Mobilità 25/26: chi ottiene passaggio ruolo svolge anno di prova. Anche per classe concorso aggregata

Chi ottiene il passaggio di ruolo deve svolgere l’anno di prova, compresi i docenti appartenenti alle classi di concorso accorpate.
Classi concorso accorpate
Le classi di concorso accorpate, ai sensi del DM 255/2023, sono le seguenti:
- A-01 nuova denominazione: Disegno e storia dell’arte nell’istruzione secondaria di I e II grado (accorpa ex A-01 e ex A-17)
- A-12 nuova denominazione: Discipline letterarie nell’istruzione secondaria di I e II grado (accorpa ex A-12 e ex A-22)
- A-22 nuova denominazione: Lingue e culture straniere nell’istruzione secondaria di I e II grado (accorpa ex A-24 e ex A-25)
- A-30 nuova denominazione: Musica nell’istruzione secondaria di I e II grado (accorpa ex A-29 e ex A-30)
- A-48 nuova denominazione: Scienze motorie e sportive nell’istruzione secondaria di I e II grado (accorpa ex A-48 e ex A-49)
- A-70 nuova denominazione: Italiano negli istituti di istruzione secondaria di I e II grado con lingua di insegnamento slovena o bilingui del Friuli V.G. (accorpa ex A-70 e ex A-72)
- A-71 nuova denominazione: Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di I e II grado con lingua di insegnamento slovena o bilingui del Friuli V.G. (accorpa ex A-71 e ex A-3).
Nonostante l’accorpamento, i ruoli restano distinti per cui:
- nelle procedure concorsuali si formulano graduatorie distinte per i due ruoli di appartenenza;
- si compilano graduatorie distinte per l’attribuzione delle supplenze.
Abilitazione per classe concorso accorpata
I docenti abilitati in una delle succitate classi di concorso sono da considerare abilitati anche per l’altra classe di concorso di aggregata, ai sensi di quanto indicato nella tabella A allegata al summenzionato DM 255/23, per ciascuna nuova classe di concorso.
Così, ad esempio, leggiamo per la A-12 “Sono titoli abilitanti per l’insegnamento delle discipline comprese nella classe di concorso anche le abilitazioni dei pregressi ordinamenti: 43/A – “Italiano, storia ed educazione civica, geografia nella scuola media” e 50/A- “Materie letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado”; A-12 “Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado” e A-22 “Italiano, storia, geografia, nella scuola secondaria di I grado”.
Lo stesso dicasi per chi si è abilitato (a.a. 2023/24) con i nuovi percorsi abilitanti di cui al DPCM del 24 agosto 2023, come si legge nell’art. 4, comma 4, del DM 621/2024 che ha autorizzato i citati percorsi per l’a.a. 2023/24:
I docenti che acquisiscono l’abilitazione all’insegnamento in una delle classi di concorso che sono confluite, ai sensi del decreto del Ministro dell’istruzione e del merito adottato di concerto con il Ministro dell’università e della ricerca del 22.12.2023, n. 255 nelle classi A-01, A-12, A-22, A-30 e A-48, A-70 e A71 sono da considerarsi abilitati per tutti gli insegnamenti compresi nell’aggregazione e per la nuova classe di concorso.
La novità in esame, infine, è stata recepita nell’Ipotesi di CCNI 2025/28 (già introdotta nella mobilità dello scorso anno tramite l’OM 30/024), come si legge in una delle note all’articolo 4 riguardante i passaggi di ruolo/cattedra:
L’abilitazione per una delle classi di concorso oggetto di accorpamento ai sensi del decreto del Ministro dell’istruzione del merito di concerto con il Ministro dell’università e della ricerca del 22 dicembre 2023, n. 255, consente il passaggio sull’altra classe di concorso accorpata.
Passaggio di ruolo e anno di prova
Considerato che i ruoli restano distinti e le classi di concorso coinvolte nei singoli accorpamenti appartengono a gradi di istruzione diversi (primo e secondo grado), per passare da una classe di concorso aggregata all’altra, nelle procedura di mobilità, è necessario chiedere passaggio di ruolo.
Coloro i quali otterranno il passaggio di ruolo nella classe aggregata, al pari di tutti gli altri colleghi che ottengono il passaggio in esame, dovranno sostenere l’anno di prova, come leggiamo nell’art. 2/1 del DM 226/2022:
Sono tenuti ad effettuare, il percorso di formazione e periodo annuale di prova in servizio:
- …
- c. i docenti per i quali sia stato disposto il passaggio di ruolo;
Non lo sosterranno i soli docenti che otterranno il passaggio in esame per un ruolo in cui hanno già superato l’anno suddetto, come leggiamo nella nota del 26/11/2024:
Infine, si ricorda che non devono svolgere il periodo di prova i docenti:
- …
- che abbiano ottenuto il rientro in un precedente ruolo nel quale abbiano già svolto il periodo di formazione e prova o il percorso FIT ex DDG 85/2018;
Quesito
La mia classe di insegnamento è la A-01, per la quale ho superato l’anno di prova nel 2013 nella secondaria di I grado (ex A-028, di cui possiedo abilitazione COBASLID anno 2007). Considerato che ora è stata accorpata per secondaria di I e II grado, avrei intenzione di presentare domanda di mobilità per passare alla scuola secondaria di II grado. La mia domanda è questa: chiedendo e ottenendo il passaggio di ruolo alla secondaria di II, dovrei rifare l’anno di prova? O vale l’esame già superato?
Sì, come detto sopra, chi ottiene il passaggio di ruolo dovrà svolgere l’anno di prova, a meno che non l’abbia già superato nel secondo grado.
Le risposte ai quesiti
È possibile inviare un quesito all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali).