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Mobilità 25/26: docente perdente posto non soddisfatto nelle preferenze espresse nella domanda. Come ottiene la scuola

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Il perdente posto, che non viene riassorbito nella scuola e non viene soddisfatto in nessuna delle preferenze espresse nella domanda, è trasferito d’ufficio. Vediamo come.

Domanda

Il docente individuato soprannumerario, ossia perdente posto, può scegliere di non presentare domanda di trasferimento oppure di presentarla condizionandola o meno al permanere della situazione di soprannumerarietà. Condizionare la domanda significa che, qualora nel corso dei movimenti si liberi un posto nella scuola, il perdente posto è riassorbito nella medesima e non partecipa ai movimenti; viceversa (ossia non condizionandola), partecipa ai movimenti indipendentemente se nella scuola si liberi o meno il posto.

L’eventuale domanda, condizionata o meno, va presentata entro 5 giorni dalla comunicazione della condizione di soprannumerarietà (utilizzando il modulo pubblicato dal MIM e da inviare digitalmente, per il tramite della scuola di servizio).

Assegnazione scuola titolarità (posti comuni)

Se il perdente posto:

A. non presenta domanda, è trasferito d’ufficio. 

B. presenta domanda:

  • condizionata e non è riassorbito, ottiene la titolarità in una delle preferenze espresse nella domanda oppure d’ufficio in quanto non soddisfatto in nessuna delle citate preferenze;
  • non condizionata, ottiene la titolarità in una delle preferenze espresse nella domanda oppure d’ufficio in quanto non soddisfatto in nessuna delle citate preferenze.

Sia nel caso di mancata presentazione della domanda che nel caso di impossibilità ad essere soddisfatto nelle preferenze espresse, il trasferimento d’ufficio avviene nell’ordine seguente:

  1. trasferimento d’ufficio nel comune di titolarità; in subordine (cioè se il docente non possa essere soddisfatto);
  2. trasferimento d’ufficio in una scuola del comune più vicino a quello di precedente titolarità.

Precisiamo che l’assegnazione della scuola di titolarità nel primo e nel secondo caso sopra riportati avviene secondo l’ordine di viciniorietà in base all’ordine del Bollettino Ufficiale (punto 1: scuole più vicine a quella di titolarità, secondo il citato ordine; punto 2: comune più vicino a quello di titolarità, secondo il citato ordine). Per i comuni che comprendono più distretti il trasferimento è disposto prima nelle scuole comprese nel distretto sub comunale di titolarità e poi sui distretti viciniori compresi nel comune di titolarità secondo l’ordine del Bollettino;

Abbiamo approfondito l’argomento in Mobilità 25/26 docenti perdenti posto: come avviene trasferimento d’ufficio nel comune e nella provincia. Novità

Quesito

I perdenti posto, se non risultano posti nella scuola di titolarità e non risultato posti nelle preferenze indicate nella domanda, dove vengono ricollocati? Hanno una precedenza rispetto ai trasferimenti volontari nella provincia? Devono essere ricollocati entro ad un raggio di chilometraggio preciso o possono essere mandati anche molto lontano? Grazie per l’attenzione.

Nel caso in esame, il trasferimento avviene d’ufficio, secondo quanto detto sopra. Non vi sono precedenze, tuttavia, nell’ordine dei movimenti indicato nell’allegato 1 al CCNI 25/28, il trasferimento dei perdenti posto precede altre operazioni relative a docenti non perdenti posto.

Nello specifico, come illustrato nell’articolo sopra linkato, il trasferimento d’ufficio nel comune di titolarità, costituisce la dodicesima operazione della I fase (trasferimenti nell’ambito del comune), contrassegnata dalla lettera F). Qualora il perdente posto non possa essere soddisfatto, nemmeno d’ufficio, nel comune di titolarità sarà trasferito in provincia, quindi trasferimento d’ufficio in un comune viciniore a quello di titolarità, che costituisce la prima operazione (contrassegnata dalla lettera A) della II fase (trasferimenti provinciali, ossia tra comuni  della provincia).

Pertanto, i perdenti posto, come detto, non fruiscono di nessuna precedenza ma nella seconda fase sono i primi a muoversi. Non è previsto alcun raggio di chilometraggio preciso entro cui trasferire il perdente posto, ma il movimento riguarda l’intera provincia di titolarità (secondo quanto detto sopra).

Ricordiamo infine che, qualora abbia espresso anche preferenze provinciali (oltre a quelle per il comune di titolarità), in caso di domanda condizionata, l’interessato partecipa alla seconda fase sempre nel corso del primo movimento (quello sopra indicato con la lettera A), come se si trattasse di un trasferimento d’ufficio. Ne abbiamo parlato sempre in Mobilità 25/26 docenti perdenti posto: come avviene trasferimento d’ufficio nel comune e nella provincia. Novità

Le risposte ai quesiti

È possibile inviare un quesito all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali).

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