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Mobilità 25/26 domanda perdente posto: preferenze provinciali e interprovinciali. Conseguenze trasferimento in altra provincia

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Il docente perdente posto, che esprime nella domanda preferenze interprovinciali prima di quelle provinciali, se viene soddisfatto nelle prime non può poi essere riassorbito nella scuola di titolarità.

Mobilità 2025/26, domande dei docenti dal 7 marzo, ATA dal 14 marzo. ORDINANZA e DATE UFFICIALI

Perdente posto: cosa può fare

Il docente perdente, come sappiamo, è individuato tramite graduatoria interna di istituto, redatta e pubblicata dal dirigente scolastico entro i 15 giorni successivi al termine ultimo di presentazione delle domande di mobilità, termine che sarà definito nell’OM che disciplinerà i movimenti per l’a.s. 2025/26.

Una volta individuato quale soprannumerario (perdente posto), l’interessato può non presentare domanda di trasferimento oppure presentare istanza, condizionata o meno. 

La domanda si presenta entro 5 giorni dalla comunicazione della condizione di soprannumerarietà (utilizzando il modulo pubblicato dal MIM e da inviare digitalmente, tramite posta elettronica).

Condizionando la domanda (domanda condizionata al permanere della situazione di soprannumerarietà), qualora nel corso dei movimenti si liberi un posto, il perdente posto è riassorbito nella scuola e non partecipa ai movimenti; non condizionandola, invece, partecipa comunque ai movimenti, a prescindere se nella scuola si liberi o meno il posto.

L’istanza di trasferimento:

  • si condiziona, rispondendo “NO” al quesito presente nel modulo domanda “Il docente soprannumerario intende comunque partecipare al movimento a domanda?”;
  • non si condiziona, rispondendo “SI” al predetto quesito.

Esiti e conseguenze

Se il perdente posto:

  • non presenta domanda, è trasferito d’ufficio e fruisce, per il decennio successivo, della precedenza per il rientro nella scuola di ex titolarità, prevista dall’art. 13, comma 1 – punto II, dell’Ipotesi di CCNI 2025/28. Mantiene, inoltre, il punteggio di continuità di servizio maturato;
  • presenta domanda condizionata e non è riassorbito, ottiene la titolarità in altra scuola (su una delle preferenze espresse nella domanda oppure d’ufficio in quanto non soddisfatto in nessuna delle citate preferenze) e fruisce, per il decennio successivo, della precedenza per il rientro nella scuola di ex titolarità, prevista dall’art. 13, comma 1 – punto II, dell’Ipotesi di CCNI 2025/28. Mantiene, inoltre, il punteggio di continuità di servizio maturato;
  • presenta domanda non condizionata e ottiene la titolarità in altra scuola (su una delle preferenze espresse nella domanda oppure d’ufficio in quanto non soddisfatto in nessuna delle citate preferenze), non fruisce dalla suddetta precedenza e perde il punteggio di continuità.

Alla luce di quanto detto sopra e di quanto leggiamo nell’Ipotesi di CCNI, la precedenza per il rientro nella scuola di ex titolarità è riconosciuta ai soli docenti trasferiti a domanda condiziona o d’ufficio senza aver presentato domanda (art. 20/7, per la scuola dell’infanzia e primaria, e art. 21/7, per la secondaria, della succitata Ipotesi di CCNI):

  • Il beneficio di cui all’art. 13, comma 1, punto II) del presente contratto viene riconosciuto ai docenti trasferiti nell’ultimo decennio in quanto soprannumerari a domanda condizionata o d’ufficio senza aver presentato alcuna domanda

Domanda condizionata con preferenze interprovinciali

Cosa succede se nella domanda condizionata il perdente posto esprime preferenze interprovinciali prima di quelle provinciali?

Così leggiamo nell’Ipotesi di CCNL 2022/25 (sia per l’infanzia/primaria che per la secondaria):

In caso di domanda condizionata qualora siano espresse preferenze interprovinciali prima di quelle della propria provincia il docente non viene riassorbito se vengono soddisfatte le preferenze interprovinciali. 

Dunque, nel caso in esame, il docente non viene riassorbito e perde anche la precedenza per il rientro di cui al succitato art. 13/1, punto II, dell’Ipotesi di CCNI 25/28, considerato che la stessa opera in ambito provinciale e non opera nei casi di trasferimento interprovinciale (come espressamente disposto nel medesimo punto II dell’art. 13/1):

Detta precedenza opera esclusivamente all’interno della provincia e della tipologia di posto di titolarità al momento dell’avvenuto trasferimento d’ufficio o a domanda condizionata (posto comune e/o cattedra, posto di sostegno). Non opera, quindi, nei casi di mobilità professionale e mobilità territoriale interprovinciale.

In tal caso, inoltre, si perde anche la continuità di servizio, considerato che non si potrà più chiedere il rientro ossia fruire della precedenza. Così, infatti, leggiamo nella nota 5 alla Tabella A di valutazione allegata all’Ipotesi di CCNI 25/28:

La continuità di servizio maturata nella scuola o nell’istituto di precedente titolarità viene valutata anche al personale docente beneficiario della precedenza di cui all’art 13, punto II) del presente contratto – alle condizioni ivi previste – che, a seguito del trasferimento d’ufficio, sia attualmente titolare su una scuola dello stesso o di altro comune della provincia.

Quesito

Il mio quesito è il seguente: nel caso di un soprannumerario, titolare da 13 anni nello stesso istituto scolastico, che quest’anno (2025) presenta domanda di trasferimento condizionata, indicando nelle preferenze di destinazione, nell’ordine:
1) istituto scolastico specifico in altra provincia;
2) istituto scolastico specifico in altro comune ma nella stessa provincia in cui è risultato soprannumerario;
Cosa accade se:
a) viene accolta la domanda di trasferimento in altra provincia? Nello specifico, si perde sia il punteggio di continuità che il diritto alla precedenza a tornare nell’istituto precedente nel decennio successivo, nonché la possibilità di essere riassorbito in caso di variazioni di organico di fatto?
b) non viene accolta la domanda di trasferimento interprovinciale, ma viene accolta quella in un comune diverso dalla stessa provincia in cui si è trovato soprannumerario? Nello specifico, si conserva il punteggio di continuità accumulato, il diritto alla preferenza nel ritorno alla vecchia sede di titolarità ed il riassorbimento?

Quanto alla domanda di cui al punto a), rispondiamo che nel caso ipotizzato si perderebbero precedenza, continuità di servizio e possibilità di eventuale riassorbimento.

Quanto alla domanda di cui al punto b), rispondiamo che, avendo condizionato la domanda ed essendo trasferito in provincia, manterrebbe tutto (ciò che conta è l’esito del movimento), fermo restando che ogni anno presenti domanda di rientro alle condizioni indicate nell’Ipotesi di CCNI 2025/28. QUI le predette condizioni

Graduatoria interna di istituto 25/26: il docente che perde posto avrà precedenza per rientro. Condizioni

Le risposte ai quesiti

È possibile inviare un quesito all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali).

Mobilità docenti 2025, scarica testo del Contratto firmato: vincoli rimangono ma deroghe per figli fino a 16 anni e genitore over 65. Domande attese da metà febbraio

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