Mobilità 2025/26, precedenza per assistenza genitore con grave disabilità ci sarà anche nei trasferimenti interprovinciali. NOVITÀ CCNI

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L’Ipotesi di CCNI 2025/28 sulla mobilità, sottoscritta in data 29 gennaio 2025, presenta un’importante novità relativa alla precedenza per assistenza al genitore con grave disabilità.

Precedenze

Premettiamo che, come nel vecchio, anche nel nuovo CCNI:

  • le precedenze si applicano nella sola mobilità territoriale (trasferimenti), eccetto quella prevista per il personale non vedente ed emodializzato, che si applica anche nella mobilità professionale (passaggi di cattedra e di ruolo);
  • le precedenze sono raggruppate sistematicamente per categoria e inserite, nell’ordine di priorità indicato nell’art. 13 del CCNI, nelle operazioni di mobilità territoriale (eccetto quella per non vedenti ed emodializzati, come detto sopra, inserita anche nelle operazioni di mobilità professionale);
  • per ogni precedenza è indicata la fase o le fasi del movimento cui si applica;
  • in caso di parità di precedenza e punteggio, prevale chi ha  maggiore anzianità anagrafica.

Queste, nell’ordine, le precedenze presenti nell’articolo 13/1 del CCNI:

– Punto I) “Disabilità e gravi motivi di salute”:

  1. personale non vedente
  2. personale emodializzato

Punto II) “Personale trasferito d’ufficio negli ultimi dieci anni richiedente il rientro nella scuola o istituto di precedente titolarità” (nel CCNI 25/28 l’arco temporale dovrebbe essere non di otto ma di dieci anni)

– Punto III) “Personale con disabilità e personale che ha bisogno di particolari cure continuative”, nell’ordine:

  1. disabili di cui all’art. 21 della L. n. 104/92, richiamato dall’art. 601 del D.lgs. n. 297/94, con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella “A” annessa alla L. 648/1950;
  2. personale (non necessariamente disabile) che ha bisogno per gravi patologie di particolari cure a carattere continuativo (ad esempio chemioterapia);
  3. personale appartenente alle categorie previste dall’art. 33, comma 6, della L. n. 104/92, richiamato dall’art. 601 del D.lgs. n. 297/94.

Punto IV) “Assistenza al coniuge, al figlio con disabilità; assistenza da parte del figlio al genitore con disabilità; assistenza da parte di chi esercita la tutela legale”, nell’ordine:

  1. genitori che assistono il figlio con disabilità o chi, individuato dall’autorità
    giudiziaria competente, esercita legale tutela del disabile in situazione di gravità. Qualora entrambi i genitori siano impossibilitati a provvedere all’assistenza del figlio in situazione di gravità, perché affetti da patologie invalidanti o abbiano compiuto i sessantacinque anni di età (opzione quest’ultima non prevista nel precedente CCNI), è riconosciuta la precedenza, alla stregua della scomparsa di entrambi i genitori, ai fratelli o alle sorelle in grado di prestare assistenza, conviventi con il medesimo;
  2. coniuge, parte dell’unione civile, convivente di fatto, ai sensi dell’art. 1, commi 36 e 37, della L. 76/2016, di disabile in situazione di gravità;
  3. figli che prestano assistenza al genitore disabile in situazione di gravità;
  4. fratelli e sorelle non conviventi del soggetto disabile in situazione di gravità, alle
    stesse condizioni previste al precedente punto 1 per i fratelli e le sorelle conviventi (ossia qualora entrambi i genitori siano impossibilitati a provvedere all’assistenza del figlio in situazione di gravità perché affetti da patologie invalidanti o abbiano compiuto i sessantacinque anni di età).

Punto V) “Personale trasferito d’ufficio negli ultimi dieci anni richiedente il rientro nel comune di precedente titolarità” (nel CCNI 25/28 l’arco temporale dovrebbe essere non di otto ma di dieci anni)

– VI Personale coniuge di militare o di categoria equiparata

– VII Personale che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali

– VIII Personale che riprende servizio al termine dell’aspettativa sindacale di cui al CCNQ sottoscritto il 4/12/2017

CCNI 2025/28: novità figli che assistono genitori

Come detto all’inizio, il CCNI 2025/28 presenta un’importante novità in merito alla precedenza per assistenza al genitore con grave disabilità, fermo restando che già il CCNI 2022/25 aveva recepito le modifiche alla legge 104/92, apportate dal D.lgs. n. 105/2022 che ha abolito la figura del referente unico, per cui più figli (come anche più fratelli/sorelle) possono fruire della prevista precedenza.

Qual è la novità citata?

La novità in questione è che la precedenza per i figli che assistono il genitore con grave disabilità (punto IV sopra riportato) si applica anche ai trasferimenti interprovinciali, oltre che a quelli provinciali e comunali nel caso di comuni con più distretti sub comunali. Il precedente contratto prevedeva invece l’applicazione di tale precedenza nei soli trasferimenti comunali nel caso di comuni suddivisi in più distretti e in quelli provinciali.

Condizioni

La precedenza suddetta, che opera all’interno e per la provincia (dunque trasferimenti comunali, provinciali e interprovinciali) comprendente il comune in cui risulta domiciliato il genitore con grave disabilità, è riconosciuta ai figli, a condizione che:

  • gli stessi abbiano prodotto la documentazione attestante il diritto a fruire, nell’a.s. in cui si presenta la domanda di mobilità, dei giorni di permesso retribuito mensile per l’assistenza di cui all’art. 33/3 della L. 104/92 ovvero del congedo straordinario di cui all’art. 42/5 del D.lgs. n. 151/2001;
  • esprimano come prima preferenza il comune o distretto sub comunale in caso di comuni con più distretti in cui risulti domiciliato il genitore con grave disabilità. Prima di tale comune o distretto sub comunale, si possono indicare anche una o più scuole presenti in esso, tuttavia l’espressione del comune o distretto sub comunale di domicilio del genitore con grave disabilità è obbligatoria, viceversa si perde il diritto di precedenza. In assenza di posti richiedibili nel comune di domicilio del genitore con grave disabilità (per mancanza di posti di richiedibili si intende che, ad esempio, nelle scuole presenti non è prevista la classe di concorso dell’interessato ovvero perché si è docenti della secondaria di secondo grado e nel comune sono presenti solo scuole sino al primo grado), va indicato il comune viciniore con posti richiedibili oppure una scuola con sede di organico in altro comune (anche non viciniore) che abbia una sede/plesso nel comune di domicilio dell’assistito. E’ chiaro che dopo il comune o distretto sub comunale in questione si possano esprimere preferenze per altro comune;
  • la condizione di grave disabilità del genitore abbia carattere permanente;
  • gli stessi producano, ossia alleghino alla domanda di mobilità, la documentazione e la certificazione attestante la condizione di grave disabilità del genitore secondo quanto sarà previsto dall’OM che disciplinerà la mobilità per l’a.s. 2025/26.

SCARICA L’POTESI DI CCNI 25/28

Le risposte ai quesiti

È possibile inviare un quesito all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali).

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