Mobilità 25/26, docenti con deroga: va indicato comune di residenza o viciniore dell’assistito o del familiare cui ricongiungersi
Il docente, che fruisce di una delle previste deroghe per partecipare alla mobilità, deve indicare il comune di residenza della persona cui ricongiungersi o da assistere. Cosa indicare in mancanza di scuole richiedibili.
Mobilità 2025/26, domande dei docenti dal 7 marzo, ATA dal 14 marzo. ORDINANZA e DATE UFFICIALI
Vincoli
L’Ipotesi di CCNI 2025/28 disciplina l’applicazione dei vincoli di seguito riportati e discendenti da precise disposizioni legislative:
- vincolo triennale legato alla preferenza in relazione alla quale si è soddisfatti nel movimento, vincolo di cui all’art. 58/2, lettera f), del DL n. 73/2021;
- vincolo triennale per i docenti neoassunti di cui al combinato disposto dell’art. 13/5 del D.lgs. n. 59/17, sostituito dall’art. 44/1, lettera g), del DL n. 36/2022, e dell’art. 399/3 del D.lgs. n. 297/94, come da ultimo sostituito dall’art. 5/20 del DL n. 44/2023;
- vincolo triennale per i docenti assunti da GPS I fascia sostegno di cui all’art. 5/10 del DL n. 44/2023 e all’art. 14/1, lettera c)- bis, del DL n. 19/2024 (che ha prorogato la predetta procedura straordinaria di assunzione da GPS I fascia sostegno, inizialmente prevista per il solo a.s. 23/24 e adesso prorogata sino al 31/12/2025).
I docenti soggetti ad uno dei succitati vincoli possono in ogni caso partecipare alla mobilità, se rientrano in una delle deroghe di cui al CCNL 19/21, come recepite dall’Ipotesi di CCNI 25/28. Riguardo ai docenti assunti da GPS sostegno I fascia precisiamo che solo quelli già immessi in ruolo (quindi assunti a tempo determinato nel 23/24 e assunti a tempo indeterminato nel corrente a.s.) possono eventualmente partecipare alla mobilità.
Deroghe
Come leggiamo nell’articolo 2/6 dell’Ipotesi di CCNI succitata, è garantita la partecipazione alle procedure di mobilità a tutti coloro i quali rientrano in una delle seguenti categorie:
a) genitori di figlio di età inferiore a 16 anni, ossia che compie i 16 anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si presenta l’istanza di mobilità; nel caso di genitori adottivi ed affidatari, qualunque sia l’età del minore, entro dodici anni dall’ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età
b) coloro che si trovano nelle condizioni di cui agli articoli 21 e 33, commi 3, 5 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
c) coloro che fruiscono dei riposi e permessi previsti dall’art.42 del decreto legislativo 151/2001 che rivestono la qualità di:
- 1) coniuge, parte di un’unione civile o convivente di fatto, convivente di soggetto con disabilità grave;
- 2) padre o madre anche adottivi o affidatari in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 1);
- 3) uno dei figli conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 2);
- 4) uno dei fratelli o delle sorelle conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 3);
- 5) parente o affine entro il terzo grado convivente in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 4).
d) il coniuge o figlio di soggetto mutilato o invalido civile di cui all’art.2, commi 2 e 3, della legge 30 marzo 1971, n.118
e) figli di genitore ultrasessantacinquenne, ossia che compia i 65 anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si presenta l’istanza di mobilità.
Condizioni
Per fruire di una delle sopra elencate deroghe, l’interessato deve:
- allegare alla domanda di trasferimento e/o passaggio una dichiarazione (ai sensi del DPR 445/2000) attestante la deroga di cui fruisce;
- nei casi di cui alle lettere b), c) e d) sopra riportate, oltre alla dichiarazione suddetta, allegare all’istanza la documentazione/certificazione comprovante la specifica situazione (come ad esempio certificazioni relative alla condizione di invalidità e/o alla condizione di disabilità), secondo le indicazioni che saranno fornite nell’OM che disciplinerà la mobilità per l’a.s. 2025/26;
- indicare nella domanda come prima preferenza, obbligatoriamente, il comune o distretto sub-comunale (nel caso di comuni suddivisi in più distretti) del soggetto con cui ricongiungersi o da assistere. Tale comune può essere indicato a condizione che i soggetti predetti vi risiedano effettivamente con iscrizione anagrafica da almeno tre mesi alla data di pubblicazione dell’OM.
- allegare alla domanda la dichiarazione della residenza del soggetto cui ricongiungersi o da assistere, indicando altresì l’iscrizione anagrafica della stessa.
Riguardo all’indicazione del comune di residenza del soggetto cui ricongiungersi o da assistere, precisiamo che nel caso in detto comune non vi siano scuole richiedibili (ad esempio perché non è presente in nessuna delle scuole ivi ubicate la classe di concorso dell’interessato oppure perché quest’ultimo è un docente titolare nel secondo grado e nel comune vi sono solo scuole secondarie di primo grado) è obbligatorio indicare il comune viciniore con posti richiedibili ovvero una scuola con sede di organico in altro comune anche non viciniore che abbia una sede/plesso nel comune di residenza del soggetto.
Quesito
Neoassunto da pnrr1, sto svolgendo l’anno di prova, ma sono in deroga dal vincolo avendo figli minori di 16 e genitori over 65. Tuttavia, nel comune di residenza non sono presenti scuole secondarie di secondo grado, devo dunque individuare il comune viciniore. Quali sono i criteri per individuarlo? Esistono dei riferimenti normativi?
Premettiamo che la deroga di cui fruire è una, per cui il lettore o indica quella per il genitore oppure quella per i figli (dal quesito si presume che trattasi del medesimo comune).
Quanto alla domanda, rispondiamo che i comuni viciniori sono indicati dagli Uffici scolastici provinciali territorialmente competenti che, generalmente, pubblicano le relative tabelle sui propri siti. Se il lettore non riesce a trovare la tabella in parola, deve informarsi con l’USP competente, ossia quella della provincia cui presentare la domanda.
Le risposte ai quesiti
È possibile inviare un quesito all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali).
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