Mobilità 25/26, docente perdente posto: può presentare anche domanda di passaggio ruolo e/o cattedra

Il docente individuato quale soprannumerario può presentare domanda condizionata o meno di trasferimento. Può inoltrare anche istanza di passaggio di ruolo e/o cattedra.
Graduatoria interna di istituto
Le graduatorie interne di istituto sono redatte ai fini dell’individuazione dell’eventuale perdente posto, in caso di contrazione di organico. Comprendono i soli docenti titolari nell’autonomia scolastica interessata, compresi quelli in servizio presso un’altra istituzione scolastica in virtù, ad esempio, di provvedimenti di assegnazione provvisoria o utilizzazione, mentre non comprendono, perché vanno esclusi (a meno che la contrazione di organico non sia tale da richiedere il loro coinvolgimento), i docenti che fruiscono delle precedenze di cui ai punti I, III, IV e VII dell’art. 13/1 dell’Ipotesi di CCNI 25/28.
Le graduatorie sono predisposte dal dirigente scolastico, per ciascuna tipologia di posto/classe di concorso presenti nella medesima scuola, graduando gli interessati sulla base dei punteggi derivanti da titoli e servizi, secondo quanto indicato nella Tabella A “Tabella di valutazione dei titoli ai fini dei trasferimenti a domanda e d’ufficio del personale docente ed educativo” allegata al CCNI 25/28, con le precisazioni riguardanti i trasferimenti d’ufficio.
Oltre che del punteggio, le graduatorie di istituto vanno redatte tendendo in considerazione l’anno scolastico di ingresso nell’organico dell’autonomia degli interessati per cui, in linea generale, i docenti arrivati nel medesimo a.s. in cui si redigono le graduatorie sono graduati in coda a quelli entrati a far parte del predetto organico dagli aa.ss. precedenti. Pertanto, i primi a perdere il posto, in caso di contrazione di organico, saranno gli “ultimi arrivati”; Approfondisci scuola primaria – Approfondisci scuola secondaria.
Sono infine predisposte e pubblicate dal dirigente scolastico, entro i 15 giorni successivi al termine ultimo di presentazione delle domande di mobilità, termine indicato nell’OM 36/2025. Considerato che il citato termine ultimo è il 25 marzo 2025, le graduatorie in esame vanno pubblicate entro il prossimo 9 aprile.
Cosa può fare perdente posto e quali conseguenze
Una volta individuato quale soprannumerario (perdente posto), sulla base della suddetta graduatoria e informato al riguardo dal dirigente scolastico, l’interessato può non presentare domanda di trasferimento oppure presentare istanza, condizionata o meno.
La domanda, nel caso in cui il perdente posto voglia presentarla, si inoltra entro 5 giorni dalla comunicazione della condizione di soprannumerarietà (utilizzando il modulo pubblicato dal MIM e da inviare digitalmente, tramite posta elettronica).
Condizionando la domanda (domanda condizionata al permanere della situazione di soprannumerarietà), qualora nel corso dei movimenti si liberi un posto, il perdente posto è riassorbito nella scuola e non partecipa ai movimenti; non condizionandola, invece, partecipa comunque ai movimenti, a prescindere se nella scuola si liberi o meno il posto.
L’istanza:
- si condiziona, rispondendo “NO” al quesito presente nel modulo domanda “Il docente soprannumerario intende comunque partecipare al movimento a domanda?”;
- non si condiziona, rispondendo “SI” al predetto quesito.
Se il perdente posto:
- non presenta domanda, è trasferito d’ufficio e fruisce, per il decennio successivo, della precedenza per il rientro nella scuola di ex titolarità, prevista dall’art. 13, comma 1 – punto II, dell’Ipotesi di CCNI 2025/28. Mantiene, inoltre, il punteggio di continuità di servizio maturato;
- presenta domanda condizionata e non è riassorbito, ottiene la titolarità in altra scuola (su una delle preferenze espresse nella domanda oppure d’ufficio in quanto non soddisfatto in nessuna delle citate preferenze) e fruisce, per il decennio successivo, della precedenza per il rientro nella scuola di ex titolarità, prevista dall’art. 13, comma 1 – punto II, del CCNI 2025/28. Mantiene, inoltre, il punteggio di continuità di servizio maturato;
- presenta domanda non condizionata e ottiene la titolarità in altra scuola (su una delle preferenze espresse nella domanda oppure d’ufficio in quanto non soddisfatto in nessuna delle citate preferenze), non fruisce dalla suddetta precedenza e perde il punteggio di continuità.
Precisiamo che, in caso di presentazione di domanda condizionata e di espressione nella stessa di preferenze interprovinciali prima di quelle relative alla propria provincia, il docente non viene riassorbito se viene soddisfatto un una delle preferenze interprovinciali indicate.
Presentazione domanda e istanze già inoltrate
Cosa succede qualora qualora il docente perdente posto abbia già presentato domanda di trasferimento/passaggio prima di essere dichiarato perdente posto?
Così leggiamo nell’art. 19/5 (dedicato ai docenti della scuola dell’infanzia/primaria) e nell’art. 21/10 (dedicato alla secondaria):
19/5: Nel caso in cui il docente abbia già presentato nei termini previsti domanda di trasferimento, l’eventuale nuova domanda inviata a norma del presente comma sostituisce integralmente quella precedente. La proroga dei termini si estende anche all’eventuale domanda di passaggio di ruolo.
21/10: Nel caso in cui il docente abbia già presentato nei termini previsti domanda di trasferimento e/o di passaggio, l’eventuale nuova domanda, inviata a norma del presente comma, sostituisce integralmente quella precedente; l’interessato potrà, altresì, integrare o modificare la domanda di passaggio di cattedra indicando a quale delle due domande intende dare la precedenza. Ovviamente, la proroga dei termini per la presentazione della domanda di passaggio di ruolo è ammessa solo se non sono ancora state avviate le operazioni di mobilità.
Dunque, l’eventuale nuova domanda di perdente posto annulla la precedente e il docente è riammesso nei termini per presentare anche domanda di passaggio di e/o cattedra (oppure integrarla/modificarla, come leggiamo per la secondaria.
La riammissione nei termini, entro 5 giorni dalla dichiarazione di soprannumerarietà, permette anche la presentazione di un’eventuale domanda di passaggio non precedentemente presentata.
Quesito
Il mio quesito è il seguente: qualora io risulti perdente posto, solo dopo la pubblicazione delle graduatorie di istituto, posso presentare contestualmente anche domanda di passaggio cattedra?
Si, il nostro lettore potrà presentare anche domanda di passaggio di cattedra, come sopra illustrato.
Le risposte ai quesiti
È possibile inviare un quesito all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali).
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