Mobilità 25/26: docenti neoassunti possono chiedere trasferimento su sostegno?

I docenti neoassunti non possono presentare domanda di mobilità, a meno che non rientrino in una delle previste deroghe. Possono chiedere trasferimento da posto comune a sostegno?
Neoassunti in ruolo
I docenti neoassunti in ruolo a.s. 2024/25 non possono presentare domanda di mobilità. Infatti, ai sensi del combinato disposto di cui all’articolo 399/3 del D.lgs. 297/94 e all’art. 13/5 del D.lgs. 59/2017, i docenti di scuola dell’infanzia, primaria e secondaria, a qualunque titolo destinatari di nomina in ruolo, a decorrere all’a.s. 2023/24, devono permanere nella scuola di assunzione – nei medesimi tipo di posto e classe di concorso – per non meno di tre anni, compreso l’anno in cui è svolto il periodo di prova, cui si aggiunge per i vincitori di concorso non abilitati il periodo necessario per completare la formazione iniziale e acquisire l’abilitazione.
Durante i tre anni di vincolo, evidenziamolo, è possibile presentare (ricorrendo i previsti motivi) domanda di assegnazione provvisoria e/o utilizzazione nella provincia di titolarità, nonché accettare supplenze al 30/06 e al 31/08 per una classe di concorso o tipologia di posto diverse da quella di titolarità per le quali abbiano titolo, a condizione di aver svolto (e superato) l’anno di prova.
Il vincolo non si applica ai docenti in soprannumero o esubero nonché ai docenti di cui all’art. 33, commi 5 e 6, della L. 104/92 (ossia docenti con grave disabilità ovvero che assistono un soggetto con grave disabilità), limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per la partecipazione al relativo concorso.
I docenti in questione, come gli altri vincolati, possono comunque presentare domanda di trasferimento, se rientranti in una delle deroghe di cui al CCNL 19/21, come recepite dall’Ipotesi di CCNI 25/28.
Deroghe
Ai sensi dell’art. 2/6 dell’Ipotesi di CCNI 2025/28, è in ogni caso garantita la partecipazione alle procedure di mobilità, purché rientrino nelle seguenti categorie:
- a) genitori di figlio minore di anni sedici, ossia che compie i 16 anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si presenta l’istanza di mobilità; nel caso di genitori adottivi ed affidatari, qualunque sia l’età del minore, entro sedici anni dall’ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età;
- b) coloro che si trovano nelle condizioni di cui agli articoli 21 e 33, commi 3, 5 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
- c) coloro che fruiscono dei riposi e permessi previsti dall’art. 42 del decreto legislativo 151/2001 che rivestono la qualità di:
1) coniuge, parte di un’unione civile o convivente di fatto di cui all’art. 1, commi 36 e 37 della legge 20 maggio 2016, n. 76 convivente di soggetto con disabilità grave;
2) padre o madre anche adottivi o affidatari in caso di decesso, mancanza o in presenza di
patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 1);
3) uno dei figli conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 2);
4) uno dei fratelli o delle sorelle conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 3);
5) parente o affine entro il terzo grado convivente in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 4).
- d) il coniuge o figlio di soggetto mutilato o invalido civile di cui all’art.2, commi 2 e 3, della legge 30 marzo 1971, n.118;
- e) figli di genitore ultrasessantacinquenne, ossia che compia i 65 anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si presenta l’istanza di mobilità.
Dunque, anche i neoassunti soggetti al succitato vincolo triennale, se si trovano in una delle sopra riportate condizioni, possono presentare domanda di trasferimento, ma non di passaggio di ruolo o cattedra.
Infatti, tra i requisiti richiesti per il passaggio vi è anche il superamento dell’anno di prova al momento della presentazione della domanda. Requisito quest’ultimo che i neoassunti non potranno possedere, quando si presentano le istanze di mobilità, considerato che la valutazione finale dell’anno di prova si svolge nel periodo compreso tra il termine delle attività didattiche e la fine dell’anno scolastico.
Trasferimento da sostegno a posto comune
I neoassunti su posto comune, rientranti in una delle deroghe sopra elencate, potranno presentare domanda di trasferimento per posto di sostegno?
Sì, perché trattasi di una diversa tipologia di posto dello stesso grado, tipologia che va richiesta con la domanda di trasferimento. Ciò è confermato dall’OM sulla mobilità a.s. 24/25 (e così dovrebbe essere anche nella prossima in quanto nulla è cambiato in merito), laddove leggiamo:
- I docenti che partecipano al movimento possono esprimere preferenze relative a posti di sostegno, se in possesso del prescritto titolo di specializzazione.
OM che poi precisa che, al contrario, i neoassunti su posto di sostegno non possono chiedere posto comune, in quanto soggetti al vincolo quinquennale su tale tipologia di posto:
- Il personale docente immesso in ruolo per l’insegnamento su posti di sostegno può presentare domanda di mobilità, qualora ne abbia titolo avendo assolto i vincoli di permanenza di cui alla normativa vigente, solo per tale tipologia di posto, per i primi cinque anni dalla decorrenza giuridica dell’immissione in ruolo.
Quesito
Neoassunti 2024/25 primaria posto comune quando possono richiedere passaggio di ruolo su sostegno? E il passaggio può essere chiesto per un’altra regione?
La lettrice parla di passaggio di ruolo su sostegno ma, non citando l’eventuale altro ruolo su cui intende passare, presumiamo si riferisca sempre alla primaria, per cui in tal caso trattasi di trasferimento. Se la lettrice neoassunta, rientra in una delle deroghe di cui sopra, può presentare domanda di trasferimento su posto di sostegno alla primaria (avendo naturalmente il titolo di specializzazione) già nel corso del corrente a.s. Viceversa, se non rientra in nessuna delle deroghe di cui sopra, potrà presentare domanda dopo i tre anni di vincolo, quindi nel corso dell’a.s. 2026/27 per l’a.s. 2027/28.
Nel caso, infine, intenda chiedere passaggio di ruolo su sostegno all’infanzia o alla secondaria (avendo naturalmente il titolo di specializzazione per il grado richiesto) deve prima superare l’anno di prova, fermo restando quanto detto sul vincolo.
Per completezza, ricordiamo chi può e chi non può presentare domanda di trasferimento e di passaggio per l’a.s. 25/26.
Domande
– possono presentare domanda:
- se rientranti in una delle deroghe di cui al CCNL 19/21 o se fruitori di una delle precedenze dell’art.13 del CCNI, i docenti neoassunti a.s. 2024/25 nonché quelli assunti nell’a.s. 2023/24 anche se, in virtù di una delle deroghe succitate (recepite lo scorso anno tramite l’Accordo MIM-OOSS del 21/02/2024), abbiano ottenuto per l’a.s. 24/25 il trasferimento in una delle scuole indicate puntualmente nella domanda (quindi con codice scuola). Precisiamo che i neoassunti 2024/25 e tutti gli altri docenti che non hanno ancora superato l’anno di prova non possono presentare istanza di passaggio di ruolo e/o cattedra;
- se rientranti in una delle suddette deroghe o se fruitori di una delle precedenze dell’art.13 del CCNI, i docenti assunti nell’a.s. 2022/23 e precedenti, che abbiano ottenuto un movimento per l’a.s. 2024/25 (o 2023/24) in una delle scuole indicate puntualmente nella domanda (quindi con codice scuola). Precisiamo che chi non ha ancora superato l’anno di prova non può presentare domanda di passaggio di ruolo e/o cattedra;
- senza rientrare in nessuna delle suddette deroghe e senza fruire di precedenza, i docenti assunti nell’a.s. 2022/23, che non abbiano ancora ottenuto alcun movimento (trasferimento o passaggio) ovvero che l’abbiano ottenuto anche per l’a.s. 2024/25 (o 2023/24) in una delle preferenze sintetiche (comune, distretto, provincia) espresse nella domanda. Precisiamo che chi non ha ancora superato l’anno di prova non può presentare domanda di passaggio di ruolo e/o cattedra;
- senza rientrare in nessuna delle suddette deroghe e senza fruire di precedenza, i docenti assunti nell’a.s. 2021/22 e precedenti che, pur avendo ottenuto un movimento per l’a.s. 2022/23 in una delle scuole indicate puntualmente nella domanda (con codice scuola) e quindi soggetti al vincolo triennale, lo hanno ormai superato (il vincolo infatti riguarderebbe gli a.s. 22/23, 23/24 e 24/25, pertanto possono presentare domanda nel corso del corrente a.s. per l’a.s. 25/26). Precisiamo che chi non ha ancora superato l’anno di prova non può presentare domanda di passaggio di ruolo e/o cattedra.
– non possono presentare domanda né di trasferimento né di passaggio, se non rientranti in nessuna delle suddette deroghe:
- i neoassunti a.s. 2024/25;
- i docenti assunti nell’a.s. 2023/24;
- i docenti assunti nell’a.s. 2022/23 e precedenti, che abbiano ottenuto un movimento, per l’a.s. 2024/25 (o 23/24) in una delle scuole indicate puntualmente nella domanda.
Le risposte ai quesiti
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