Mobilità 25/26, docente perdente posto mantiene precedenza per 10 anni. Rientro nella scuola di ex titolarità non fa perdere continuità

Il docente perdente posto, che ha presentato domanda condizionata o è stato trasferito d’ufficio senza aver presentato istanza, mantiene la precedenza per il rientro nella scuola di precedente titolarità e il punteggio di continuità. Condizioni.
Quesito
Nell’a.s. 22/23 sono risultata perdente posto nella classe di Lettere della scuola presso cui lavoravo (scuola secondaria di primo grado). Dall’a.s 23/24 sono in una scuola dello stesso Comune, ma desidero tornare nella scuola precedente, nella quale mi hanno detto avrei priorità di mobilità per 7 anni, in quanto risultata perdente posto. Già l’anno scorso ho effettuato, invano, la domanda di mobilità. Quest’anno ci riproverò, ma i miei quesiti sono: – se ottenessi il posto, perderei il punteggio di continuità che ora sto maturando nella scuola attuale?
– Poiché si va a formare una classe in più rispetto al numero di quelle in uscita, c’è possibilità che io ottenga uno spezzone di 10h e completi con la scuola in cui sono ora?
Rispondiamo alla lettrice che la precedenza per il rientro nella scuola di ex titolarità (art. 13/1, punto II, CCNI 25/28), della quale fruisce perché quando è stata dichiarata perdente posto ha presentato domanda condizionata ovvero è stata trasferita d’ufficio senza aver presentato istanza, si esercita per dieci anni (novità questa introdotta dal CCNI 25/28, mentre in precedenza si esercitava per otto anni).
Inoltre, qualora ottenesse il rientro nella scuola di ex titolarità, la stessa non perderebbe la continuità di servizio maturata, trattandosi di uno dei vantaggi del perdente posto che fruisce della precedenza suddetta, a condizione di presentare per ciascun anno del decennio domanda di trasferimento nella scuola di precedente titolarità, nonché la dichiarazione per la continuità di servizio.
Al riguardo, precisiamo che:
- la mancata presentazione della domanda per ciascun anno del decennio e la mancata presentazione della dichiarazione per la continuità di servizio fanno perdere la precedenza e conseguentemente la continuità;
- qualora nel decennio non riuscisse a rientrare nella scuola di ex titolarità, il punteggio relativo alla continuità di servizio, sarebbe riferito esclusivamente agli anni di servizio maturati nella scuola o istituto di attuale titolarità;
- nel corso del decennio non interrompe la continuità di servizio l’eventuale utilizzazione in altra scuola o assegnazione provvisoria provinciale, a condizione di presentare domanda di rientro per ciascun anno del decennio.
Quanto alla seconda domanda su un eventuale rientro su COE, ricordiamo che nel CCNI leggiamo quanto segue:
Tutto il personale docente trasferito a domanda condizionata o d’ufficio per non aver presentato domanda, anche su tipologia diversa di posto (comune e/o cattedra, sostegno), ha diritto al rientro con precedenza nella scuola da cui è stato trasferito in quanto soprannumerario, qualora la relativa cattedra o posto si renda disponibile per i movimenti relativi ad uno degli anni scolastici del decennio successivo al provvedimento suddetto… Detta precedenza opera esclusivamente all’interno della provincia e della tipologia di posto di titolarità al momento dell’avvenuto trasferimento d’ufficio o a domanda condizionata (posto comune e/o cattedra, posto di sostegno).
Per completezza ricordiamo la novità sopra accennata relativa alla precedenza in esame e a chi spetta anche in relazione all’a.s. in cui è avvenuto il trasferimento d’ufficio, nonché le disposizioni riguardanti la continuità di servizio.
Mobilità 2025/26, domande dei docenti dal 7 marzo, ATA dal 14 marzo. ORDINANZA e DATE UFFICIALI
Precedenze punto II e V
Queste le precedenze oggetto di modifica ad opera del CCNI 2025/28:
- art. 13/1 – Punto II) “Personale trasferito d’ufficio negli ultimi dieci anni richiedente il rientro nella scuola o istituto di precedente titolarità”
- art. 13/1 – Punto V) “Personale trasferito d’ufficio negli ultimi dieci anni richiedente il rientro nel comune di precedente titolarità”
La novità, come detto sopra, riguarda l’arco temporale entro cui può essere esercitata la precedenza per rientro nella scuola ovvero nel comune di precedente titolarità: nel CCNI 22/25 era di otto anni, mentre nel nuovo è di dieci anni.
Di seguito, in sintesi, a chi spetta (e a chi no) la precedenza di cui al citato punto II nonché le condizioni necessarie ai fini della fruizione:
- la precedenza spetta al personale docente trasferito a domanda condizionata o d’ufficio senza aver presentato domanda anche su tipologia diversa di posto (comune e/o cattedra, sostegno), nell’a.s. 2024/25 e precedenti sino al 2015/16: max dunque trasferimento (secondo quanto detto) nel 2015/16 e poi richiesta di rientro dalla mobilità per il 2016/17. Precisiamo che: per chi è stato trasferito (secondo quanto detto) nel 2024/25, sarà questo il primo anno in cui chiedere il rientro nella scuola di ex titolarità (ossia quella da cui è stato trasferito d’ufficio senza aver presentato domanda o a domanda condizionata); chi è stato trasferito nel 2014/15 (e precedenti) e non ha ottenuto il rientro, non potrà più far valere la precedenza;
- la precedenza non spetta al personale che non abbia presentato domanda condizionata, anche se trasferito d’ufficio;
- la precedenza spetta a condizione di aver presentato domanda di rientro in ciascun anno del decennio, indicando come prima preferenza la scuola dalla quale si è stati trasferiti d’ufficio ovvero preferenze sintetiche (comune o distretto) comprensive di tale scuola. A tal fine, si deve riportare nella apposita casella del modulo domanda la denominazione ufficiale della scuola, circolo o istituto da cui si è stati trasferiti in qualità di soprannumerari. Nel caso di espressione di preferenza sintetica (ossia del comune in cui è ubicata la scuola di ex titolarità), la precedenza ha effetto limitatamente alla scuola dove l’interessato era titolare, che verrà esaminata prioritariamente rispetto alle altre istituzioni scolastiche comprese nella medesima preferenza sintetica. Per le altre preferenze comprese nel comune a cui appartiene la scuola di precedente titolarità, gli interessati usufruiscono della precedenza di cui al summenzionato punto V;
- la precedenza può esercitarsi solo qualora la relativa cattedra o posto si renda disponibile per i movimenti relativi ad uno degli anni scolastici del decennio successivo al trasferimento;
- la precedenza opera nella prima fase dei trasferimenti, anche se l’interessato è titolare in un comune diverso dalla scuola richiesta per il rientro;
- la precedenza opera esclusivamente all’interno della provincia e nell’ambito della tipologia di titolarità al momento dell’avvenuto trasferimento d’ufficio (posto comune e/o cattedra, posto di sostegno); conseguentemente, non spetta nei casi di passaggio di ruolo/cattedra o di trasferimento interprovinciale;
- l’obbligo quinquennale di permanenza su posto di sostegno non si applica nei confronti dei docenti trasferiti a domanda condizionata in quanto soprannumerari da posto comune o cattedra a posto di sostegno;
- per fruire della precedenza si deve compilare la relativa “dichiarazione di servizio continuativo” (infatti, i docenti in questione non perdono la continuità di servizio);
- nel caso in cui non si indichi, nell’apposita casella del modulo domanda, la scuola da cui è si stati trasferiti nell’ultimo decennio oppure non si alleghi la dichiarazione di cui al punto precedente, si perde il diritto alla precedenza in esame;
- in alternativa alla precedenza in esame (punto II), il personale in questione ha titolo, sempre con precedenza rispetto ai movimenti della seconda fase, a rientrare a domanda, nel decennio successivo al trasferimento d’ufficio, nel comune di precedente titolarità (precedenza di cui al punto V dell’art. 13/1 del CCNI) o, qualora non esistano posti richiedibili in detto comune, in quello più vicino secondo le apposite tabelle di viciniorietà. Tale precedenza opera sempre soltanto nell’ambito della tipologia di titolarità al momento dell’avvenuto trasferimento d’ufficio (posto comune e/o cattedra, posto di sostegno).
Continuità di servizio
I docenti di cui sopra, ossia trasferiti a domanda condizionata o d’ufficio senza aver presentato domanda anche su tipologia diversa di posto, che chiedano in ciascun anno del decennio successivo il rientro nella scuola di precedente titolarità (indicandola come prima preferenza nella domanda e producendo la dichiarazione relativa alla continuità di servizio) non perdono la continuità di servizio.
Nello specifico, la continuità di servizio:
- non si perde nel caso di utilizzazione in altra scuola del personale in soprannumero nella scuola di titolarità o di trasferimento del personale in quanto in soprannumero, a condizione che lo stesso abbia chiesto, in ciascun anno del decennio successivo, il trasferimento nella scuola di precedente titolarità ovvero nel comune;
- non si perde nel caso in cui il personale soprannumerario trasferito d’ufficio o a domanda condizionata (o rimasto in soprannumero sulla provincia) ottenga l’assegnazione provvisoria all’interno della provincia, qualora il medesimo chieda e abbia chiesto, in ciascun anno del decennio, il rientro nella scuola di precedente titolarità ovvero nel comune (viceversa si perde in caso di assegnazione provvisoria interprovinciale);
- non si perde nemmeno nel caso in cui si ottenga il trasferimento per altre preferenze espresse nella domanda, presentata per il rientro nel decennio e in cui si è indicata come prima preferenza la scuola di precedente titolarità (non si perde inoltre la precedenza in esame);
- se il rientro nella scuola di precedente titolarità non sia stato possibile nel decennio in questione, è riferita esclusivamente agli anni di servizio maturati nella scuola o istituto di attuale titolarità.
Evidenziamo che il personale in questione, qualora risulti perdente posto nella scuola di attuale titolarità (quindi diversa da quella verso cui ha chiesto il rientro) e presenti domanda condizionata per rimanere in detta scuola, non può fruire nello stesso anno della precedenza per il rientro nella scuola di precedente titolarità ma mantiene il punteggio di continuità complessivamente accumulato. Permane, tuttavia, anche negli anni successivi, mantenendo il punteggio di continuità, il diritto al rientro nella scuola e nel comune di precedente titolarità, entro i limiti del decennio iniziale.
Le risposte ai quesiti
È possibile inviare un quesito all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali).
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