto sub comunale di residenza dell’interessato stesso. Dopo il comune di residenza dell’assistito o della persona cui ricongiungersi o del proprio comune di residenza in caso di condizione di disabilità personale, evidenziamolo, è possibile esprimere preferenze relative altri comuni anche di province diverse.

Quesito

Ho superato tutte le prove del concorso (abilitante) stem 2022 risultando idoneo, sono stato individuato per gli scorrimenti GM22 (DD 252/2022) del 20 Dicembre 2024 e vengo assegnato alla provincia di Napoli. Nel documento in questione, vi sono due punti: 1) I docenti riportati in tabella allegata sono individuati quali destinatari di assegnazione di titolarità giuridica su provincia sulla rispettiva classe di concorso per l’a. s. 2024/2025.  2) La successiva procedura di assegnazione di sede sarà effettuata tramite operazioni di mobilità di Organico di Diritto a. s. 2025/2026. Ho un contratto su spezzone (13 Settembre al 30 Giugno) di 9 ore settimanali da GPS1 sulla stessa classe di concorso (A028) nella mia provincia di residenza dove vivo con mia madre che ha L.104 art.3 comma 3 (Salerno). Attualmente sto avviando l’iter per Percorso di formazione e prova docenti as 2024-2025 come dalla Nota 202382 del 26 novembre 2024. Ovviamente dovrò compilare la domanda di mobilità per l’a.s. 2024/2025, ma la mia domanda è: Sarà possibile dopo l’assegnazione della sede chiedere, tramite deroga al vincolo triennale per la 104, il trasferimento nella mia provincia di residenza (Salerno) senza mettere piede nella mia sede di titolarità (Napoli) (tenuto conto della firma del 27 gennaio 2025 dell’ipotesi del nuovissimo contratto sulla mobilità)? o dovrò necessariamente prendere servizio nella mia sede il 01/09/2025 e successivamente nella primavera 2026 chiedere trasferimento per la L.104?

Il nostro lettore potrà presentare direttamente domanda per la provincia di Salerno, indicando come prima preferenza il comune di residenza della madre, in quanto la legge 104/92 di quest’ultima gli permette di superare il vincolo (trattandosi di una delle previste deroghe); inoltre, se la condizione di disabilità è permanente, come richiesto dal contratto, fruirà anche della precedenza. Una delle novità dell’Ipotesi di CCNI 25/28, infatti, riguarda l’applicazione della precedenza per assistenza al genitore anche ai movimenti interprovinciali. Qui tutte le condizioni per fruire della precedenza 

In definitiva, il nostro lettore potrebbe anche non “mettere piedi” in una delle scuole della provincia di titolarità (Napoli), qualora ottenesse il trasferimento in provincia di Salerno con o senza precedenza. Consigliamo, comunque, di esprimere nella domanda, dopo le preferenze per la predetta provincia di Salerno (secondo quanto indicato sopra e nell’articolo linkato), anche quelle per la provincia di Napoli. Questo perché, qualora non venisse soddisfatto nel movimento interprovinciale, gli dovrà comunque essere assegnata una scuola di titolarità in provincia di Napoli e, indicando delle preferenze, avrebbe la possibilità di non essere trasferito d’ufficio.

Precisiamo, infine, che se il riconoscimento della legge 104/92 alla madre è successiva alla presentazione della domanda per il concorso, il nostro lettore non è soggetto al vincolo di permanenza triennale nella scuola di assunzione. In tal caso, potrebbe presentare domanda interprovinciale indipendentemente dalla deroga (con precedenza, se vi sono le condizioni). Il vincolo per i neoassunti, infatti, non si applica ai docenti soprannumerari o in esubero nonché ai beneficiari dell’art. 33, commi 5 e 6, della L. 104/92, limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle domande di partecipazione al relativo concorso o all’anno di iscrizione nelle GaE. Approfondisci vincolo

Novità incontro 27 febbraio

Quanto detto sopra si riferisce alle disposizioni di cui all’Ipotesi di CCNI 25/28, al netto delle precisazioni e interpretazioni cui si è giunti nel corso dell’incontro MIM-OOS del 27 febbraio u.s.

Una delle novità interpretative riguarda i docenti in attesa di sede definitiva, come quelli di cui sopra, i quali dovrebbe poter presentare domanda anche interprovinciale, indipendentemente dalle deroghe.

Leggi resoconto incontro del 27 febbraio 2025

Leggi anche: Mobilità 2025, docenti in attesa di sede definitiva possono presentare domanda anche interprovinciale. NOVITÁ

Le risposte ai quesiti

È possibile inviare un quesito all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali).

Mobilità docenti 2025, scarica testo del Contratto firmato: vincoli rimangono ma deroghe per figli fino a 16 anni e genitore over 65. Domande attese da metà febbraio

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