Mobilità 2025, vincolo quinquennale docenti sostegno: NOVITÀ per il conteggio

Il prossimo CCNI 2025/28, del quale è stata sottoscritta l’Ipotesi tra le parti, oggi 29 gennaio 2025, presenta delle novità in merito al computo dei cinque anni di vincolo riguardante i docenti titolari su sostegno.
Vincolo quinquennale
I docenti immessi in ruolo su posto di sostegno ovvero trasferiti o che ottengono il passaggio di ruolo su sostegno sono soggetti al vincolo quinquennale su tale tipologia di posto, ai sensi di quanto previsto dall’art. 23 del CCNI 2025/28 sulla mobilità:
- Gli insegnanti delle scuole dell’infanzia e primarie immessi in ruolo per l’insegnamento su posti di tipo speciale, di sostegno o ad indirizzo didattico differenziato possono presentare domanda di trasferimento, solo per posti di tipo corrispondente a quello per il quale è stata disposta la nomina, ovvero per altra tipologia di posto speciale o di sostegno per il cui accesso posseggano il relativo titolo di specializzazione
- I docenti di ruolo della scuola secondaria di I e II grado possono indicare esclusivamente preferenze relative a posti di sostegno se la loro nomina in ruolo è stata disposta per effetto di disponibilità di posto di sostegno per il quale sono in possesso del prescritto titolo di specializzazione
- Il trasferimento ai posti di tipo speciale, ad indirizzo didattico differenziato e di sostegno comporta la permanenza per almeno un quinquennio a far data dalla decorrenza del trasferimento su tali tipologie di posti. Tale obbligo non si applica nei confronti dei docenti trasferiti a domanda condizionata in quanto soprannumerari da posto comune o cattedra a posto di sostegno
- L’insegnante titolare di posto speciale o ad indirizzo didattico differenziato o di sostegno che non ha terminato il quinquennio di permanenza può chiedere il trasferimento solo per la medesima tipologia di posto ovvero per altra tipologia di posto speciale, di sostegno o ad indirizzo didattico differenziato per accedere alla quale possegga il relativo titolo di specializzazione
- L’insegnante titolare di posto speciale o di sostegno o ad indirizzo didattico differenziato che ha terminato il quinquennio di permanenza può chiedere il trasferimento tanto per posti comuni quanto per posti speciali o ad indirizzo didattico differenziato ovvero di sostegno, per accedere ai quali possegga il relativo titolo di specializzazione
- I docenti titolari su posto di sostegno, pur se soggetti al vincolo quinquennale, possono partecipare alle operazioni di mobilità per passaggio di ruolo su posti di sostegno di ordine e grado diversi. I docenti che ottengono il passaggio di ruolo su posti di sostegno hanno l’obbligo di permanervi per un quinquennio
Dunque i docenti in esame (immessi in ruolo ovvero trasferiti o con passaggio di ruolo su sostegno) devono permanere su tale tipologia di posto per cinque anni.
Cosa si può fare
Durante i cinque anni di vincolo, i docenti interessati possono comunque partecipare alle operazioni di mobilità, purché non soggetti a nessun altro dei previsti vincoli. Nello specifico possono chiedere:
- il trasferimento solo su posto di sostegno. Qualora lo ottengano, il vincolo quinquennale non riparte da capo ma va solo completato (es: ho svolto tre anni su sostegno; ottengo trasferimento sempre su sostegno; devo svolgere altri due anni per completare il vincolo in esame);
- passaggio di ruolo solo su posto di sostegno; Qualora lo ottengano, il vincolo quinquennale riparte da capo (es: ho svolto quattro anni su sostegno primo grado; ottengo passaggio di ruolo su sostegno secondo grado; il vincolo riparte da capo).
Trasferimento e passaggio per posto per comune, invece, possono essere richiesti soltanto dopo aver superato i cinque anni di vincolo, sempre che non si sia soggetti al vincolo dovuto alla preferenze in relazione alla quale si è stati soddisfatti nell’eventuale trasferimento ottenuto (non diciamo passaggio perché il vincolo riparte da capo – cinque anni – mentre il citato vincolo è triennale). QUI TUTTI I VINCOLI DISCIPLINATI DAL CCNI
Computo 5 anni
Nel CCNI 2022/25, leggiamo:
Ai fini del computo del quinquennio (che include l’eventuale anno di decorrenza giuridica derivante dall’applicazione dell’art. 1, comma 4–bis del decreto-legge n. 255, del 3 luglio 2001, convertito in legge n. 333 del 20 agosto, è calcolato l’anno scolastico in corso.
Dunque, in base alla confermata disposizione contrattuale, ai fini del computo del quinquennio si computano:
- l’anno scolastico in corso (di cui invece non si tiene conto nell’anzianità di servizio, ivi compresa quella relativa alla continuità di servizio)
- l’eventuale decorrenza giuridica della nomina
Il CCNI 2025/25 aggiunge due altre fattispecie che concorrono al computo del vincolo quinquennale in esame:
- l’anno scolastico a tempo determinato su sostegno, nel corso del quale è stato svolto il periodo di prova (se previsto per legge)
- l’anno di supplenza ai sensi dell’art. 47 del CCNL, se svolto su posto di sostegno
Quali supplenze rientrano nel computo del vincolo
Ai sensi dell’articolo 47 del CCNL 2019/21, il docente di ruolo può accettare supplenze al 31/08 e al 30/06, su posto intero, in un diverso grado di istruzione ovvero per altra tipologia di posto (esempio: titolare scuola primaria posto comune, potrà accettare supplenza su sostegno alla primaria) oppure per altra classe di concorso.
Stando a quanto detto sopra, per i docenti titolari e vincolati su sostegno, le supplenze che concorrono al computo del vincolo in esame sono quelle in altro grado di istruzione su posto di sostegno, nonché sui posti ad indirizzo didattico differenziato (se si è in possesso del prescritto titolo). Non vi concorrono invece quelle su posto comune/classe di concorso (fermo restando che possono essere accettare)
Le eventuali supplenze su posto ad indirizzo didattico differenziato, come detto, sono valide ai fini del suddetto computo per quanto disposto nel CCNI, laddove leggiamo che: Per i docenti provenienti dai ruoli delle scuole speciali il servizio prestato nelle predette scuole è considerato utile ai fini del compimento del quinquennio su posto di sostegno, e viceversa. Tale disposizione è riferita anche al personale titolare su posti ad indirizzo didattico differenziato
Le risposte ai quesiti
È possibile inviare un quesito all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali).