Mobilità 2025, i docenti di scuola primaria con abilitazione possono trasferirsi su posto di educazione motoria

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Una novità del CCNI 2025/28 riguarda l’introduzione del passaggio di cattedra nella scuola primaria, ad oggi non previsto.

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Posti scuola primaria

Sino allo scorso anno scolastico, i posti nell’organico dell’autonomia della scuola primaria sono stati:

  • posti comune;
  • posti di lingua;
  • posti di sostegno.

Dal corrente a.s. sono entrati nell’organico succitato i posti di Ed. motoria (classi quarte e quinte), a seguito delle prime immissioni in ruolo effettuate sui predetti posti, attingendo dalle GM del concorso di cui al DDG n. 1330 del 4 agosto 2023.

Pertanto, i posti della scuola primaria oggi presenti nell’organico dell’autonomia delle varie istituzioni scolastiche sono i seguenti: 

  • posti comune;
  • posti di lingua;
  • posti di sostegno;
  • posti di educazione motoria

Passaggio da una tipologia di posto a un’altra

I passaggi da una tipologia di posto ad un’altra avvengono in maniera differente, a seconda del posto su cui si è titolari e del posto in cui si intende passare.

I passaggi da posto comune a posto di lingua e viceversa, nonché da posto comune/lingua a posto di sostegno e viceversa sono richiedibili – come è sempre stato – tramite domanda di trasferimento.

Il passaggio da uno dei suddetti posti (comune/lingua/sostegno) a quello di educazione motoria e viceversa, invece, sono richiedibili tramite passaggio di cattedra, come prevede il CCNI 2025/28 sottoscritto lo scorso 29 gennaio.

Requisiti passaggi cattedra scuola primaria

Quanto ai requisiti richiesti per il passaggio di cattedra:

  • dai posti comuni/lingua/sostegno verso i posti di educazione motoria è richiesta l’abilitazione specifica (per il predetto insegnamento) conseguita a seguito di superamento del relativo concorso ordinario;
  • dai posti di educazione motoria verso i posti comuni è richiesta l’abilitazione specifica per la scuola primaria;
  • dai posti di educazione motoria verso i posti lingua sono richiesti l’abilitazione specifica per la scuola primaria più uno dei richiesti titoli per l’insegnamento della lingua inglese;
  • dai posti di educazione motoria verso i posti sostegno sono richiesti l’abilitazione specifica per la scuola primaria più il titolo di specializzazione.

Evidenziamo che:

  • come per tutti i movimenti relativi alla mobilità professionale, anche ai fini del passaggio di cattedra in esame, si deve aver superato l’anno di prova;
  • l’abilitazione nella scuola primaria è conseguita tramite la laurea in SFP;
  • conservano valore di abilitazione nella scuola primaria (e infanzia) i titoli di studio conseguiti al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell’istituto magistrale, entro l’anno scolastico 2001/2002, ai sensi del DM 10/3/1997 e del DPR del 25 marzo 2014;
  • i docenti, i quali ottengono un passaggio di cattedra, non devono ripetere l’anno di prova. 

Sequenza operativa movimenti

Per completezza, ricordiamo che i passaggi di cattedra, compresi quelli nella scuola primaria, si collocano nell’ambito della terza fase della mobilità:

  1. trasferimenti all’interno del comune;
  2. trasferimenti tra comuni della stessa provincia;
  3. trasferimenti interprovinciali e mobilità professionale (passaggi di ruolo/cattedra)

Come leggiamo nell’Allegato 1 al CCNI “Ordine delle operazioni nei trasferimenti e nei passaggi del personale docente ed educativo” – dov’è indicata la sequenza delle varie operazioni che si effettuano all’interno di ciascuna fase, i passaggi di cattedra [per i docenti che non fruiscono della precedenza di cui al punto I dell’art. 13 del CCNI 25/28, che non provengono da classi di concorso soppresse ovvero che, nell’a.s. precedente a quello cui sono riferite le operazioni di mobilità, non sono utilizzati in classe di concorso diversa da quella di titolarità (tale ultimo caso per i soli passaggi provinciali)]:

  • in ambito provinciale, costituiscono la settima operazione della terza fase, contrassegnata dalla lettera g) del punto I: passaggi di cattedra dei docenti titolari in provincia che non usufruiscono di alcuna precedenza, ivi compresi i movimenti da e verso i posti di educazione motoria nella scuola primaria …
  • interprovinciali, costituiscono la ventunesima operazione della terza fase, contrassegnata dalla lettera c) del punto II: passaggi di cattedra e di ruolo interprovinciali dei docenti che non usufruiscono di alcuna precedenza…

Le risposte ai quesiti

È possibile inviare un quesito all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali).

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