Argomenti Chiedilo a Lalla

Tutti gli argomenti

Mobilità 2025/26: vincolo triennale, priorità tra passaggio cattedra e trasferimento, precedenza 104 genitore

WhatsApp
Telegram

Mobilità 2025/26: vincolo in base alla preferenza in cui si è soddisfatti; quale movimento prevale tra trasferimento e passaggio di cattedra; precedenza per assistenza al genitore.

CCNI mobilità

Il CCNI sulla mobilità del personale docente, educativo e ATA è in “corso di rinnovo” per il triennio 2025/28. Si attende un ulteriore incontro dopo l’Epifania, al fine di superare gli ostacoli che non hanno permesso, ad oggi, un accordo complessivo tra MIM e OOSS.

Tra le questioni maggiormente divisive c’è sicuramente il vincolo triennale per i docenti neoassunti, seguito dalla valutazione del servizio svolto da nuove figure quali, ad esempio, i docenti tutor e orientatori. Rinnovo contratto mobilità 2025-2028, dopo l’Epifania possibile sblocco della trattativa? Sul tavolo la conferma del vincolo per i neoassunti

In attesa dell’accordo succitato, rispondiamo ad alcune domande poste da una nostra lettrice:

… mi sto decidendo a fare domanda di trasferimento/passaggio di cattedra. Ho ottenuto il trasferimento nell’a.s. 2022-2023 e questo sarebbe il terzo anno che insegno in questa scuola. Mi é possibile? Poi ho preso un’abilitazione nella matematica e fisica per i licei e vorrei fare il passaggio di cattedra (se non erro si chiama così quando non cambio l’ordine di scuola, sempre la secondaria di secondo grado, ma cambio la classe di concorso). Ho letto in una pagina di orizzonte scuola che sarà possibile presentare sia la domanda di trasferimento che il passaggio di ruolo, ma la mia domanda é: é possibile dare precedenza alla domanda di passaggio di cattedra piuttosto che al trasferimento nella materia in cui insegno? Terza domanda: sono beneficiaria della 104 con requisito di gravità per mia madre. Per quanto riguarda i trasferimenti, questa cosa mi avvantaggia al fine di avere un posto nel comune dove sia io che mia madre siamo residenti? o per quanto riguarda il momento nel quale poter ripresentare la domanda di trasferimento, posso presentare tutti gli anni la domanda? Spero di essermi spiegata bene.

Domanda 1

Posso fare domanda di trasferimento?

Prima di rispondere, ricordiamo sinteticamente i vincoli previsti nel CCNI 2022/25 (e dovuti alle preferenze in cui si è soddisfatti), come integrato a seguito dell’Accordo MIM-OOSS del 21/02/2024. Sono soggetti al vincolo triennale ossia non possono presentare domanda di mobilità (trasferimento e passaggio) per il triennio successivo:

  1. i docenti che ottengono il trasferimento volontario o il passaggio di ruolo/cattedra in una delle preferenze di sede espresse nella domanda, cioè in una delle scuole indicate in modo puntuale; analogamente non possono presentare domanda di mobilità per i tre anni successivi i docenti che hanno ottenuto il trasferimento (a domanda) o il passaggio di ruolo/cattedra nel comune di titolarità. Tale vincolo non si applica ai docenti beneficiari delle precedenze di cui all’art. 13/1 del CCNI 22/25, se soddisfatti in una scuola di un comune o distretto sub comunale diverso da quello in cui si applica la precedenza; non si applica inoltre ai docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, anche se soddisfatti in una delle preferenze espresse;
  2. i docenti che ottengono il trasferimento o il passaggio di ruolo/cattedra interprovinciale in una delle preferenze di sede espresse nella domanda, ossia in una delle scuole indicate in modo puntuale. Tale vincolo decorre dalle operazioni di mobilità relative all’a. s. 2022/2023. Sono esclusi dal vincolo: i docenti beneficiari delle precedenze di cui ai punti I, III, IV, VI, VII e VIII dell’art. 13/1 del CCNI 22/25, qualora abbiano ottenuto una scuola di un comune o distretto sub comunale diverso da quello in cui si applica la precedenza; i docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, anche se soddisfatti in una qualunque sede della provincia chiesta.

Alla luce di quanto detto e considerato che la lettrice è stata trasferita nell’a.s. 2022/23, anno scolastico da cui decorre anche l’applicazione del vincolo di cui al punto 2, le rispondiamo che la stessa è soggetta al vincolo triennale, solo se soddisfatta nel movimento (per l’a.s. 2022/23) in una delle scuole indicate puntualmente nella domanda (in caso di trasferimento sia provinciale che interprovinciale) oppure nel comune di titolarità (ma non sembra il caso). Aggiungiamo che, anche se sottoposta al vincolo in questione, la stessa potrà presentare domanda di mobilità, in quanto il vincolo opera per tre anni scolastici: 2022/23, 2023/24, 2024/25;  quello in corso, pertanto, sarebbe l’ultimo. Conseguentemente, potrà presentare domanda di trasferimento nel corso del corrente anno scolastico per l’a.s. 2025/26. 

Domanda 2

E’ possibile dare precedenza alla domanda di passaggio di cattedra piuttosto che al trasferimento nella materia in cui insegno?

Sì, il solo passaggio di ruolo prevale sugli altri movimenti richiesti. Nel caso, invece, di presentazione di domanda di trasferimento e passaggio cattedra, deve essere il docente a indicare a quale dei due movimenti dare priorità. Inoltre, qualora non si indicasse nulla, avrebbe la priorità il passaggio di cattedra, come leggiamo nell’articolo 6/3 del CCNI 22/25:

3. La mobilità professionale prevale su quella territoriale nei soli passaggi di ruolo. Nei passaggi di cattedra si segue l’ordine di priorità indicato dal docente. Nel caso di presentazione di domande di trasferimento, di passaggio di cattedra e di passaggio di ruolo, il conseguimento del passaggio di ruolo rende inefficace la domanda di trasferimento o di passaggio di cattedra o il trasferimento o passaggio di cattedra eventualmente già disposti. In caso di richiesta contestuale di trasferimento e passaggio di cattedra il docente deve precisare a quale dei due movimenti intende dare la preferenza; in caso di assenza di tale indicazione prevale il passaggio di cattedra. In caso di più passaggi di cattedra si segue l’ordine di priorità indicato dal docente, nel rispetto dell’ordine della graduatoria e delle precedenze.

Quindi la lettrice, titolare nella scuola secondaria di secondo grado (come si evince dal quesito), che intende chiedere, oltre al trasferimento, anche il passaggio di cattedra per la A-27 “Matematica e Fisica”, darà nella domanda priorità al passaggio in questione (come detto, anche se non indicasse nulla, il passaggio di cattedra avrebbe comunque priorità).

Domanda 3

Sono beneficiaria della 104 con requisito di gravità per mia madre. Per quanto riguarda i trasferimenti, questa cosa mi avvantaggia al fine di avere un posto nel comune dove sia io che mia madre siamo residenti? O per quanto riguarda il momento nel quale poter ripresentare la domanda di trasferimento, posso presentare tutti gli anni la domanda?

Il CCNI 22/25,  in caso di assistenza al genitore con grave disabilità, prevede la precedenza nei soli movimenti provinciali, per cui la lettrice – stando al predetto contratto – potrebbe fruire della precedenza in questione (art. 13/1, punto IV) solo in caso di domanda di trasferimento provinciale. Evidenziamo però che una delle novità che dovrebbe presentare il nuovo CCNI 25/28 è proprio quella di far valere la precedenza in questione anche per i movimenti interprovinciali e sul punto c’è l’accordo MIM-OOSS. Pertanto, la stessa dovrebbe poter fruire della precedenza in esame anche in caso di domanda di trasferimento interprovinciale. Ai fini della fruizione della precedenza, la certificazione di grave disabilità della madre deve avere carattere permanente (non valgono le certificazioni con rivedibilità, se non per i figli); inoltre, nella domanda deve indicare come prima preferenza il comune (o distretto sub comunale in caso di comuni con più distretti) in cui è domiciliata/residente la madre. Prima del citato comune può indicare anche una o più scuole comprese in esso.

Quanto alla seconda parte della domanda, diciamo che, stando alle deroghe ai vincoli di cui all’art. 34 del CCNL 2019/21, coloro i quali rientrano nell’art. 33, commi 3, 5 e 6 (la lettrice rientra nel comma 6), della legge 104/92, possono sempre presentare domanda di mobilità.

Evidenziamo, infine, che la precedenza in esame non si applica, come tutte le altre (eccetto quella di cui al punto I del citato art. 13/1 CCNI 22/25), alla mobilità professionale, ossia al passaggio di cattedra.

Conclusioni

In definitiva:

  • la nostra lettrice potrà presentare domanda di trasferimento, a prescindere dal fatto di aver ottenuto il trasferimento per l’a.s. 22/23 in una delle scuole indicate puntualmente nella domanda. Questo perché, anche se soggetta al vincolo, lo supererà per il prossimo a.s.;
  • la nostra lettrice potrà presentare domanda di passaggio di cattedra, dando priorità a tale movimento;
  • la nostra lettrice potrà essere avvantaggiata dal fatto che la madre è un soggetto con grave disabilità e quindi potrà fruire della precedenza per assistenza in ambito provinciale e, se la novità di cui si è parlato sarà introdotta nel nuovo CCNI (come sembra certo), anche in caso di domanda interprovinciale, fermo restando che la certificazione abbia carattere permanente e indichi come prima preferenza il comune di domicilio/residenza della madre;
  • la nostra lettrice, in virtù delle deroghe di cui all’art. 34 del CCNL 2019/21, potrà presentare presentare domanda già dall’a.s. successivo, ferme restando le attualità modalità di applicazione;
  • la precedenza non si applica al passaggio di cattedra.

NB: le risposte si rifanno al CCNI 2022/25, ragion per cui qualcosa potrebbe cambiare in virtù di  eventuali novità introdotte dal nuovo CCNI, novità che comunicheremo immediatamente tramite i nostri articoli.

Le risposte ai quesiti

È possibile inviare un quesito all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali).

WhatsApp
Telegram
Chiedilo a Lalla

Invia il tuo quesito a [email protected]
Le domande e le risposte saranno rese pubbliche, non si accettano richieste di anonimato o di consulenza privata.

Impara ad usare l’intelligenza artificiale per la didattica e per alleggerire il carico burocratico: ChatGPT e altri strumenti