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Mobilità 25/26: il docente che ottiene trasferimento o passaggio, può chiedere poi assegnazione provvisoria?

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Il docente di ruolo che ottiene il trasferimento può poi presentare domanda di assegnazione provvisoria. L’eventuale vincolo riguarda la sola mobilità territoriale e professionale.

Mobilità docenti 2025, scarica testo del Contratto firmato: vincoli rimangono ma deroghe per figli fino a 16 anni e genitore over 65. Domande attese da metà febbraio

CCNI 2025/28

Il CCNI 2025/28, sottoscritto il 29 gennaio 2025, disciplina l’applicazione di:

  1. vincolo triennale legato alla preferenza in relazione alla quale si è soddisfatti nel movimento, vincolo di cui all’art. 58/2, lettera f), del DL n. 73/2021;
  2. vincolo triennale per i docenti neoassunti di cui al combinato disposto dell’art. 13/5 del D.lgs. n. 59/17, sostituito dall’art. 44/1, lettera g), del DL n. 36/2022, e dell’art. 399/3 del D.lgs. n. 297/94, come da ultimo sostituito dall’art. 5/20 del DL n. 44/2023;
  3. vincolo triennale per i docenti assunti da GPS I fascia sostegno di cui all’art. 5/10 del DL n. 44/2023 e all’art. 14/1, lettera c)- bis, del DL n. 19/2024 (che ha prorogato la predetta procedura straordinaria di assunzione da GPS I fascia sostegno, inizialmente prevista per il solo a.s. 23/24 e adesso prorogata sino al 31/12/2025).

Al riguardo, il nuovo CCNI non presenta novità rilevanti se non quella di aver recepito quanto stabilito già lo scorso anno con l’Accordo MIM-OOSS del 21 febbraio 2024, che ha uniformato il vincolo dovuto alla preferenza su cui si è soddisfatti nel movimento. Il predetto nuovo contratto ha reso, tra l’altro, maggiormente leggibile la disposizione in parola.

In vista del quesito cui risponderemo di seguito, focalizziamo la nostra attenzione proprio su tale vincolo.

Vincolo mobilità

Stando al CCNI 25/28 (art. 2/2), non può presentare domanda di trasferimento e passaggio di ruolo/cattedra, per il triennio successivo, il docente che ottiene, a seguito di istanza volontaria, il trasferimento o il passaggio di ruolo/cattedra in una delle preferenze di sede, ossia scuole, indicate puntualmente (quindi con codice scuola), nella domanda.

Il vincolo:

  • si applica in caso di trasferimento/passaggio sia comunale sia provinciale che interprovinciale;
  • non si applica ai docenti ai docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, anche se soddisfatti su una preferenza espressa, nonché ai beneficiari delle precedenze di cui all’art. 13 del CCNI, nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza medesima. Non si applica, naturalmente, nemmeno nel caso in cui si venga soddisfatti in una delle preferenze sintetiche (comune, distretto, provincia) espresse nella domanda.

Questo quanto previsto dal CCNI, che non fa riferimento alcuno alle assegnazioni provvisorie e alle utilizzazioni, ma prevede il vincolo solo per la mobilità territoriale (trasferimenti) e professionale (passaggi di ruolo/cattedra).

Quesito 1

Sono un insegnante alla scuola secondaria di secondo grado, classe di concorso A48, nella provincia di Milano. Sono di ruolo dal 2018 … quindi non soggetto a vincoli per la mobilità, vivo nel capoluogo lombardo con mia moglie e 2 bambini. La mia domanda è la seguente: se dovessi presentare domanda di mobilità territoriale a febbraio/marzo 2025 verso la provincia di Napoli e dovessero accettarmela, potrei eventualmente a luglio 2025 presentare assegnazione provvisoria verso la mia attuale scuola di titolarità di Milano, posticipando di fatto il mio trasferimento all’anno successivo? Lo chiedo perché eventualmente vorrei tutelarmi se a me dovessero accettare il trasferimento ed invece a mia moglie, anche lei docente, non dovesse riuscire ad ottenere trasferimento e quindi rimarrebbe qui a Milano con i bambini. Spero di essere riuscito ad esprimere il mio grande dubbio.

La risposta è positiva, anche nel caso in cui fosse soddisfatto in una delle scuole indicate puntualmente nella domanda e quindi soggetto al vincolo triennale succitato. Il vincolo legato alla preferenza, come detto, riguarda esclusivamente trasferimenti e passaggi e non anche le assegnazioni provvisorie (o le utilizzazioni). Pertanto, qualora ottenesse il trasferimento, il nostro lettore potrebbe comunque presentare domanda di assegnazione provvisoria per la provincia in cui è ubicata la sua ex scuola di titolarità, richiedendo anche la medesima. Ciò a condizione che la moglie, persona cui ricongiungersi, risieda (con relativa iscrizione anagrafica) nel comune di interesse (da indicare per primo nella domanda) da almeno tre mesi dalla ultima di presentazione delle domande.

[Diverso il discorso relativo ai neoassunti ]

Quesito 2

Sono un docente di scuola superiore classe di concorso B 16 specializzato e titolare sul sostegno.
Ho conseguito laurea, crediti e abilitazione per la classe di concorso A19 e con la mobilità 2025/2026 vorrei tentare il passaggio di cattedra; Volevo chiedere se in caso ottengo il passaggio sulla A19 posso successivamente chiedere utilizzo sul sostegno?

Come detto sopra, l’eventuale vincolo, qualora soddisfatto in una delle scuole indicate puntualmente nella domanda di passaggio, riguarda soltanto trasferimenti e passaggi. Pertanto, nulla vieta l’eventuale utilizzazione su sostegno che, stando al CCNI 19/22, si può presentare solo nella provincia di titolarità.

Per completezza precisiamo che, stando al CCNI mobilità:

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