Argomenti Chiedilo a Lalla

Tutti gli argomenti

Mobilità 25/26: anche docenti assunti da GPS, ormai a tempo indeterminato, possono presentare domanda con deroga per genitore over65 (o altre). Ecco come

WhatsApp
Telegram

I docenti assunti da GPS sostegno devono prestare tre anni di effettivo servizio nella scuola di assunzione, possono però presentare domanda se rientranti in una delle previste deroghe.

Vincolo assunti GPS

I docenti in esame, ai sensi dell’art. 5 del DL n. 44/2023 (prorogato sino al 31/12/25 dal DL 19/24), sono assunti da GPS sostegno prima fascia (sui posti residuati dalle ordinarie immissioni in ruolo) a tempo determinato, svolgono l’anno di prova durante il contratto al 31/08 e poi, previo superamento del predetto anno e della prevista lezione simulata, sono immessi e confermati in ruolo con decorrenza giuridica dalla data di inizio del servizio a tempo determinato.

Il comma 10 del succitato articolo 5 prevede che gli interessati possano presentare domanda di trasferimento e passaggio (come anche di assegnazione provvisoria) soltanto dopo tre anni scolastici di effettivo servizio nella scuola dove hanno svolto l’anno di prova, eccetto che gli stessi vengano a trovarsi in situazione di soprannumero o esubero.

Nel calcolo dei tre anni di vincolo, come leggiamo nell’Ipotesi di CCNI 25/28, vanno considerati anche:

  • gli anni di servizio svolto in utilizzazione o assegnazione provvisoria dai docenti beneficiari delle deroghe ai vincoli di permanenza previste contrattualmente o normativamente;
  • l’anno di servizio svolto, per disposizione di legge, con contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo dai docenti assunti a tempo indeterminato dopo il superamento del periodo di formazione e prova;
  • gli anni in cui il periodo di formazione e prova è stato differito;
  •  l’anno di servizio in cui il periodo di formazione e prova è stato svolto con esito negativo.

Considerato il percorso seguito dagli interessati, i docenti in ruolo ai sensi della summenzionata disposizione (DL 44/2023) sono quelli assunti nell’a.s. 2023/24 a tempo determinato, i quali hanno superato nel medesimo predetto a.s. il periodo di prova e la lezione simulata, e sono solo questi gli interessati alla mobilità per l’a.s. 2025/26 (quelli assunti nel corrente a.s., infatti, sono ancora a tempo determinato e non possono partecipare ai trasferimenti).

Tali docenti, considerato il vincolo sopra descritto (ne hanno ancora un altro anno, anche alla luce di quanto indicato nel CCNI e sopra riportato), possono presentare domanda di mobilità solo se  rientranti in una delle deroghe di cui al CCNL 19/21, come recepite nell’Ipotesi di CCNI 2025/28 che, in parte, le ha ampliate, innalzando l’età dei figli per cui è prevista una delle deroghe nonché aggiungendone una nuova.

Deroghe CCNI 25/28

Come leggiamo nell’articolo 2, comma 6, dell’Ipotesi di CCNI 2025/28, ai docenti soggetti ai previsti vincoli (vincolo neoassunti in ruolo, vincolo assunti da GPS, vincolo discendente dalla preferenza su cui si è stati precedentemente soddisfatti nel movimento) è comunque garantita la partecipazione alle procedure di mobilità, purché rientranti in una della seguenti categorie:

a) genitori di figlio minore di anni sedici, ossia che compie i 16 anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si presenta l’istanza di mobilità; nel caso di genitori adottivi ed affidatari, qualunque sia l’età del minore, entro sedici anni dall’ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età;

b) coloro che si trovano nelle condizioni di cui agli articoli 21 e 33, commi 3, 5 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

c) coloro che fruiscono dei riposi e permessi previsti dall’art. 42 del decreto legislativo 151/2001 che rivestono la qualità di:

  1. coniuge, parte di un’unione civile o convivente di fatto di cui all’art. 1, commi 36 e 37 della  legge 20 maggio 2016, n. 76 convivente di soggetto con disabilità grave;
  2. padre o madre anche adottivi o affidatari in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 1);
  3. uno dei figli conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 2);
  4. uno dei fratelli o delle sorelle conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 3);
  5. parente o affine entro il terzo grado convivente in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 4).

d) il coniuge o figlio di soggetto mutilato o invalido civile di cui all’art.2, commi 2 e 3, della legge 30 marzo 1971, n.118;

e) figli di genitore ultrasessantacinquenne, ossia che compia i 65 anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si presenta l’istanza di mobilità.

La deroga:

  • aggiunta è quella di cui al punto e), ossia la deroga per i figli di genitore ultrasessantacinquenne;
  • modificata è quella per i figli, per fruire della quale gli stessi devono avere un’età inferiore ai 16 anni, mentre nel CCNL l’età indicata è di 12 anni.

Precisiamo, come detto, che le deroghe vigono per tutti i docenti vincolati:

  1. vincolo triennale legato alla preferenza in relazione alla quale si è soddisfatti nel movimento, vincolo di cui all’art. 58/2, lettera f), del DL n. 73/2021;
  2. vincolo triennale per i docenti neoassunti di cui al combinato disposto dell’art. 13/5 del D.lgs. n. 59/17, sostituito dall’art. 44/1, lettera g), del DL n. 36/2022, e dell’art. 399/3 del D.lgs. n. 297/94, come da ultimo sostituito dall’art. 5/20 del DL n. 44/2023;
  3. vincolo triennale per i docenti assunti da GPS I fascia sostegno di cui all’art. 5/10 del DL n. 44/2023 e all’art. 14/1, lettera c)- bis, del DL n. 19/2024 (che ha prorogato la predetta procedura straordinaria di assunzione da GPS I fascia sostegno, inizialmente prevista per il solo a.s. 23/24 e adesso prorogata sino al 31/12/2025).

Quesito

Così chiede un nostro lettore:

Vi sottopongo il quesito, nella speranza di una vostra pubblicazione con risposta. Siamo marito e moglie entrambi neoassunti sul sostegno con l’ultima procedura ministeriale (assunti il 1 settembre 2024, anno di prova espletato nell’AS 23-24). La procedura di assunzione prevede un vincolo di tre anni sulla scuola di titolarità. Entrambi abbiamo la residenza nel comune di lavoro (provincia di Monza Brianza), vorremmo capire se è fattibile una mobilità verso un’altra regione/provincia dove risiedono i nostri genitori ultra sessantacinquenni. Non abbiamo figli. Il nostro caso è abbastanza frequente, speriamo in una vostra delucidazione.

La risposta è affermativa: chi ha genitori ultrasessantacinquenni (o comunque che compiano i 65 anni di età tra 1° gennaio e il 31 dicembre 2025) può presentare domanda di mobilità. A tal fine, è necessario allegare alla domanda di trasferimento una dichiarazione (ai sensi del DPR 445/2000) attestante la presenza del genitore ultrasessantacinquenne, nonché indicare nella medesima come prima preferenza il comune o distretto sub-comunale (nel caso di comuni suddivisi in più distretti) del genitore con cui ricongiungersi.

Precisiamo che il  comune di residenza del genitore ultrasessantacinquenne può essere indicato a condizione che lo stesso, alla data di pubblicazione dell’O.M. sulla mobilità, vi risieda effettivamente con iscrizione anagrafica da almeno tre mesi. La residenza va documentata con dichiarazione personale, ai sensi del D.P.R. 445/2000, nella quale indicare anche la decorrenza
dell’iscrizione stessa.

In assenza di posti richiedibili nel comune suddetto è obbligatorio esprimere il comune viciniore a quello di residenza del genitore con posti richiedibili ovvero una scuola con sede di organico in altro comune, anche non viciniore, ma che abbia una sede/plesso nel comune di residenza del genitore medesimo. L’indicazione della preferenza per il comune di residenza è obbligatoria.

Le risposte ai quesiti

È possibile inviare un quesito all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali).

Mobilità docenti 2025, scarica testo del Contratto firmato: vincoli rimangono ma deroghe per figli fino a 16 anni e genitore over 65. Domande attese da metà febbraio

WhatsApp
Telegram
Chiedilo a Lalla

Invia il tuo quesito a [email protected]
Le domande e le risposte saranno rese pubbliche, non si accettano richieste di anonimato o di consulenza privata.

Concorsi posizioni economiche ATA, corso di formazione ANIEF ed Eurosofia